Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 3963/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 3963/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 3963/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con ordinanza emessa de plano in data 14/07/2022 la Corte di appello di Perugia ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione presentata da Andrea Andolfi con riferimento alla sentenza di condanna pronunciata nei confronti di costui per il delitto di rapina aggravata dal Tribunale di Velletri, confermata dalla Corte di appello di Roma in data 20/09/2019 e divenuta irrevocabile il 22/03/2022 ì1 per effetto della declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto avverso la sentenza della Corte di appello.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 634 cod. proc. pen, art. 391-ter cod. proc. pen; Sentenza — n. 3963/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Alla luce del complesso iter processuale, con annullamento dell'ordinanza custodiale in sede di riesame e con richiesta di escussione di Trentacapilli, poi mai effettuata, e con richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale su cui la Corte non si era pronunciata, la prova nuova non avrebbe potuto reputarsi ictu ocull irrilevante.

Parole chiave

Generato dall'IA
altri capi d'accusa gravi addebiti penali ripudiazione testimonianza della vittima altri reati partecipazione al reato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 634 cod. proc. pen
Deduce violazione di legge in relazione all'art. 634 cod. proc. pen.
art. 391-ter cod. proc. pen
La Corte inoltre aveva operato una parziale lettura delle dichiarazioni rese dalla Trentacapilli ex art. 391-ter cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Andolfi Andrea, nato il 15/05/1979 a Napolij avverso l'ordinanza in data 14/07/2022 della Corte di appello di Perugia visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giovanni Di Leo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria di replica del difensore del ricorrente.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa de plano in data 14/07/2022 la Corte di appello di Perugia ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione presentata da Andrea Andolfi con riferimento alla sentenza di condanna pronunciata nei confronti di costui per il delitto di rapina aggravata dal Tribunale di Velletri, confermata dalla Corte di appello di Roma in data 20/09/2019 e divenuta irrevocabile il 22/03/2022 ì1 per effetto della declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto avverso la sentenza della Corte di appello.

2. Ha proposto ricorso Andolfi tramite i suoi difensori. Deduce violazione di legge in relazione all'art. 634 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta irrilevanza della prova nuova costituita dalle dichiarazioni di Trentacapilli Giuseppina. Il giudizio della Corte si era spinto •oltre i limiti consentiti ai fini della delibazione della rilevanza della prova nuova, che deve risolversi nella valutazione dell'idoneità dei nuovi elementi a dimostrare che il condannato attraverso il riesame di tutte le prove e di quella dedotta debba essere prosciolto, essendo peraltro preclusa una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito.

Nel caso di specie la Corte aveva formulato una valutazione concernente l'effettiva capacità delle allegazioni difensive di travolgere il giudicato anche nella prospettiva del ragionevole dubbio e aveva omesso una comparazione tra prove poste a fondamento della responsabilità e prova nuova. La Corte aveva proceduto a formulare una valutazione circa l'effettiva capacità della prova, segnalando la compatibilità tra il possesso della vettura da parte di Andolfi all'ora della rapina e la presenza della vettura due ore dopo a Napoli e aveva mostrato di non aver ben compreso il tema della revisione, non essendo in dubbio il fatto che la vettura Alfa Romeo 145 fosse stata utilizzata dai rapinatori, ma il fatto della partecipazione di Andolfi.

La Corte inoltre aveva operato una parziale lettura delle dichiarazioni rese dalla Trentacapilli ex art. 391-ter cod. proc. pen., in quanto costei aveva riconosciuto il marito e i complici come coloro che avevano commesso la rapina, sulla base di fascicolo fotografico contenente foto estrapolate dai filmati di videosorveglianza dell'istituto di credito. Pertanto la rapina di cui Veneruso aveva riferito alla moglie era quella oggetto del processo e inoltre il predetto, allorché aveva raggiunto la moglie, era in compagnia dei complici. Tali dati avrebbero dovuto essere comparati con quelli emergenti dalle dichiarazioni di tutti i testi escussi, che non avevano riconosciuto Andolfi con certezza e non avevano indicato in modo convergente le fattezze e il ruolo avuto dallo stesso, dovendosi inoltre considerare che Trentacapilli aveva confermato l'acquisto della vettura in epoca anteriore alla rapina, salvo la successiva registrazione al P.R.A.

Alla luce del complesso iter processuale, con annullamento dell'ordinanza custodiale in sede di riesame e con richiesta di escussione di Trentacapilli, poi mai effettuata, e con richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale su cui la Corte non si era pronunciata, la prova nuova non avrebbe potuto reputarsi ictu ocull irrilevante.

3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria concludendo per l'inammissibilità del ricorso.

4. I difensori del ricorrente hanno depositato una memoria contenente una replica agli argomenti del P.G.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'istanza di revisione si è fondata sull'offerta di una prova nuova, rappresentata dalle dichiarazioni di Giuseppina Trentacapilli, nel presupposto che tale teste, pur già conosciuta, non era stata in concreto escussa nel corso del giudizio. Ma proprio su tale punto si annida il vizio che valeva a rendere di per sé inammissibile l'istanza.

2. E' noto invero che «in tema di revisione, per prove nuove rilevanti a norma dell'art.630 lett.

c) cod. proc. pen. ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario» (Sez.

U, n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, Pisano, Rv. 220443; in senso analogo, più di recente, Sez. 5, n. 26478 del 04/5/2015, Massaro, Rv. 264003). Orbene, contrariamente a quanto difensivamente prospettato, nel corso del giudizio, la difesa aveva chiesto la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ai fini dell'audizione della teste Trentacapilli, ma la Corte aveva reputato tale testimonianza superflua, a fronte delle altre acquisizioni probatorie. La Suprema Corte di Cassazione (Sez. 2, n. 26212 del 22/03/2022, Andolfi), investiva del ricorso avverso la sentenza pronuncia nel giudizio di appello, aveva sul punto rilevato che «la testimonianza della sig.ra Trentacapilli, mai peraltro richiesta in precedenza dalla difesa che non aveva ritenuto di indicarla nella lista testi, appare irrilevante rispetto agli elementi, di natura anche oggettiva, valorizzati dalla Corte territoriale e risulta incompatibile con le coerenti conclusioni cui sono pervenuti i giudici di merito», spiegando le ragioni di tale assunto.

Da ciò discende che la prova non avrebbe potuto considerarsi nuova, in quanto la stessa era stata reputata superflua e dunque inammissibile nel corso del giudizio, di cui era stata chiesta la revisione.

3. Risulta dunque coerente con tale rilievo la circostanza che la decisione sia stata adottata con ordinanza, emessa «de plano», in • presenza di un elemento dirimente, implicante l'inammissibilità dell'istanza.

4. Conseguentemente deve ritenersi inammissibile il ricorso, in quanto volto a far valere un'istanza in radice inidonea: ne discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell