Italian Supreme Court dismisses appeal for resisting public official due to generic and unfounded arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible for genericity and manifest unfoundedness, rejecting the defendant's claim that his conduct lacked intent. The court found the lower court correctly identified that the defendant's dangerous driving maneuvers, rather than mere passive disobedience, endangered police officers and public safety during a pursuit. Consequently, the appeal was dismissed, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine to the state.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; The appeal is inadmissible if the grounds are generic, manifestly unfounded, and merely reiterative of arguments already rejected by the appellate court with sufficient motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Mazzeo Mario nato a San Severo il 04/06/1989 avverso la sentenza del 23/09/2021 della Corte di appello di Bari visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere Maria Sabina Vigna; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza del Tribunale di Foggia del 1 febbraio 2021, ha disapplicato la recidiva e ha, conseguentemente, ridotto la pena comminata a Mazzeo Mario in relazione al reato di concorso nella resistenza a pubblico ufficiale. In sostanza, per come ricostruito il fatto dai giudici di merito, il 28 settembre 2020, appartenenti alla polizia ~fa di San Severo intimavano l'alt alla autovettura condotta dall'imputato, il quale non si fermava, ma accelerava e fuggiva via; ne derivava un inseguimento nel corso del quale Mazzeo poneva in essere manovre di sorpasso azzardate e pericolose, ometteva di rallentare in prossimità di incroci pericolosi e occupava l'opposta corsia di marcia. Nel corso dell'inseguimento, il soggetto trasportato riusciva a disfarsi della cocaina, della quale era in possesso.
2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione Mazzeo, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo, come unico motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del reato di cui all'art. 337 cod. pen. L'imputato ha tenuto una condotta passiva di mera disobbedienza, non avente alcun contenuto di violenza. Di conseguenza, difetta l'elemento soggettivo del dolo.
3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, dl. n. 137 del 2020, senza l'intervento delle parti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi, reiterativi di censure formulate in appello, disattese con motivazione congrua con la quale il ricorso non si confronta, limitandosi la difesa a ribadire il proprio dissenso. Il ricorrente propone una lettura alternativa ed estremamente riduttiva del fatto, già respinta in sentenza, laddove i giudici hanno precisato che non di mera reattiva espressione di sentimenti ostili si era trattato. La difesa non si confronta, in particolare, con la motivazione della Corte d'appello, nella quale si evidenzia come l'imputato non si sia limitato a cercare di sottrarsi all'inseguimento, ma abbia posto deliberatamente in pericolo, con una condotta di guida obiettivamente pericolosa, l'incolumità degli agenti inseguitori e degli utenti della strada.
Non corrisponde al vero, poi, che il Mazze° si fosse fermato volontariamente, essendo lo stesso stato costretto dalla polizia. I giudici di merito si sono correttamente adeguati alla regola iuris secondo la quale integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale la condotta di colui che, per sottrarsi alle forze di polizia, non si limiti alla fuga alla guida di un'autovettura, ma proceda ad una serie di manovre finalizzate ad impedire l'inseguimento, così ostacolando concretamente l'esercizio della funzione pubblica e inducendo negli inseguitori una percezione di pericolo per la propria incolumità (Sez. 2, n. 44860 del 17/10/2019, Besana, Rv. 277765 - 01).2.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Co