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Ordinanza — n. 2848/2023 — snpen Generato dall'IA

Extraordinary appeal dismissed for alleging procedural error rather than material or factual mistake.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2848/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the extraordinary appeal inadmissible because it alleged a violation of procedural rules regarding case assignment rather than a material or factual error. The appellant argued that his case was improperly transferred between sections without public hearing, violating specific code provisions. The Court rejected this, noting that such transfers return the case to preliminary review where the President can reassess admissibility, constituting an error of law rather than a correctable factual mistake.

Regesto Legislator

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Art. 610, 610 c.p.p.; Art. 625-bis c.p.p.: The extraordinary appeal remedy is limited to correcting material or factual errors, excluding errors of law or procedural missteps that do not involve a perceptible mistake on an unequivocally emerging fact.

Parole chiave

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extraordinary appeal procedural error material error factual error Cassazione procedure inadmissibility spese processuali ritiro della domanda di revisione

Disposizioni normative citate

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Art. 610, commi 1 e 1-bis, cod. proc. pen.
Egli deduce l'inosservanza delle disposizioni dell'art. 610, commi 1 e 1 -bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo il ricorso inammissibile, ai sensi del precedente art.
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
pen., essendo il ricorso inammissibile, ai sensi del precedente art. 606, comma 3, poiché proposto per motivi non consentiti dalla legge.
Art. 625-bis, comma 1, cod. proc. pen.
a seguente ORDINANZA sul ricorso straordinario a norma dell'art. 625-bis, cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686
Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686).
Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso straordinario a norma dell'art. 625-bis, cod. proc. pen., proposto da Greco Massimo, nato a Cosenza il 06/01/1982 avverso l'ordinanza del 01/02/2022 della Corte di cassazione; letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Massimo Greco, con atto del proprio difensore e procuratore speciale, propone ricorso straordinario per cassazione contro l'ordinanza n. 10828/22 della Settima sezione di questa Corte del 1° febbraio scorso, depositata il successivo 25 marzo, che ha dichiarato inammissibile, con procedura non partecipata, il ricorso da lui proposto avverso la sentenza del 3 febbraio 2021 della Corte di appello di Catanzaro. Egli deduce l'inosservanza delle disposizioni dell'art. 610, commi 1 e 1 -bis, cod. proc. pen., sull'assegnazione e la trattazione dei ricorsi in Cassazione, in quanto il suo atto d'impugnazione, dopo essere stato fissato per l'udienza pubblica dinanzi alla Sesta sezione penale, è stato tolto dal ruolo e trasmesso alla Seconda sezione per competenza tabellare (come comunicato al suo difensore con biglietto di cancelleria e non con provvedimento del Presidente di sezione), e quindi trattato non più in udienza pubblica ma destinato all'apposita sezione per le inammissibilità.

Sarebbe stato, perciò, violato il relativo schema legale e, con esso, le norme che disciplinano i poteri dei Presidenti della Corte e delle relative Sezioni, ciò integrando un errore di fatto.

2. Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo il ricorso inammissibile, ai sensi del precedente art. 606, comma 3, poiché proposto per motivi non consentiti dalla legge.

3. A norma dell'art. 625-bis, comma 1, cod. proc. pen., il rimedio del ricorso straordinario può essere esperito soltanto per la correzione di un errore materiale o di fatto, intendendosi per tale, per esemplificare, quello riguardante la redazione del testo, l'errore di calcolo e, più in generale, esclusivamente quello di natura percettiva su un dato di fatto inequivocamente emergente dagli atti del procedimento, con esclusione, quindi, di qualsiasi profilo valutativo (vds. Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686). Nello specifico, invece, il ricorso lamenta una violazione della legge processuale, e dunque - semmai esistente - un errore non di fatto ma di diritto, peraltro non attribuibile ad una svista, ma ad una consapevole determinazione: quest'ultima, per di più, nient'affatto erronea, poiché, una volta trasmesso per competenza da una sezione ad un'altra della Corte di cassazione, il procedimento ritorna nella fase degli atti preliminari, sì come disciplinata dall'art. 610, cod. proc. pen., con il conseguente potere del Presidente - o, per esso, del consigliere da lui delegato - di rivalutarne l'ammissibilità e di individuare il rito con il quale trattarlo.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la carenza di diligenza, va fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così