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Sentenza — n. 3964/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specific argumentation regarding special surveillance measures.

Numero d'incarto Sentenza — n. 3964/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Gianluca Bevilacqua inadmissible due to its total lack of specificity and argumentation. The appellant argued that the Court of Appeal's decision lacked motivation, merely copying other provisions without addressing his specific case. The court rejected this, finding the lower court's reasoning sufficient to demonstrate that Bevilacqua lives off profits from crimes and lacks legitimate income sources.

Regesto Legislator

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Art. 366, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if the grounds are totally generic and lack any arguable allegation, as the lower court's motivation must be sufficient to support the inference of criminal profit.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity special surveillance measures criminal profit procedural costs Cassa delle ammende violation of law rischio di soggiorno illegale

Disposizioni normative citate

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Art. 366, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Bevilacqua Gianluca, nato a Locri (RC) il 28/11/1993 avverso il decreto del 29/04/2022 della Corte di appello di Reggio Calabria; udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del Sost. Vincenzo Senatore, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. t

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Attraverso il proprio difensore, Gianluca Bevilacqua impugna il decreto della Corte di appello di Reggio Calabria dello scorso 29 aprile, che ha confermato l'applicazione nei suoi confronti della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, in quanto soggetto che vive abitualmente dei proventi di reati, ai sensi degli artt. 1, lett. b), e 4, lett. c), d.lgs. n. 159 del 2011. Con un unico motivo, egli lamenta l'assenza di motivazione del provvedimento, poiché i giudici di appello si sarebbero limitati all'acritica trascrizione di parti di altri provvedimenti, che non consente di cogliere il percorso logico-argomentativo da essi seguìto, poiché slegato dalla fattispecie concreta.

2. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso, in ragione della sua assoluta genericità.

3. L'impugnazione è inammissibile, per la totale aspecificità del motivo, che si risolve nella semplice enunciazione della doglianza, non sorretta da alcuna argomentata allegazione. Per contro, la motivazione del provvedimento impugnato è ampiamente sufficiente ed immune da vizi logici (peraltro neppure deducibili in questa materia, in cui il ricorso per cassazione è consentito soltanto per violazione di legge), avendo adeguatamente illustrato un percorso di vita delinquenziale avviato dal ricorrente sin da età giovanissima, caratterizzato per lo più da reati contro il patrimonio, dal mancato svolgimento di attività lavorativa e dall'assenza di altre fonti reddituali lecite: talché l'inferenza per cui egli viva dei profitti realizzati con l'attività criminosa si presenta assolutamente lineare.

4. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta inconsistenza degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il