Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to withdrawal and non-compliance with statutory requirements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible under simplified procedure due to the appellant's withdrawal and a separate ground of inadmissibility. The appellant, convicted of multiple crimes, initially challenged the first-instance judgment on legal violations and reasoning defects but subsequently withdrew the appeal via a declaration signed by her special prosecutor. The court ruled that this withdrawal, combined with the statutory bar on the specific grievance, necessitated a declaratory ruling of inadmissibility and ordered the appellant to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal is declared inadmissible if the appellant withdraws the appeal or if the grounds raised are not contemplated by law, triggering a simplified procedure for declaratory inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Ciobeica Emanuela Adriana, n. in Romania 05/02/1995 avverso la sentenza n. 1322/22 del Tribunale di Rimini del 13/07/2022 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere Orlando Villoni; rilevato che il Tribunale di Rimini in composizione monocratica, a sua richiesta concordata con il PM, ha applicato nei confronti di Emanuela Adriana Ciobeica la pena di un anno e sei mesi di reclusione in ordine ai reati di cui agli 81, 337 cod. pen. (capo A), 81 cpv., 582, 585, 576, primo comma, n. 1, 61 n. 2 e 5, cod. pen. (capo B), 635, secondo comma, n. 1, cod. pen. (capo C), art. 651 cod. pen. (capo D), ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione;che avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputata deducendo violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla mancata assoluzione dai reati ascrittile; che con successiva dichiarazione, sottoscritta dal difensore avv.
Piero Ippoliti Mattini costituito procuratore speciale, la ricorrente ha dichiarato di rinunziare all'impugnazione; che, oltre ad essere stato dedotto un motivo di doglianza inammissibile poiché non contemplato dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., è intervenuta anche rinunzia all'impugnazione, configurandosi di conseguenza una duplice ragione di declaratoria di inammissibilità del ricorso con procedura semplificata ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; che alla dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, 22 novembre 2022 Il consigliere e*ensor