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Sentenza — n. 4901/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court annuls surrender decision due to insufficient reasoning on five-year residence requirement under Art. 18-bis Law 69/2005.

Numero d'incarto Sentenza — n. 4901/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the Genoa Court of Appeal's decision ordering the surrender of a Romanian national to Romania. The appellant argued the lower court failed to properly evaluate evidence of his five-year residence in Italy, relying instead on generic documentation defects. The court found the lower court's reasoning on this critical legal requirement was insufficient and remanded the case for a new judgment.

Regesto Legislator

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Art. 18-bis, comma 2, legge n. 69 del 2005; The court must provide specific reasoning when rejecting the voluntary refusal of surrender based on five-year residence, and a decision lacking such motivation is voidable.

Parole chiave

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voluntary surrender refusal five year residence sufficient motivation annulment of judgment European arrest warrant legal representation remand for retrial domanda d'asilo di rom

Disposizioni normative citate

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Art. 18-bis, comma 2, legge n. 69 del 2005
Avverso la sentenza della Corte d'appello propone ricorso l'interessato, con atto del proprio difensore, denunciando la violazione dell'art. 18-bis, comma 2, legge n. 69 del 2005, perché la Corte d'appello:
Art. 22, comma 5, legge n. 69/2005
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Dumitru Aurelian Gabriel, nato in Romania il 22/07/1992 avverso la sentenza del 20/12/2022 della Corte di appello di Genova; udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del Sost. Silvia Salvadori, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. Cristian Urbini, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Genova ha dichiarato l'esistenza delle condizioni per la consegna del cittadino rumeno Aurelian Gabriel Dumitru alla Romania, in adempimento del mandato di arresto europeo emesso il 22 novembre scorso dal Tribunale di Sebes di quello Stato, per l'esecuzione della pena detentiva irrogatagli dallo stesso Tribunale con sentenza dell'Il ottobre precedente, divenuta irrevocabile il successivo 7 novembre, per il delitto di indebito utilizzo di carte di credito.

2. Avverso la sentenza della Corte d'appello propone ricorso l'interessato, con atto del proprio difensore, denunciando la violazione dell'art. 18-bis, comma 2, legge n. 69 del 2005, perché la Corte d'appello:

a) ha erroneamente valutato gli elementi addotti dalla difesa a riprova dello stabile radicamento di esso ricorrente in Italia, invece ritenuti dimostrativi di tale circostanza in altro procedimento analogo, tenutosi dinanzi alla medesima Corte e conclusosi con sentenza irrevocabile del 15 luglio 2022, che ha rifiutato la consegna;

b) ha omesso la dovuta valutazione sull'opportunità di eseguire la condanna in Italia, in prospettiva della piena esplicazione della finalità rieducativa della pena.

3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, ritenendo che il ricorso sia inammissibile, poiché deduce esso sostanzialmente vizi di motivazione, non consentiti in questa materia. Rileva, inoltre, che la precedente sentenza non risulta essere stata prodotta alla Corte d'appello, sicché la deduzione su di essa fondata costituirebbe questione nuova, perciò anch'essa non proponibile in questa sede.

4. Ha depositato conclusioni scritte la difesa ricorrente, insistendo per l'accoglimento del ricorso.

5. Ritiene il Collegio che il ricorso meriti accoglimento. Premesso che, a norma del citato art. 18-bis, costituisce motivo di rifiuto facoltativo della consegna non solo la formale residenza ma anche l'effettiva e legittima dimora quinquennale del soggetto nel territorio italiano, deve rilevarsi come quella del provvedimento impugnato, sul punto, si risolva in una pseudo- motivazione, perché richiama diversi indicatori di un radicamento del Dimitru in Italia (residenza dal 2020, regolare esercizio di un'attività d'impresa, precedenti attività lavorative fino al 2013, finanche precedenti esperienze giudiziarie), ma poi giunge ad escludere tale situazione in modo apodittico, sulla base della generica affermazione di un difetto di documentazione della presenza di costui in Italia medio tempore.

Su tale aspetto, dal quale dipende la corretta applicazione o meno della citata disposizione normativa (e quindi l'esistenza o meno di una violazione di legge, unico vizio dell'atto rilevabile in questa sede), si rende necessario un supplemento di motivazione, dovendo perciò annullarsi la sentenza impugnata e rinviare il procedimento, a tal fine, al giudice di merito.

6. Rimane assorbito il successivo motivo, dal momento che il sindacato sull'àmbito di discrezionalità del giudice in tema di rifiuto facoltativo della consegna richiede il previo accertamento dei presupposti per il rifiuto, sul quale dovrà pronunciarsi il giudice del rinvio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Genova. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005. Così d