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Sentenza — n. 5188/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against conviction for theft, resisting official, and injuries based on accepted risk of dangerous escape.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5188/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation rejected Velija Halilovic's appeal against his conviction for theft, resisting a public official, and injuries. The appellant argued he could not foresee his accomplices' decision to flee and endanger others, claiming no logical link between the theft and the subsequent assault. The court held that by accepting the risk of a dangerous car chase to evade police, the defendant assumed responsibility for the resulting injuries.

Regesto Legislator

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Art. 110, 116 cod. pen.; The court establishes that when accomplices commit additional crimes during a joint venture, such as dangerous escape causing injury, the participant is liable if they accepted the risk of such consequences, rather than invoking anomalous concurrence.

Parole chiave

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concorso di persone concorso anomalo accettazione del rischio reati ulteriori responsabilità penale fuga pericolosa codice penale delitto di fuga

Disposizioni normative citate

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Art. 110 cod. pen.
Art. 116 cod. pen.
Ritiene il Collegio che sia condivisibile l'orientamento secondo il quale non configura il cosiddetto concorso anomalo nel reato disciplinato dall'art. 116 cod. pen., ma rientra nella comune disciplina del concorso di persone nel reato ex art.110 cod.
Art. 337 cod. pen.
Art. 56 cod. pen.
Art. 582 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Pertanto, il ricorso risulta infondato e dal suo rigetto deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
art. 116 cod. pen
Ritiene il Collegio che sia condivisibile l'orientamento secondo il quale non configura il cosiddetto concorso anomalo nel reato disciplinato dall'art. 116 cod. pen., ma rientra nella comune disciplina del concorso di persone nel reato ex art.110 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Pertanto, il ricorso risulta infondato e dal suo rigetto deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 49897 del 18/10/2018
Sez. 1, n. 44579 del 11/09/2018
Sez. 1, n. 44579 del 11/09/2018, B.
Sez. 6, n. 25446 del 02/05/2013
273977; Sez. 6, n. 25446 del 02/05/2013, Errini, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Halilovic Velija, nato a Spalato (Croazia) il 425/01/1964 avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna il 26/05/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo, letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale Andrea Venegoni, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Bologna ha confermato la condanna di Velija Halilovic decisa dal Tribunale di Piacenza in relazione ai reati di furto resistenza a pubblico ufficiale e lesioni descritti nei capi A, B e C delle imputazioni ma ha ridotto la pena riconoscendo le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle circostanze aggravanti, anche con riferimento alla recidiva.

2. Nel ricorso presentato dal difensore di Halilovic si chiede l'annullamento della sentenza deducendo violazione degli artt. 110, 116, 337, 56 e 582 cod. pen. e mancanza della motivazione in riferimento all'art. 116 cod. pen., osservando che la sentenza ha ravvisato il concorso dell'imputato nei reati di resistenza e tentate lesioni soltanto sulla base di una sua presunta adesione, nella forma dell'accettazione del rischio, alla condotta del guidatore del veicolo a bordo del quale egli e i suoi complici fuggirono dopo il furto. Si osserva che l'affermazione della prevedibilità dell'evento risulta svincolata dalle peculiarità del caso concreto, perché non emergono elementi in base ai quali il ricorrente potesse prevedere il diverso reato commesso dai suoi complici, sicché è irragionevole attribuirgli responsabilità, quale passeggero seduto sul sedile posteriore della vettura con cui il conducente per sfuggire alla Polizia giudiziaria tentò di investire un poliziotto frappostosi alla sua fuga, mancando un nesso fra la sua partecipazione al furto e l'evento che non sia un logico sviluppo di quello concordato:

è probabile che chi commette un furto possa darsi alla fuga ma non è prevedibile che compia una manovra direttamente lesiva nei confronti di chi lo insegue. CONSIDERATO IN DIRMO 1. Ritiene il Collegio che sia condivisibile l'orientamento secondo il quale non configura il cosiddetto concorso anomalo nel reato disciplinato dall'art. 116 cod. pen., ma rientra nella comune disciplina del concorso di persone nel reato ex art.110 cod. pen. il caso in cui vengano commessi reati ulteriori rispetto a quello programmato ma allo stesso collegati, a meno che che l'evento diverso non sia voluto, neppure sotto il profilo del dolo alternativo o eventuale, e che l'evento più grave, concretamente realizzato, non sia conseguenza di fattori eccezionali, sopravvenuti, meramente occasionali e non ricollegabili eziologicamente alla condotta criminosa di base (Sez. 4, n. 49897 del 18/10/2018, S. Rv. 273998;

Sez. 1, n. 44579 del 11/09/2018, B. Rv. 273977; Sez. 6, n. 25446 del 02/05/2013, Errini, Rv. 255474).

2. Posto quanto precede, nel caso in esame, correttamente la Corte d'appello sulla base di pertinenti massime di esperienza e senza incorrere in manifeste illogicità, ha confermato l'affermazione della responsabilità dell'imputato per i reati di resistenza e di lesioni descritti nei capi B e C perché egli — nel momento in cui questi partecipò al furto descritto nel capo A, recandosi con i complici a bordo di un veicolo presso il luogo dove il reato doveva essere compiuto e rimase sul veicolo dopo che gli altri erano ritornati di corsa dall'azienda nella quale era stato tentato il furto — si rappresentò e accettò l'eventualità di una probabile fuga in auto dalla Polizia giudiziaria interveniente, fuga implicante manovre pericolose per gli altri utenti della strada e anche per gli agenti intenti all'inseguimento.

In altri termini, decidendo, come gli altri complici, di sottrarsi alla cattura egli si affidò alla guida del conducente del veicolo che aveva il compito di assicurare al gruppo l'impunità 3 eventualmente violando le norme sulla circolazione stradale e compiendo manovre pericolose per gli operanti.

3. Pertanto, il ricorso risulta infondato e dal suo rigetto deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese