Cassation appeal dismissed de plano for inadmissible plea against sentencing order regarding drug use.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the grounds raised were not permitted against a sentencing order. The appellant complained about the court's failure to evaluate specific conditions under Article 129 of the Criminal Procedure Code regarding personal drug use. The Court ruled that such arguments are inadmissible in plea bargain cases where the law strictly limits challenges to specific statutory violations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: In plea bargain proceedings, appeals against sentencing orders are inadmissible for alleged failure to verify non-existence of acquittal grounds under Article 129, as only specific statutory violations are permissible grounds for cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Mancini Gennaro, nato a Napoli il 03.06.1972 avverso la sentenza del 4 aprile 2022 emessa dal Tribunale di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera Paola Di Nicola Travaglini OSSERVA Ritenuto che il ricorso con riferimento al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata.
In particolare, il ricorrente si duole dell'omessa valutazione circa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 129 cod. proc. pen., in considerazione dell'uso esclusivamente personale dello stupefacente; Considerato che in tema di patteggiannento è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di motivazione per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 settembre 2022 La Consigliera este