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Sentenza — n. 3307/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on drug possession conviction due to lack of key availability evidence.

Numero d'incarto Sentenza — n. 3307/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for illegal possession of drugs. The defendant argued he lacked control over the cellar where most drugs were found and deserved generic mitigating circumstances, but the court found his phone photos and prior criminal record proved his availability. Consequently, the court rejected the procedural objections and ordered the defendant to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the defendant fails to provide specific evidence contradicting the court's finding of availability regarding seized contraband, especially when supported by digital evidence and prior criminal history.

Parole chiave

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illegal drug possession availability of contraband inadmissible appeal digital evidence photos generic mitigating circumstances imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze traffico di canapa

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Ceesay Muhammed, nato in Gambia il 13/02/1989 avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano 1'08/02/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. Tomaso Epidendio, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui Ceesay Muhannmed è stato condannato per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. All'imputato è contestato di avere detenuto illecitamente 188 grammi di marjuana; 326 grammi di hashish, occultati all'interno del proprio appartamento, 1.230 grammi di hashish e 185 grammi di cocaina all'interno della cantina di pertinenza del proprio appartamento; si contesta altresì di avere ceduto a terzi sostanza stupefacente per un corrispettivo non inferiore a 1655 euro.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando due motivi.2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità, formulato senza tenere conto che l'imputato non aveva la disponibilità delle chiavi della cantina dello stabile in cui dimorava e all'interno della quale fu rinvenuta la parte più cospicua della sostanza stupefacente per cui si procede. Sul punto la motivazione sarebbe viziata. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nemmeno con giudizio di equivalenza con la ritenuta recidiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, i cui motivi possono essere valutati congiuntamente, è inammissibile.

2. Con una puntuale motivazione priva di illogicità la Corte ha:

a) ricostruito i fatti;

b) indicato puntualmente i molteplici elementi indiziari sulla base dei quali si è ritenuto che la sostanza stupefacente rinvenuta in cantina fosse nella disponibilità del ricorrente, il quale, oltre ad aver reso dichiarazioni ammissive, aveva sul suo telefono cellulare le foto non solo riguardanti la sostanza stupefacente trovata all'interno dell'abitazione, ma anche quelle relative ai panetti rinvenuti in cantina;

c) spiegato ampiamente le ragioni per cui non possono essere riconosciute le circostanze attenuanti generiche all'imputato, peraltro gravato da numerosi precedenti penali, anche specifici. Nulla di specifico è stato dedotto dal ricorrente che, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, si è limitato a reiterare le stesse argomentazioni già portate alla cognizione dei Giudici di merito e da questi adeguatamente valutate.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12