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Ordinanza — n. 3387/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for suspension of civil provisional damages due to lack of proof of insolvency.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3387/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation rejected the appellant's request to suspend the immediate execution of a civil provisional damages order. The appellant argued that his low pension constituted a grave and irreparable harm, but the court found he failed to prove insolvency or the destruction of an unrecoverable asset. Consequently, the court ruled that the burden of proof regarding the necessity of suspension was not met.

Regesto Legislator

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Art. 612 c.p.p.; The request for suspension of civil execution requires proof of excessive prejudice such as insolvency or destruction of an unrecoverable asset, which must be substantiated with specific evidence rather than generic claims.

Parole chiave

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suspension of execution provisional damages insolvency proof civil liability burden of proof Cassazione danno patrimoniale sospensione della rendita d'invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 612 c.p.p.
Visto l'art. 612 c.p.p., rigetta la richiesta di sospensione della provvisionale proposta nell'interesse di Gabriele Mundo.
art. 612 c.p
Visto l'art. 612 c.p.p., rigetta la richiesta di sospensione della provvisionale proposta nell'interesse di Gabriele Mundo.

Giurisprudenza citata

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Sez.un. n. 53153 del 27 ottobre 2016
Ritenuto che il ricorso, da trattarsi con proceduta de plano (Sez.un. n. 53153 del 27 ottobre 2016 C., Rv.
Sez. 3, n. 19351 del 18 dicembre 2017
Sez. 3, n. 19351 del 18 dicembre 2017, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Mundo Gabriele nato a Napoli il 24/11/1971 avverso la sentenza del 27/05/2022 emessa dalla Corte di appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci OSSERVA Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Mundo Gabriele ha ad oggetto la richiesta di sospensione della condanna civile inflitta all'imputato dalla Corte di appello di Napoli, con sentenza del 27 maggio 2022, in riforma della sentenza di assoluzione del Tribunale di Napoli in data 28 marzo 2018, per l'imputazione di cui agli artt. 81, 640 e 380 cod.pen.; che, in particolare, la Corte di appello ha condannato Mundo al "risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili Astuti Diana, Giacobbe Antonio, Giacobbe Pasquale e Giacobbe Mauro, da liquidarsi in separato giudizio civile, con provvisionale di euro 145.380, oltre interessi, a titolo di danno patrimoniale, disponendone l'immediata esecutività";

Ritenuto che il ricorso, da trattarsi con proceduta de plano (Sez.un. n. 53153 del 27 ottobre 2016 C., Rv. 268181), non può essere accolto. Invero, nel ricorso avverso la indicata sentenza di condanna in appello, l'imputato ha chiesto a questa Corte la sospensione della condanna civile, in attesa della trattazione nel merito del ricorso, in relazione alla "convinzione in ordine alla fondatezza delle doglianze qui espresse ... onde impedire danni sicuramente gravi e, potenzialmente, irreparabili conseguenti ad una probabile - e già anticipata - attivazione della riconosciuta provvisionale, e comunque ricorrendo giustificati motivi";

Ritenuto che ai fini dell'accoglimento della richiesta di sospensione dell'esecuzione della condanna civile al pagamento di una provvisionale è però necessaria la ricorrenza di "un pregiudizio eccessivo per il debitore, che può consistere nella distruzione di un bene non reintegrabile ovvero, se si tratta di somme di denaro, nel nocumento derivante dal palese stato di insolvibilità del destinatario della provvisionale, tale da rendere impossibile o altamente difficoltoso il recupero di quanto pagato, nel caso di modifica della condanna. (Nella specie il ricorrente non aveva esposto, se non genericamente, le ragioni a sostegno della richiesta di sospensione, lamentando l'esistenza di un danno grave ed irreparabile in ragione dell'esiguità della pensione da egli percepita, non adempiendo all'onere probatorio richiesto)":

Sez. 3, n. 19351 del 18 dicembre 2017, dep. 2018, Zambrelli, Rv. 273202. Rilevato che nel ricorso proposto nell'interesse di Mundo Gabriele non viene fornita prova di una situazione del tipo sopra indicata, ma solo allegata la ritenuta fondatezza del ricorso di merito che dovrà essere valutata in altra sede. P. Q. M. Visto l'art. 612 c.p.p., rigetta la richiesta di sospensione della provvisionale proposta nell'interesse di Gabriele Mundo. Così deciso il 24 novembre 2022 I Consigl r