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Sentenza — n. 4898/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 4898/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 4898/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da La Marca Angelo, nato a Napoli il 15/08/1997 avverso la sentenza del 01/12/2022 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATI-0 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Napoli disponeva la consegna, condizionata al reinvio, del cittadino italiano Angelo La Marca, richiesta dalle autorità giudiziarie della Spagna con mandato di arresto europeo a fini processuali in relazione ai reati di associazione per delinquere e di rapina.

Regesto Legislator

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen; Sentenza — n. 4898/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Quanto alla contestazione, definita generica, il ricorrente non si confronta con la ampia e puntuale descrizione dei fatti, contenuta nel m.a.e. e riportata a pag. 2 della sentenza impugnata, che veniva a soddisfare il requisito indicato dall'art. 6, comma 1, lett.

Parole chiave

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mandato d'arresto europeo ordine d'arresto per estradizione procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento allontanamento malgrado rischio di persecuzione marchio comunitario espatrio illegale insufficiente

Disposizioni normative citate

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da La Marca Angelo, nato a Napoli il 15/08/1997 avverso la sentenza del 01/12/2022 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATI-0 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Napoli disponeva la consegna, condizionata al reinvio, del cittadino italiano Angelo La Marca, richiesta dalle autorità giudiziarie della Spagna con mandato di arresto europeo a fini processuali in relazione ai reati di associazione per delinquere e di rapina.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione. La motivazione della sentenza impugnata è viziata rispetto ai controlli previsti dalla legge e alle carenze del m.a.e. indicate dalla difesa, in particolare per i gravi indizi di colpevolezza e per la contestazione generica.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.

2. Il ricorrente si è limitato a denunciare vizi logici della motivazione, sottratti al controllo di legittimità, e carenze, quanto ai punti oggetto di verifica giudiziale, generiche e relative ad aspetti privi di rilevanza (come per i gravi indizi di colpevolezza) a seguito delle novelle del d.lgs. 2 febbraio 2021, n.

10. Quanto alla contestazione, definita generica, il ricorrente non si confronta con la ampia e puntuale descrizione dei fatti, contenuta nel m.a.e. e riportata a pag. 2 della sentenza impugnata, che veniva a soddisfare il requisito indicato dall'art. 6, comma 1, lett.

e) I. n. 69 del 2005 ("descrizione delle circostanze della commissione del reato, compresi il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato"), sulla base della quale la Corte di appello ha condotto il controllo della doppia incriminabilità.

3. Ne consegue che il ricorso va dichiarato inammissibile. L'inammissibilità del ricorso comporta - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità. Detta somma, considerando la manifesta inconsistenza delle censure rassegnate, va fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 6