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Sentenza — n. 5198/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls broad confiscation order due to lack of reasoning on asset estimates and proportionality criteria.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5198/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Court of Appeal's order for broad confiscation of assets against Antonio Parisi. The appellant argued the lower court failed to justify its asset valuation choices and ignored relevant historical income data. The court agreed, ruling that the decision was gravely flawed for lacking specific reasoning on the expert's estimates and the temporal scope of the proportionality analysis.

Regesto Legislator

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Art. 12-sexies del d.l. 306/1992; Art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.: The broad confiscation order is void if the court fails to demonstrate the existence of required prerequisites or provide reasoned justification for asset valuations and proportionality calculations.

Parole chiave

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broad confiscation lack of reasoning asset valuation proportionality criteria temporal scope family assets criminal procedure confisca di valori patrimoniali

Disposizioni normative citate

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Art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356
pen., la violazione dell'art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 e la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti richiesti per l'applicazione del sequestro e della confisca.
Art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
L'avvocato Salvatore Centorbi, nell'interesse del Parisi, ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l'annullamento deducendo, con unico motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art.
Art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020
Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, secondo la disciplina delineata dall'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv.
art. 240-bis cod. pen
356 (ora art. 240-bis cod. pen.) e la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti richiesti per l'applicazione della confisca e ai criteri utilizzati per quantificare l'importo della ritenuta sproporzione, in presenza di diverse possibili stime operate dal perito.

Giurisprudenza citata

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C. Cost., n. 33 del 2018
Sez. U, n. 27421 del 25/02/2021, Crostella
33 del 2018 e da Sez. U, n. 27421 del 25/02/2021, Crostella, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Parisi Antonio, nato a Giugliano in Campania il 29.11.1971; avverso l'ordinanza del 29 marzo 2022 emessa dalla Corte di appello di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Andrea Venegoni, che ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata la Corte d'Appello di Catania, quale giudice dell'esecuzione, ha disposto, ai sensi dell'art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, il sequestro e la confisca allargata di somme di denaro, beni e altre utilità ritenuti pe nella disponibilità di Antonio Parisi, fino alla concorrenza della somma di 292.032 euro.

2. L'avvocato Salvatore Centorbi, nell'interesse del Parisi, ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l'annullamento deducendo, con unico motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 e la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti richiesti per l'applicazione del sequestro e della confisca. Rileva il ricorrente che la Corte di appello avrebbe, infatti, omesso di fornire la seppur minima argomentazione in ordine alla ritenuta congruità delle stime fornite dal perito dott.

Massimo Bua e di motivare la ragione per la quale, tra le varie ipotesi prospettate nel suo elaborato, era stata adottata la seconda, escludendo le altre. Ad avviso del ricorrente, illegittimo sarebbe, inoltre, il metodo di accertamento della sproporzione tra il reddito disponibile e il valore del bene confiscabile operato sulla base del mero confronto del dato annuale adottato nel provvedimento impugnato. Occorrerebbe, infatti, far riferimento all'accertamento della capacità reddituale al momento dell'acquisizione del bene confiscabile e tener conto che la capacità reddituale non è necessariamente legata ai soli incrementi di ricchezza realizzati nell'anno di acquisizione, ma alla complessiva forza economica che l'acquirente ha in questo momento storico.

A fronte di una contestazione «fino al 2010», inoltre, il perito avrebbe vagliato movimentazioni patrimoniali a decorrere dal 2000, senza fornire alcuna motivazione in ordine alla pertinenza tra disponibilità patrimoniale antecedente e il reato per il quale il Parisi ha riportato la condanna. La Corte di appello, in violazione della legge, avrebbe, dunque, fondato il proprio apprezzamento su un puro e semplice automatismo, applicato indipendentemente dalle giustificazioni e dalle prove addotte dalla difesa.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, secondo la disciplina delineata dall'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020, prorogata per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 7 settembre 2022, il Procuratore generale ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 2 A-62

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.

2. Il ricorrente deduce, con unico motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 (ora art. 240-bis cod. pen.) e la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti richiesti per l'applicazione della confisca e ai criteri utilizzati per quantificare l'importo della ritenuta sproporzione, in presenza di diverse possibili stime operate dal perito.

3. Il motivo è fondato. La Corte di appello di Catania nel provvedimento impugnato ha disposto la confisca allargata dei beni ritenuti attribuibili al ricorrente, limitandosi ad affermare apoditticamente che l'entità della sproporzione tra fonti di reddito lecite del Parisi e gli impieghi dell'arco temporale oggetto di esame (dal 2000 al 2015) è pari ad euro 292.032,00. La Corte di appello, tuttavia, non ha dimostrato compiutamente la sussistenza dei presupposti per disporre la confisca allargata. In particolare, la Corte di appello nel provvedimento impugnato non ha ricostruito il compendio dei beni rinvenuti nella disponibilità del nucleo familiare del Parisi, peraltro ritenuto costituito da dodici persone conviventi, e non ha dimostrato la sproporzione del valore di tali cespiti rispetto ai redditi e alla attività economica del ricorrente.

La Corte di appello, del resto, si è limita a richiamare la ritenuta congruità della stima operata dal perito dott. Massimo Bua, pur in costanza di diverse ipotesi formulate dallo stesso, e, dunque, senza indicare motivatamente le ragioni poste a fondamento della stima prescelta e quelle per le quali ha ritenuto di disattendere l'opposta prospettazione della difesa e del proprio consulente tecnico. Nella determinazione della sproporzione dei beni ritenuti nella disponibilità del ricorrente, la Corte di appello, inoltre, non ha chiarito l'ambito di «ragionevolezza temporale» adottato (secondo quanto indicato da C.

Cost., n. 33 del 2018 e da Sez. U, n. 27421 del 25/02/2021, Crostella, Rv. 281561 - 01) e i criteri interpretativi posti a fondamento dello stesso. Il provvedimento impugnato deve, dunque, essere annullato, in quanto gravemente carente nella motivazione.4. Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere accolto e deve essere disposto Vannullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Catania per nuovo giudizio sul punto.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per n