Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds and invalid service of process.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Fathi Samor inadmissible and ordered him to pay procedural costs. The defense argued that the service of process was invalid due to a missing signature on the summons and that the lower court failed to properly address self-defense and other statutory mitigating circumstances. The court rejected these claims, ruling that the lack of a signature alone does not invalidate service unless the defendant explicitly refused to sign, and that the appellate court had sufficiently addressed the substantive arguments in its decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. c) e e) c.p.p.; Art. 137, 142, 162 c.p.p.; The appeal is inadmissible if the grounds are not specifically correlated with the contested judgment's reasoning, and service of process remains valid absent explicit refusal to sign the summons.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Fathi Samor, nato in Algeria il 25.05.1985 avverso la sentenza emessa in data 9 settembre 2021 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Samor Fathi è stato tratto a giudizio dal Pubblico Ministero del Tribunale di Reggio Emilia per rispondere del delitto di cui all'art. 336 cod. pen. posto in essere in Reggio Emilia in data 1 aprile 2014.
2. Il Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza pronunciata in data 11 novembre 2015, ha dichiarato l'imputato colpevole del reato ascrittogli e lo ha condannato alla pena di otto mesi di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali.
3. Con la decisione impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza di condanna di primo grado, appellata dall'imputato, che ha condannato al pagamento delle spese processuali del grado.
4. L'avvocato Federico Bertani, nell'interesse del Fahti, ha presentato ricorso avverso tale sentenza e ne chiede l'annullamento, deducendo due motivi. 4.1. Con il primo motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., dell'inosservanza o dell'erronea applicazione degli artt.137, 142, 162 cod. proc. pen., in quanto la vocatio in ius nel giudizio di primo grado sarebbe stata del tutto inefficace, essendo fondata su un verbale di elezione di domicilio non sottoscritto dall'imputato. Deduce il difensore che la Corte di appello aveva affermato che l'elezione di domicilio priva di sottoscrizione dell'imputato non è invalida, ma la Corte di Cassazione, con sentenza n. 26631 del 27 giugno 2016, ha ritenuto che l'elezione di domicilio contenuta nel verbale di polizia giudiziaria è nulla qualora il verbale non risulti sottoscritto dal dichiarante. 4.2. Con il secondo motivo il difensore deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
c) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione degli artt.52, 62 bis, 336, 131 bis cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto. Rileva il difensore che la Corte di appello non avrebbe motivato specificamente in ordine alle censure formulate nell'atto di appello; in particolare, sarebbe evidente, dalla mera lettura degli atti processuali, la sussistenza dell'esimente della legittima difesa di cui all'art. 52 cod. pen. Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche non avrebbe formato oggetto di valutazione da parte della Corte di appello, in violazione del dettato normativo, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità.
La ritenuta consumazione del delitto di cui all'art. 336 cod. pen. si porrebbe, inoltre, in contrasto con il dettato normativo, al pari del mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Ad avviso del ricorrente, pertanto, la Corte di appello avrebbe motivato in modo solo apparente sul punto, ricorrendo ad affermazioni generiche, riferibili a qualsiasi analoga fattispecie.5. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, secondo la disciplina delineata dall'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020, prorogata per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022.
Con requisitoria e conclusioni scritte depositate in data 30 novembre 2022, il Procuratore Generale ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto i motivi proposti sono manifestamente infondati e, comunque, diversi da quelli consentiti dalla legge.
2. Con il primo motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., dell'inosservanza o dell'erronea applicazione degli artt. 137, 142, 162 cod. proc. pen., in quanto la vocatio in ius nel giudizio di primo grado sarebbe stata fondata su un verbale di elezione di domicilio non sottoscritto dall'imputato.
3. Il motivo è manifestamente infondato. Secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, dal quale non vi è ragione per discostarsi, sono valide le notifiche effettuate presso il domicilio eletto anche nel caso in cui l'indagato si sia rifiutato di sottoscrivere il relativo verbale (Sez. 6, n. 3815 del 18/12/2018 (dep. 2019), Rapanà, Rv. 274980 - 01, in motivazione, la Corte ha precisato che l'art. 137, comma 2, cod. proc. pen. non prevede l'inefficacia nel caso di rifiuto di sottoscrivere il verbale, richiedendo esclusivamente che di tale circostanza sia dato atto nel verbale con l'indicazione del motivo del rifiuto, né, tanto meno, è configurabile la nullità del verbale, tassativamente prevista solo nel caso in cui vi sia incertezza assoluta sulle persone intervenute o se manchi la sottoscrizione del pubblico ufficiale).
La mancata sottoscrizione, da parte dell'indagato, del verbale contenente l'elezione di domicilio ne determina l'invalidità, infatti, solo qualora risulti che egli abbia rifiutato di sottoscrivere l'atto, eccependone la difformità rispetto alle dichiarazioni rese o manifestando l'intenzione di non dare più corso all'elezione di domicilio (ex plurímis: Sez. 6, n. 33567 del 15/06/2021, Ben Soltana, Rv. 281931 - 01; Sez. 6, n. 12238 del 05/02/2019, Zuccari, Rv. 275722 - 01; Sez. 5, n. 2300 del 07/03/2017, Ghislini, Rv. 270204 - 01; Sez. 4, n. 16144 del 01/03/2017, Losco, Rv. 269607 - 01;
Sez. 4, n. 47779 del 19/10/2016, Oliveschi, Rv. 268616 - 01).I giudici di merito hanno fatto buon governo di tali consolidati principi, rilevando come nel caso di specie non vi fossero evidenze che l'imputato non avesse inteso rendere le dichiarazioni verbalizzate, né questa circostanza è stata mai dedotta dal proprio difensore. La Corte di appello ha, peraltro, non incongruamente rilevato che, anche in caso di ritenuta invalidità dell'elezione di domicilio presso il difensore, le notifiche avrebbero dovuto essere ugualmente eseguite presso il difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
4. Con il secondo motivo il difensore deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
c) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione degli artt.52, 62 bis, 336, 131 bis cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto.
5. La censura è inammissibile per aspecificità. Il difensore si è, infatti, limitato apoditticamente a ribadire le censure formulate nell'atto di appello, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, che ha argomentato specificamente su ciascuno di questi punti. Le censure sono, dunque, prive di correlazione con la motivazione della sentenza impugnata. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (ex plurimís: Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Guardiano, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230631; Sez. 6, n. 49 del 08/10/2002, Notaristefano, Rv. 223217; Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., 281521).
6. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e d