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Ordinanza — n. 3386/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of grounds regarding sentencing proportionality.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3386/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Intezar Safiullah inadmissible on procedural grounds. The appellant sought to challenge a conviction under Article 73 of the Criminal Code, arguing the sentence was disproportionate. The court found the appeal lacked deducible grounds because the proportionality of the penalty had already been settled by a prior agreement reached with the appellant himself. Consequently, the appeal was rejected outright, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 73 d.P.R. 309/90; Art. 360 c.p.p.: An appeal challenging the proportionality of a penalty is inadmissible if the proportionality was already settled by a prior agreement to which the appellant consented.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility sentencing proportionality prior settlement agreement appellant consent de plano rejection capacità di subire la carcerazione commisurazione della pena per stupefacenti sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 73 d.P.R. 309/90
Art. 360 c.p.p.
art. 73 d.P.R. 309/90
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Intezar Safiullah nato in Afghanistan il 01/01/1992 avverso la sentenza del 23/05/2022 emessa dal Tribunale di Verona; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di Intezar Safiullah in ordine alla condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 è stato proposto per motivi non deducibili afferenti alla omessa motivazione sulla congruità del trattamento sanzionatorio, dunque su argomenti incompatibili con l'avvenuto concordato sanzionatorio proveniente dallo stesso ricorrente e tale da presupporre il suo consenso in ordine al trattamento penale;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 nove