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Ordinanza — n. 3323/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to withdrawal and non-compliance with statutory requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3323/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible under simplified procedure due to the appellant's withdrawal and a separate ground of inadmissibility. The appellant, convicted of multiple crimes, initially challenged the first-instance judgment on legal violations and reasoning defects but subsequently withdrew the appeal via a declaration signed by her special prosecutor. The court ruled that this withdrawal, combined with the statutory bar on the specific grievance, necessitated a declaratory ruling of inadmissibility and ordered the appellant to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal is declared inadmissible if the appellant withdraws the appeal or if the grounds raised are not contemplated by law, triggering a simplified procedure for declaratory inadmissibility.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility withdrawal of appeal simplified procedure statutory grounds court costs award special prosecutor continuity of crimes censure procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Piero Ippoliti Mattini costituito procuratore speciale, la ricorrente ha dichiarato di rinunziare all'impugnazione; che, oltre ad essere stato dedotto un motivo di doglianza inammissibile poiché non contemplato dall'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
pen., è intervenuta anche rinunzia all'impugnazione, configurandosi di conseguenza una duplice ragione di declaratoria di inammissibilità del ricorso con procedura semplificata ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
art. 651 cod. pen
(capo C), art. 651 cod. pen.
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Ciobeica Emanuela Adriana, n. in Romania 05/02/1995 avverso la sentenza n. 1322/22 del Tribunale di Rimini del 13/07/2022 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere Orlando Villoni; rilevato che il Tribunale di Rimini in composizione monocratica, a sua richiesta concordata con il PM, ha applicato nei confronti di Emanuela Adriana Ciobeica la pena di un anno e sei mesi di reclusione in ordine ai reati di cui agli 81, 337 cod. pen. (capo A), 81 cpv., 582, 585, 576, primo comma, n. 1, 61 n. 2 e 5, cod. pen. (capo B), 635, secondo comma, n. 1, cod. pen. (capo C), art. 651 cod. pen. (capo D), ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione;che avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputata deducendo violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla mancata assoluzione dai reati ascrittile; che con successiva dichiarazione, sottoscritta dal difensore avv.

Piero Ippoliti Mattini costituito procuratore speciale, la ricorrente ha dichiarato di rinunziare all'impugnazione; che, oltre ad essere stato dedotto un motivo di doglianza inammissibile poiché non contemplato dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., è intervenuta anche rinunzia all'impugnazione, configurandosi di conseguenza una duplice ragione di declaratoria di inammissibilità del ricorso con procedura semplificata ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; che alla dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, 22 novembre 2022 Il consigliere e*ensor