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Sentenza — n. 3948/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal judgment for lack of proof of criminal intent and illicit agreement against three defendants.

Numero d'incarto Sentenza — n. 3948/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Second Instance Court's conviction of three defendants for disturbing public tender procedures. The defense argued that the evidence, including cash deposits and phone calls, failed to prove criminal intent or an illicit agreement beyond reasonable doubt. The Court agreed, ruling that the lower court's findings lacked the necessary precision and concordance required for a criminal conviction under the principle of presumption of innocence.

Regesto Legislator

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Art. 110 c.p.; Art. 353 c.p.; Art. 131 bis c.p.: The principle of 'beyond reasonable doubt' requires evidence of criminal intent and illicit agreement to be precise, grave, and concordant; mere suspicions or circumstantial elements without corroborating proof do not justify a criminal conviction.

Parole chiave

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beyond reasonable doubt presumption of innocence illicit agreement criminal intent tender procedure fraud insufficient evidence annulment of conviction aggiudicazione all'incanto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 110 c.p.
Art. 353 c.p.
Rileva la Corte che le condotte contestate agli imputati possono in astratto integrare la fattispecie di cui all'art. 353 c.p. Come già ritenuto da questa Sezione (sent.
Art. 131 bis c.p.
vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131 bis c.p., fondata dalla Corte di appello solo sul profilo che la condotta posta in essere era "insidiosa";
art. 131 bis c.p
vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131 bis c.p., fondata dalla Corte di appello solo sul profilo che la condotta posta in essere era "insidiosa";
art. 353 c.p
Rileva la Corte che le condotte contestate agli imputati possono in astratto integrare la fattispecie di cui all'art. 353 c.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 25273 del 19 aprile 2021, Maurici
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Testo completo

a seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: Panteoro Simone Gerardo, nato a Messina il 06/01/1972 Salerno Maria Domenica, nata a Taormina il 23/04/1965 Caminiti Carmelo, nato a Furci Siculo 1'08/01/1954 avverso la sentenza del 23/06/2021 della Corte di appello di Messina visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha chiesto che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili; lette le note difensive depositate dal difensore dell'imputato Panteoro, Avvocato Silvano Martella, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Messina con sentenza del 23 giugno 2021 ha confermato la condanna ad un anno di reclusione ed euro 180 di multa ciascuno per Panteoro e Salerno, con il beneficio per entrambi della pena sospesa, e ad un anno e mesi otto di reclusione ed euro 300 di multa per Caminiti (per il quale è stata ritenuta la contestata recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale) inflitta dal Gip del Tribunale di Messina, in esito a giudizio abbreviato, in relazione al delitto di cui agli artt. 110 e 353 c.p.

2. Agli imputati è contestato di avere, in concorso tra loro, turbato la regolarità del procedimento di gara, senza incanti, svoltosi nell'ambito di un procedimento esecutivo immobiliare presso il locale Tribunale civile. In particolare, secondo quanto ritenuto dai giudici di merito, Panteoro d'intesa con gli altri due imputati - debitori esecutati che gli fornivano la somma di denaro necessaria per la cauzione (euro 5.718) - partecipava alla gara formulando un'offerta per euro 28.590 e successivamente operava rialzi del prezzo d'acquisto dell'immobile di proprietà degli altri due imputati, fino ad ottenerne l'aggiudicazione per euro 65.500 (prezzo che allontanava tutti gli altri potenziali aggiudicatari); successivamente non versava il prezzo decadendo dall'aggiudicazione, così precludendo e comunque dilazionando la vendita dell'immobile.

3. Avverso la sentenza di appello ricorrono, a mezzo dei propri difensori, gli imputati. 3.1. Panteoro deduce i seguenti motivi:

1) vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità, fondata dai giudici di merito su ipotesi non verificate ed in assenza di prova circa la condotta dolosa dell'imputato che, effettivamente, intendeva acquistare l'immobile non riuscendo però dopo l'aggiudicazione a reperire la somma necessaria;

2) violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza di una "turbativa" conseguenza della condotta dell'imputato, che si è limitato ad esercitare una facoltà prevista dall'ordinamento, perdendo la somma versata a titolo di caparra;

3) vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131 bis c.p., fondata dalla Corte di appello solo sul profilo che la condotta posta in essere era "insidiosa";

3) vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e alla dosimetria della pena.3.2. I ricorsi presentati nell'interesse di Caminito e Salerno deducono:

1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta affermazione di penale responsabilità in assenza di qualsivoglia concreto elemento di prova a carico (non potendo questo essere rappresentato dalla circostanza che Panteoro versò la somma a titolo di cauzione mediante assegno circolare tratto su un istituto bancario diverso da quello dove aveva il conto, nè dalla omessa indicazione del predetto, in sede di interrogatorio, di avere effettuato telefonate con i coniugi Caminiti-Salerno, che peraltro abitavano vicino a lui);

2) vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche;

3) violazione di legge in ordine alla mancata applicazione della particolare tenuità del fatto, avendo la Corte di appello rigettato il relativo motivo di appello non sulla base dei parametri indicati nell'art. 131 bis c.p.

4. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, e le parti hanno depositato le conclusioni come in epigrafe indicate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi di ricorso relativi all'affermazione di penale responsabilità sono fondati.

2. Rileva la Corte che le condotte contestate agli imputati possono in astratto integrare la fattispecie di cui all'art. 353 c.p. Come già ritenuto da questa Sezione (sent. n. 6605 del 17 novembre 2020, dep. 2021, Pani, Rv. 280837) "in tema di turbata libertà degli incanti, l'evento del reato è integrato, oltre che dall'impedimento della gara o dall'allontanamento degli offerenti, anche dal mero turbamento, consistente in una alterazione del regolare svolgimento, a condizione che tale condotta sia idonea a ledere i beni giuridici protetti dalla norma, che si identificano con l'interesse pubblico alla libera concorrenza ed alla maggiorazione delle offerte. (Nella specie è stata esclusa la sussistenza del reato, anche nella forma tentata, essendovi stata unicamente una acquisizione di notizie riservate relative alla gara in vista della possibile, ma mai realizzata, presentazione di offerte da parte di imprese potenzialmente interessate)".

Il capo di imputazione descrive, dunque, mezzi fraudolenti che possono essere direttamente idonei a incidere sul corretto svolgimento di una gara già avviata (così, Sez. 6, n. 44701 del 10 ottobre 2021, Ricco, Rv. 282743).3. Ciò però presuppone che risulti provato, da un lato, che il Panteoro abbia partecipato alla procedura esecutiva all'esclusivo fine di avvantaggiare i debitori esecutati (avendo sin dall'inizio intenzione di non versare il prezzo di acquisto perdendo così la cauzione depositata) e, dall'altro lato, che vi fosse un accordo tra i tre imputati e che la coppia Caminiti Salerno abbia fornito un concreto contributo causale - di natura morale o materiale - alla commissione del reato.

4. A tale proposito, rileva il Collegio che i giudici di merito hanno fondato la affermazione di penale responsabilità degli imputati sulla base di indizi che non posseggono il necessario carattere di gravità, precisione e concordanza, tale da integrare il criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, necessario per la condanna. Sul punto, questa Corte ha precisato che il canone dell' "oltre ogni ragionevole dubbio" descrive un atteggiamento valutativo imprescindibile che deve guidare il giudice nell'analisi degli indizi secondo un obiettivo di lettura finale e unitaria, vivificato dalla soglia di convincimento richiesto e, per la sua immediata derivazione dal principio di presunzione di innocenza, esplica i sui effetti conformativi non solo sull'applicazione delle regole di giudizio, ma anche, e più in generale, sui metodi di accertamento del fatto (Sez. 5, n. 25273 del 19 aprile 2021, Maurici, Rv. 281468).

4. Certamente la complessiva condotta del Panteoro in sede di procedura di gara può generare sospetti. Egli - secondo quanto accertato dai giudici di merito - deposita la cauzione mediante assegno circolare tratto su una banca in cui non era titolare di conto corrente, avendo dunque necessariamente prodotto all'istituto bancario una provvista in contanti; opera una serie di rialzi del prezzo di aggiudicazione al termine dei quali risulta vincitore della procedura; una volta ottenuta l'aggiudicazione non versa la somma dovuta nel termine legale di 120 giorni e decade dalla stessa.

5. Peraltro, come evidenziato nei ricorsi, Panteoro esercita una facoltà prevista dall'ordinamento e non emerge adeguata prova in ordine alla fraudolenta strumentalizzazione della sua partecipazione alla procedura all'unico fine di favorire i debitori esecutati (consentendo ai predetti di - quanto meno - procrastinare la vendita dell'immobile e di continuare ad occuparlo). ,.,...77 ----.«.

6. Sotto altro profilo, difetta la prova certa di un accordo illecito tra il Panteoro e gli altri imputati. Esso non può essere dimostrato dalla circostanza che la provvista per il rilascio dell'assegno circolare per la cauzione sia stata versata in contanti e presso un istituto bancario diverso da quello ove Panteoro aveva il proprio conto corrente, in quanto non vi sono elementi per ritenere provato che detta somma provenisse proprio dai debitori esecutati. E tale essenziale profilo non si evince neppure dalle numerose telefonate intercorse tra il Panteoro (che in sede di interrogatorio aveva negato qualsiasi contatto) e i debitori Caminiti e Salerno (di cui due, rispettivamente, il giorno prima e il giorno dopo l'aggiudicazione del 5 ottobre 2018). Anche in questo caso si tratta di elementi di sospetto che però - non essendo noti i contenuti di dette conversazioni - non sono sufficienti a fondare una pronuncia di condanna.

7. Pertanto, difettando la prova convincente della sussistenza del reato ascritto agli imputati, si impone l'annullamento della sentenza impugnata. I residui motivi di ricorso restano assorbiti.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugna