Sentenza — n. 4574/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, a seguito di gravame interposto - per quanto in questa sede di interesse - dagli imputati Antonio Capitelli, Paolo Crisci e Nicola Fiano avverso la sentenza emessa in data 22 marzo 2021 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, ha confermato la decisione con la quale i predetti imputati sono stati riconosciuti responsabili dei reati di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, così modificate le originarie imputazioni, e il Fiano anche dei reati di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/90 e art. 416, comma 2, cod. pen., condannandoli a pena di giustizia.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 4574/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Nell'interesse di Paolo Crisci si deduce: 4.1. Con il primo motivo violazione di legge penale in relazione alla affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo 11, essendosi la sentenza riportata alla prima decisione senza approfondimento e considerazione delle critiche della difesa, segnatamente con riguardo all'assenza per ogni contatto intercorso tra il Crisci ed il Fiano di una correlata ipotesi delittuosa.4.2. Con il secondo motivo vizio cumulativo della motivazione in relazione alla omessa concessione della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. non trovando giustificazione il rinvio a quanto detto a proposito della diversa posizione del Crisci e senza alcuna verifica dell'entità del lucro perseguito ed alla gravità dell'evento. 4.3.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Crisci Paolo, nato a Santa Maria Capua Vetere il 09/01/1988 Fiano Nicola, nato a Maddaloni il 14/9/1991 Capitelli Antonio, nato a Santa Maria Capua Vetere il 07/02/1981 avverso la sentenza del 06/12/2021 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Andrea Venegoni, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio di Crisci Paolo, rigettando i residui motivi e gli altri ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, a seguito di gravame interposto - per quanto in questa sede di interesse - dagli imputati Antonio Capitelli, Paolo Crisci e Nicola Fiano avverso la sentenza emessa in data 22 marzo 2021 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, ha confermato la decisione con la quale i predetti imputati sono stati riconosciuti responsabili dei reati di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, così modificate le originarie imputazioni, e il Fiano anche dei reati di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/90 e art. 416, comma 2, cod. pen., condannandoli a pena di giustizia.
2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati con atti dei rispettivi difensori.
3. Nell'interesse di Antonio Capitelli si deduce: 3.1. Con il primo motivo violazione dell'art. 63, comma 1 e 2 , cod. proc. pen. e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni di Angelo Mattola (recte, Mattora), non essendo stato sentito quale persona sottoposta alle indagini in ragione di quanto era emerso dalle captazioni secondo le quali egli procurava ad altri - segnatamente alla Coppola - la sostanza stupefacente (v. pg. 52 della prima sentenza), esulandosi da qualsiasi ipotesi di consumo di gruppo. 3.2.
Con il secondo motivo mancanza o contraddittorietà della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità, essendo accertato che il ricorrente cedeva la sostanza solo al Mottola (recte, Mattora), non avendo avuto mai contatti con la Coppola e non essendo i tracciamenti degli spostamenti del Mottola (recte, Mattora) indicativi dei rapporti con il ricorrente in quanto in San Prisco vi erano altri fornitori di droga dai quali il Mottola (recte, Mattora) si riforniva, questione elusa dalla Corte di appello. 3.3. Con il terzo motivo inosservanza dell'art. 62 n. 4 cod. pen. e illogicità della motivazione in relazione al diniego della attenuante in ragione della reiterazione delle condotte nel tempo.
4. Nell'interesse di Paolo Crisci si deduce: 4.1. Con il primo motivo violazione di legge penale in relazione alla affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo 11, essendosi la sentenza riportata alla prima decisione senza approfondimento e considerazione delle critiche della difesa, segnatamente con riguardo all'assenza per ogni contatto intercorso tra il Crisci ed il Fiano di una correlata ipotesi delittuosa.4.2. Con il secondo motivo vizio cumulativo della motivazione in relazione alla omessa concessione della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. non trovando giustificazione il rinvio a quanto detto a proposito della diversa posizione del Crisci e senza alcuna verifica dell'entità del lucro perseguito ed alla gravità dell'evento. 4.3.
Con il terzo motivo vizio cumulativo della motivazione in relazione alla mancata applicazione del minimo della pena e del minimo aumento della continuazione, essendo errato l'assunto secondo il quale non potevano essere concesse all'imputato le attenuanti generiche, avendone egli già usufruito con la prima sentenza e non essendo state considerate le deduzioni difensive a riguardo della pena e della continuazione.
5. Nell'interesse di Nicola Fiano si deduce: 5.1. Con il primo motivo vizio cumulativo della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità versandosi in un mero provvedimento per relationem alla prima decisione, per di più privo di logicità nei suo passaggi. 5.2. Con il secondo motivo violazione di legge penale in quanto se la sentenza avesse escluso le predette aggravanti si sarebbe dovuto procedere ad un nuovo giudizio di comparazione delle circostanze.
6. Il procedimento si è svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176 (i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del d.l. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126; ed ancora, dall'art. 16 del d.l. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito in legge 25 febbraio 2022, n. 15).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili.
2. Il ricorso di Antonio Capitelli. 2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato oltre che genericamente proposto. Quanto alla presunta qualità di indagato del Mattora, corretta è la risposta della Corte in relazione alla mancata assunzione della qualità di indagato e, comunque, alla assenza di condizioni per configurare a carico del predetto indizi di reità, essendosi limitato ad accompagnare la Coppola per acquistare lo stupefacente destinato al marito (v. pg. 50 della prima sentenza e pg. 17 della sentenza di appello). In ogni caso, le deduzione è generica in relazione alla prova di resistenza condotta da entrambi i Giudici di merito - avverso la quale nulla dice la difesa - che individua la base probatoria della affermazione di responsabilità nelle captazioni che coinvolgono il ricorrente ( v. pg. 17 e sg., ibidem). 2.2.
Il secondo motivo è generica reiterazione di questione in fatto rispetto alla incensurabile riposta data dalla Corte di merito che fa riferimento al preciso tracciamento relativo alla abitazione del ricorrente e ai messaggi da parte del Mattora (v. pg. 18 e sg., ibidem). 2.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato oltre che proposto per non consentite ragioni in fatto, rispetto alla incensurabile valutazione operata dalla Corte in relazione alla continuità delle consegne di stupefacente destinate a Nicola Fiano ed al correlato - pertanto - non modesto corrispettivo conseguito.
3. Il ricorso di Paolo Crisci. 3.1. Il primo motivo è genericamente proposto per ragioni in fatto correlate alla interpretazione del compendio captativo, condotta incensurabilmente dal Giudice di merito secondo un complessivo e coerente giudizio (v. pg. 28, ibidem). 3.2. Il secondo motivo è genericamente proposto per questione in fatto, rispetto ad una analoga continuativa fornitura di stupefacente. 3.3. Il terzo motivo è genericamente proposto, al di là del refuso sulle generiche già concesse.
4. Il ricorso di Nicola Fiano è inammissibile in quanto palesemente generici entrambi i motivi.
5. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e