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Sentenza — n. 3403/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal regarding mandatory suspension of detention terms for organized crime cases pending sentencing. The court rejects the argument that a specific procedural clause applies instead of the general one. The decision upholds the lower court's office action to suspend detention terms.

Numero d'incarto Sentenza — n. 3403/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Roberto Spada's appeal against the Rome Court of Appeal's order suspending the duration of his pre-trial detention. Spada argued that a specific provision for organized crime cases should apply, whereas the lower court correctly applied the general rule allowing judges to suspend terms ex officio while sentencing is pending. The court ruled that the general provision suffices and that the appeal lacks legal grounds, ordering Spada to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 304, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; Art. 304, commi 2 e 3, cod. proc. pen.: The judge may suspend detention terms ex officio under the general provision without prior request, as the specific provision for complex organized crime cases applies only to suspensions requested by the prosecution due to case complexity.

Parole chiave

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pre-trial detention suspension organized crime proceedings ex officio judicial power procedural code provisions custodia cautelare durata termine di sospensione proroga della carcerazione preventiva differimento dell'esecuzione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 304, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
249969, secondo cui è legittimo il provvedimento di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, in pendenza dei termini per la redazione della sentenza, ex art. 304, comma 1, lett.
Art. 304, commi 2 e 3, cod. proc. pen.
Quest'ultima, infatti, è richiesta dalla legge soltanto per la sospensione dovuta alla particolare complessità dei dibattimenti per reati di criminalità organizzata (art. 304, commi 2 e 3, cod. proc. pen.), e dunque per una ragione del tutto diversa da quella sottesa al provvedimento impugnato.
Art. 303, cod. proc. pen.
Art. 307, cod. proc. pen.
Art. 616, cod. proc. pen.
Al rigetto del ricorso consegue obbligatoriamente la condanna del proponente alla rifusione delle spese verso l'Erario (art. 616, cod. proc. pen.).

Giurisprudenza citata

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Tribunale d'appello a Sez. U, n. 27361 del 31/03/2011, Ez Zyane, Rv. 249969
Pertinente, infatti, è il richiamo operato dal Tribunale d'appello a Sez. U, n. 27361 del 31/03/2011, Ez Zyane, Rv. 249969, secondo cui è legittimo il provvedimento di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, in pendenza dei termini per la redazione della sentenza, ex art.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Spada Roberto, nato a Roma il 24/06/1975 avverso la ordinanza del 19/10/2022 del Tribunale di Roma; visti gli atti del procedimento, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati; udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza; udito il difensore del ricorrente, avv. Angelo Staniscia, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Roberto Spada, tramite il proprio difensore, impugna l'ordinanza dei Tribunale di Roma del 19 ottobre scorso, che, in accoglimento dell'appello proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma a norma dell'art. 310, cod. proc. pen., ha annullato l'ordinanza della Corte di assise d'appello della stessa città del 21 settembre precedente, che aveva respinto la richiesta di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare in carcere in atto nei confronti di esso ricorrente, avanzata dalla medesima Procura generale a mente dell'art. 304, ti / comma 1, lett. c), stesso codice, per il periodo destinato alla stesura della motivazione, fissato in novanta giorni. 1.1.

La Corte di assise d'appello aveva giustificato la sua decisione, ritenendo che, a sèguito di precedente sentenza rescindente della Corte di cassazione, che comunque aveva dichiarato irrevocabile l'affermazione di colpevolezza di Spada per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, la pena da essa inflittagli per tale reato con la sentenza del 19 settembre precedente fosse suscettibile di esecuzione, non potendosi perciò più prospettare questioni attinenti alle misure cautelari. 1.2. Accogliendo le osservazioni formulate avverso tale provvedimento dalla Procura generale distrettuale con il proprio atto d'appello, il Tribunale ha rilevato come la pena per tale delitto non fosse ancora suscettibile di esecuzione, essendo pendenti i termini per l'impugnazione della sentenza della Corte d'assise d'appello, sia da parte dell'imputato (relativamente alla misura della medesima pena) che del Pubblico ministero (in ordine agli ulteriori reati dai quali Spada era stato mandato assolto e che, ove riconosciuti sussistenti, avrebbero potuto determinare una pena diversa e più grave).

Quindi, ritenendo che la sospensione dei termini a norma dell'art. 304, comma 1, cit., sia obbligatoria e che, pertanto, essa possa essere disposta pure d'ufficio dal giudice, senza necessità di un contraddittorio con le parti ed anche successivamente alla pronuncia della sentenza, purché prima che il termine di durata della misura sia decorso, ha dichiarato sospesi i termini di custodia cautelare nei confronti di Spada, per novanta giorni dal 19 settembre 2022.

2. Il ricorso lamenta la violazione degli artt. 303, 304 e 307, cod, proc. pen., deducendo: che, trattandosi di processo per reati di criminalità organizzata, deve trovare applicazione il disposto del comma 2 dell'art. 304, e non del comma 1; che, di conseguenza, è indispensabile la richiesta di sospensione del Pubblico ministero, la quale però è intervenuta tardivamente rispetto alla deliberazione della sentenza, ovvero il giorno dopo la lettura del dispositivo; che, essendo comunque decorso il 23 di settembre il previsto termine di durata della misura, ogni provvedimento cautelare successivo è illegittimo e, dunque, incapace di determinare la reviviscenza del vincolo; che, comunque, non risulta revocata l'ordinanza di liberazione emessa dalla Corte di assise d'appello a tale scadenza.

3. Ha depositato memoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è ammissibile. 1.1. In assenza della sospensione richiesta dal Procuratore generale distrettuale, la scadenza del termine di durata della custodia cautelare era prevista per lo scorso 23 settembre, ed è verosimile che la Corte d'assise di appello, a quella data, abbia emesso separata ordinanza di liberazione dello Spada, a norma dell'art. 306, cod. proc. pen., come del resto accenna nel ricorso il suo difensore.

Se tale provvedimento fosse divenuto definitivo, il presente ricorso sarebbe inammissibile per mancanza d'interesse, non potendo derivare, in concreto, dall'accoglimento di esso, alcun effetto favorevole per il ricorrente: non può evidentemente essere sospesa, infatti, una misura cautelare ormai non più in corso, e non per fatto non imputabile all'interessato ma in conseguenza di un provvedimento dell'autorità giudiziaria legittimamente dato e non più soggetto a verifica secondo le norme di rito. 1.2. Dagli atti in possesso del Collegio, però, non risulta con certezza se il provvedimento di liberazione sia stato impugnato, né comunque quale sia stato l'esito del relativo gravame ovvero se quest'ultimo non sia stato ancora definito.

Poiché, dunque, qualora lo stesso fosse accolto, ne deriverebbe il ripristino della custodia cautelare in carcere, è indiscutibile il conseguente interesse dello Spada a non vedersi applicata la sospensione del decorso del relativo termine, disposta dalla Corte d'assise di appello con la diversa ordinanza oggetto del presente ricorso.

2. Benché, dunque, ammissibile, il ricorso dev'essere tuttavia respinto, perché privo di fondamento giuridico. Pertinente, infatti, è il richiamo operato dal Tribunale d'appello a Sez. U, n. 27361 del 31/03/2011, Ez Zyane, Rv. 249969, secondo cui è legittimo il provvedimento di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, in pendenza dei termini per la redazione della sentenza, ex art. 304, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., assunto d'ufficio da! giudice, senza il previo contraddittorio delle parti e senza necessità di una richiesta del Pubblico ministero. Quest'ultima, infatti, è richiesta dalla legge soltanto per la sospensione dovuta alla particolare complessità dei dibattimenti per reati di criminalità organizzata (art. 304, commi 2 e 3, cod. proc. pen.), e dunque per una ragione del tutto diversa da quella sottesa al provvedimento impugnato.

3. Al rigetto del ricorso consegue obbligatoriamente la condanna del proponente alla rifusione delle spese verso l'Erario (art. 616, cod. proc. pen.).

4. Ancorché non necessario, può essere utile precisare che, laddove nei confronti dello Spada, nelle more della presente impugnazione, sia stato adottato un provvedimento di liberazione e lo stesso sia divenuto definitivo, dal rigetto dell'odierno ricorso non può comunque derivare il ripristino della misura cautelare per il tempo corrispondente al periodo di sospensione, ex art. 304, comma 1, cit., del decorso del relativo termine.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorr