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Sentenza — n. 3317/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on false testimony, citing procedural irregularity as non-nullifying and merits issues as inadmissible.

Numero d'incarto Sentenza — n. 3317/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Tamara Lupieri inadmissible, rejecting her claim that a date discrepancy in the appellate judgment rendered the decision legally uncertain. While the appellant argued the mismatch between the epigraph date and the footer date created doubt about the judgment's validity, the court held that established jurisprudence allows certainty to be derived from the document's overall content without nullity. Furthermore, the court ruled that arguments challenging the factual evaluation and the existence of intent in the false testimony charge were inadmissible as they improperly addressed merits and substantive issues reserved for the lower courts.

Regesto Legislator

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Art. 544 cod. proc. pen.; Art. 546 cod. proc. pen.: A discrepancy between the date of the decision's epigraph and the date of the motivation's signature does not constitute a nullity if the correct date can be ascertained from the document's overall content, and such irregularities do not affect the formal regularity of the act.

Parole chiave

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false testimony appeal procedural nullity date discrepancy inadmissible merits Corte di Cassazione falsa testimonianza attendibilità dei testimoni prove tardive

Disposizioni normative citate

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Art. 544 cod. proc. pen.
Violazione di legge processuale in relazione all'art. 544 cod. proc. pen. riguardo alla circostanza che la sentenza di appello porta in calce la data del 2 novembre 2011, mentre in epigrafe si fa riferimento alla data dell'udienza del 25 gennaio 2022.
Art. 546 cod. proc. pen.
ricorso).A tale esatta notazione si deve aggiungere che ai sensi dell'art. 546, comma 3, cod.
Art. 111, comma 2 cod. proc. pen.
Art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105
Il procedimento è stato trattato all'odierna udienza camerale con le forme e le modalità di cui i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito nella legge 16 settembre 2021, n.
Art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228
126 ed ulteriormente dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito nella legge 25 febbraio 2022, n.
art. 372 cod. pen
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Trieste ha ribadito la condanna, pronunciata in primo grado, di Tamara Lupieri in ordine al delitto di falsa testimonianza (art. 372 cod.
art. 544 cod. proc. pen
Violazione di legge processuale in relazione all'art. 544 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Tamara Lupieri, n. Udine 14/02/1975 avverso la sentenza n. 92/22 della Corte di appello di Trieste del 25/01/2022 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere Orlando Villoni; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore Generale Alessandro Cimmino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Trieste ha ribadito la condanna, pronunciata in primo grado, di Tamara Lupieri in ordine al delitto di falsa testimonianza (art. 372 cod. pen.), commessa nel corso del processo penale svoltosi a carico del marito Meglio Vittorio per i reati di violazione di domicilio, percosse e minacce in danno di una vicina di casa.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata che formula i motivi di doglianza di seguito indicati. Violazione di legge processuale in relazione all'art. 544 cod. proc. pen. riguardo alla circostanza che la sentenza di appello porta in calce la data del 2 novembre 2011, mentre in epigrafe si fa riferimento alla data dell'udienza del 25 gennaio 2022. Risulterebbe in tal modo dubbia la data della decisione e della redazione del dispositivo nonché della motivazione e della sottoscrizione e per quanto non possa ravvisarsi nullità, l'incertezza su quale sia la data di redazione della motivazione e della sottoscrizione, rende incerta la sentenza nel suo complesso. Violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla valutazione delle prove acquisite ed agli elementi di fatto emersi dal dibattimento. Violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla valutazione delle prove acquisite, con riferimento alla sussistenza del dolo di falsa testimonianza.

3. Il procedimento è stato trattato all'odierna udienza camerale con le forme e le modalità di cui i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito nella legge 16 settembre 2021, n. 126 ed ulteriormente dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito nella legge 25 febbraio 2022, n.

15.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto manifestamente infondato quanto al primo motivo e perché basato su altre doglianze non proponibili nel giudizio di legittimità.

2. Con riferimento alla prima censura, riguardante la discrepanza tra la data apposta in calce alla motivazione della sentenza impugnata (2 novembre 2021) e quella indicata in epigrafe alla decisione (25 gennaio 2022), giorno della pronuncia, è lo stesso difensore della ricorrente a ricordare che, stando alla costante giurisprudenza di legittimità, se dall'insieme degli elementi contenuti nell'atto, ai sensi dell'art. 111, comma 2, cod. proc. pen., è possibile stabilire con certezza quale sia la data corretta, non sussiste nullità (v. ricorso).A tale esatta notazione si deve aggiungere che ai sensi dell'art. 546, comma 3, cod. proc. pen., la mancanza della data e, vale aggiungere, a maggior ragione la diversità della data di deposito della motivazione rispetto ad un'altra figurante nella sentenza, non ingenerano alcuna nullità. Resta allora da comprendere il senso della formulazione di una doglianza incentrata su di una irregolarità insuscettibile di incidere sulla regolarità formale dell'atto e come tale palesemente destituita di fondamento.

3. Le residue doglianze sono intrinsecamente inammissibili. La seconda attiene in maniera diretta al fatto ed al merito del giudizio, proponendo indebitamente al giudice di legittimità temi estranei alle sue attribuzioni; il terzo motivo di ricorso pretende poi addirittura di sottoporre a revisione la sussistenza l'elemento soggettivo del contestato e ritenuto delitto di falsa testimonianza, riproponendo indebitamente un tema già devoluto con l'atto di appello (sia pure sotto il profilo di un preteso errore di percezione degli eventi) e che la Corte territoriale ha debitamente considerato e congruamente valutato (pag. 4 sent.), con motivazione insuscettibile di critiche sotto il profilo logico- argomentativo.

3. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.