Italian Court dismisses appeal due to withdrawn interest after preventive measure modification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defense attorney withdrew the request on November 16, 2022, following a modification of the preventive measure. The appellant's lawyer argued for annulment based on errors in applying detention statutes, but the withdrawal rendered the legal interest necessary for the appeal nonexistent. The court ruled that the loss of this interest, occurring after the appeal was filed, legally mandates the dismissal of the petition without further proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; Art. 568, comma 4, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the applicant withdraws the request, as the requirement of a concrete and actual interest persists until the decision and must be evaluated based on the suitability of the final judgment to eliminate the alleged illegality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Pelle Antonio, nato a Locri il 04.03.1987 avverso l'ordinanza emessa in data 07 aprile 2022 del Tribunale di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Andrea Venegoni, che ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avvocato Luca Cianferoni, che ha depositato rinuncia al ricorso e ha chiesto di dichiararlo inammissibile;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Reggio Calabria, in parziale accoglimento della richiesta di riesame proposta da Antonio Pelle, ha confermato, previa esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 416.bis 1 cod. pen. contestata con riferimento ai delitti di cui ai capi A) e B), l'ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere emessa in data 16 dicembre 2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria nei confronti del ricorrente.
2. L'avvocato Luca Cianferoni, difensore del Pelle, ha presentato ricorso avverso tale ordinanza e ne ha chiesto l'annullamento, deducendo, con unico motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'errata applicazione degli artt. 274, comma 1, lett. c), e 275, comma 3, cod. proc. pen. in ordine alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari tali da fondare l'applicazione della custodia cautelare in carcere.
3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, secondo la disciplina delineata dall'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, prorogata per effetto dell'art. 16, comma 1, del di. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022.
4. In data 16 novembre 2022 il difensore ha depositato rinuncia al ricorso, in quanto, in pendenza del giudizio di legittimità, è stata modificata la misura cautelare applicata nei confronti del Pelle e, dunque, è venuto meno l'interesse al ricorso.
5. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 23 dicembre 2022, il Procuratore generale ha chiesto di dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
2. In data 16 novembre 2022 il difensore, avvalendosi della procura speciale rilasciata dal ricorrente, ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, in quanto è stata modificata la misura cautelare applicata nei confronti del Pelle e, dunque, è venuto meno l'interesse al ricorso.
3. Tale rinuncia impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di impugnazione, anche in ambito cautelare trova applicazione la regola < generale di cui all'art. 568, comma quarto, cod. proc. pen., secondo cui per proporre ricorso il soggetto legittimato deve essere portatore di un interesse concreto ed attuale, che deve persistere fino al momento della decisione e che va apprezzato con riferimento all'idoneità dell'esito finale del giudizio ad eliminare la situazione giuridica denunciata come illegittima o pregiudizievole per la parte (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206169; Sez. 2, n. 4974 del 17/01/2017, D'Aversa, Rv. 268990).
4. Il venir meno dell'interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso per cassazione, non configura un'ipotesi di soccombenza e, pertanto, alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna della ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta e altro, Rv. 208166; conf., ex plurimis: Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi, Rv. 281785; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, Rezmuves, Rv. 272308; Sez. 6, n. 19209 del 31/03/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopraggiunta c