Sentenza — n. 5201/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa sentenza n. 535 dell'8 maggio 2018, dep. 2019, emessa dalla Sesta sezione penale della Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi degli imputati Pietro Liga e Antonino Zarcone ma non li ha condannati alla refusione delle spese del giudizio in favore della parte civile Giuseppe Spera costituita nei confronti di Pietro Liga e Antonio Zarcone.2. Con il ricorso presentato ex art. 625-bis cod. proc. pen. dal difensore di Spera, si deduce che nella già menzionata sentenza vi è errore materiale nella omessa condanna degli imputati Pietro Liga e Antonino Zarcone, dei quali sono stati dichiarati inammissibili i ricorsi, alla refusione delle spese del giudizio in favore della parte civile Giuseppe Spera, persona offesa dal reato di estorsione descritto nel capo G1, e si chiede che la sentenza sia corretta condannando Zarcone e Lega alla rifusione delle spese legali alla parte civile.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 625-bis cod. proc. pen, art. 625-bis cod. pen; Sentenza — n. 5201/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ne deriva che la questione potrebbe essere risolta soltanto con una valutazione, per cui non può essere oggetto del ricorso ex art. 625-bis cod. pen. (Sez. 1, n. 20068 del 5/5/2022, Ricchiuti, Rv., 279833, n.m.; Sez. 4, n. 9579 del 23/04/2015, dep. 2016, Denicolai, Rv. 266175). 2.2. Per quanto riguarda l'imputato Liga, deve registrarsi che il ricorso è stato accolto limitatamente all'aggravante ex art. 416-bis, comma primo, cod. pen., con rinvio per nuove giudizio sul punto (e dichiarato inammissibile per il resto), sicché la questione relativa alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili per il giudizio è demandata alla Corte di appello.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Spera Giuseppe, nato 1'11/04/1966 avverso la sentenza emessa 1'08/05/2018 dalla Corte di cassazione; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo. letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale Andrea Venegoni che chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. La sentenza n. 535 dell'8 maggio 2018, dep. 2019, emessa dalla Sesta sezione penale della Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi degli imputati Pietro Liga e Antonino Zarcone ma non li ha condannati alla refusione delle spese del giudizio in favore della parte civile Giuseppe Spera costituita nei confronti di Pietro Liga e Antonio Zarcone.2. Con il ricorso presentato ex art. 625-bis cod. proc. pen. dal difensore di Spera, si deduce che nella già menzionata sentenza vi è errore materiale nella omessa condanna degli imputati Pietro Liga e Antonino Zarcone, dei quali sono stati dichiarati inammissibili i ricorsi, alla refusione delle spese del giudizio in favore della parte civile Giuseppe Spera, persona offesa dal reato di estorsione descritto nel capo G1, e si chiede che la sentenza sia corretta condannando Zarcone e Lega alla rifusione delle spese legali alla parte civile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Deve preliminarmente rilevarsi che (a differenza di quanto osservato dalla Procura generale) la costituzione di Giuseppe Spera come parte civile si desume dalla pagina 5 della sentenza, dove si registra che l'avvocato Barcellona ha concluso anche in difesa della parte civile Spera associandosi alla richiesta del Procuratore generale di dichiarare inammissibili i ricorsi e ha depositato la nota delle spese chiedendone la distrazione in favore del difensore antistatario.
2. Posto quanto precede si osserva quel che segue. 2.1. Per quanto riguarda l'imputato Zarcone, dalla sentenza impugnata emerge che nonostante l'inammissibilità del ricorso di Zarcone contro la sentenza di condanna in appello, le spese legali sostenute dalle parti civili costituite da associazioni o enti territoriali sono state compensate) considerando la sua opera di collaborazione ritenuta rilevante (p. 89). Spera non rientra nell'elenco della parti civili in relazione alle quali sono state compensate le spese sicché potrebbe (ma non necessariamente dovrebbe) configurarsi una diversità di ratio nella decisione al riguardo.
Ne deriva che la questione potrebbe essere risolta soltanto con una valutazione, per cui non può essere oggetto del ricorso ex art. 625-bis cod. pen. (Sez. 1, n. 20068 del 5/5/2022, Ricchiuti, Rv., 279833, n.m.; Sez. 4, n. 9579 del 23/04/2015, dep. 2016, Denicolai, Rv. 266175). 2.2. Per quanto riguarda l'imputato Liga, deve registrarsi che il ricorso è stato accolto limitatamente all'aggravante ex art. 416-bis, comma primo, cod. pen., con rinvio per nuove giudizio sul punto (e dichiarato inammissibile per il resto), sicché la questione relativa alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili per il giudizio è demandata alla Corte di appello.
3. Pertanto, il ricorso risulta inammissibile con conseguente condanna, ex art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.3
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.