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Sentenza — n. 4896/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 4896/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 4896/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Brescia disponeva la consegna, condizionata al suo reinvio, della cittadina italiana Maria Dolores Colleoni richiesta dal Tribunale del Belgio al fine del suo perseguimento penale per i reati di associazione per delinquere, corruzione e riciclaggio.

Regesto Legislator

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen; Sentenza — n. 4896/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione !la interessata, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge in relazione all'art. 178, comma 1, lett.

Parole chiave

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grave deficienza del procedimento all'estero allontanamento nonostante motivi di salute carcerazione in diritto degli stranieri esecuzione all'estero condizioni della detenzione preventiva capacità di subire la carcerazione

Disposizioni normative citate

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione !la interessata, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Colleoni Maria Dolores, nata a Calusco D'Adda il 07/07/1955 avverso la sentenza del 19/12/2022 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Brescia disponeva la consegna, condizionata al suo reinvio, della cittadina italiana Maria Dolores Colleoni richiesta dal Tribunale del Belgio al fine del suo perseguimento penale per i reati di associazione per delinquere, corruzione e riciclaggio.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione !la interessata, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge in relazione all'art. 178, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. e al diritto di difesa, previsto dagli artt. 24 e 111 Cost. per mancata concessione di un termine a difesa. La difesa ha chiesto alla Corte di appello un congruo termine a difesa, in quanto solo in data 16 dicembre 2022 era pervenuto il m.a.e., il caso era complesso e le accuse era generiche e appariva probabile la violazione dell'art. 3 CEDU per le condizioni di detenzione in Belgio. La Corte di appello ha ritenuto di non concedere tale termine, valorizzando la circostanza che la difesa aveva presentato note scritte per l'udienza.

Queste note redatte in ristrettissimi tempi erano finalizzate ad ottenere un più congruo termine per sviluppare e approfondire le questioni. 2.2. Violazione di legge con riferimento all'art. 16 I. n. 69 del 2005. La difesa aveva chiesto - senza esito - ulteriori verifiche sulle condizioni carcerarie in Belgio, le cui criticità emergevano da precedenti arresti di legittimità del 2016 e 2018, che richiamavano la sentenza della Corte EDU del 2014. Successivamente altra sentenza del 2019 della Corte EDU riscontrava problemi di ordine sanitario nelle carceri belghe.

Era quindi necessario disporre accertamenti individualizzanti.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va preliminarmente rilevato che è pervenuta, per il tramite della Corte di appello di Brescia, la nota del 25 gennaio 2023 del giudice istruttore belga di formale rinuncia delle autorità giudiziarie beighe alla procedura di consegna della ricorrente, unitamente al provvedimento della stessa Corte di appello del 26 gennaio 2023 con il quale quest'ultima è stata rimessa in libertà.

2. La sopravvenuta revoca del mandato di arresto europeo da parte della autorità che l'aveva emesso assorbe ogni questione relativa all'esame del ricorso, essendo venuto meno il presupposto della instaurata procedura di consegna. Ne consegue pertanto che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, della legge n. 69 d