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Sentenza — n. 2846/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against preventive seizure due to lack of specific reasoning on legal requirements.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2846/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared the appeal inadmissible, rejecting the arguments regarding the lack of reasoning and temporal scope of the preventive seizure. The lower court confirmed the seizure based on the company's role in money laundering and the disproportionate value of assets compared to the defendants' income. The Court held that the lower court's reasoning was sufficient and did not require the specific elaboration demanded by the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 627 cod. proc. pen.; Art. 116 cod. proc. pen.: The appeal is inadmissible if the lower court's decision contains sufficient reasoning to justify the preventive measure, even if it does not explicitly address every specific argument raised by the appellant.

Parole chiave

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preventive seizure inadmissible appeal lack of reasoning money laundering proportionality test beni di famiglia società familiare sostanza non dichiarata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 627 cod. proc. pen.
Con il primo motivo inosservanza dell'art. 627 cod. proc. pen. ed omessa motivazione.
Art. 116 cod. proc. pen.
Art. 42 Cost.
Art. 321 cod. proc. pen.
art. 627 cod. proc. pen
Con il primo motivo inosservanza dell'art. 627 cod. proc. pen.
art. 416-bis cod. pen
artt. 42 Cost
Con il secondo motivo omessa motivazione in ordine al perimetro temporale a fondamento del sequestro; violazione degli artt. 42 Cost., 12-sexies I.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2 n. 26246/2022
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Poerio Pasquale, nato a Crotone il 10/03/1974 avverso la ordinanza del 27/07/2022 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente Angelo Capozzi; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio; uditi i difensori avv. Ettore Squillaci in sostituzione dell'avv. Vincenzo Nico D'Ascola e avv. Giuseppe Napoli che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATI-0 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro, giudicando in sede di rinvio disposto dalla Corte di cassazione con sentenza n. 26246/2022 del 27 maggio 2022, ha confermato il decreto di sequestro preventivo disposto in data 3 marzo 2021 dalla Corte di appello di Catanzaro riguardante i beni e le quote societarie della società "Quadrifoglio srl" della quale è socio unico e legale rappresentante Pasquale Poerio.

2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione i difensori di Pasquale Poerio deducendo: 2.1. Con il primo motivo inosservanza dell'art. 627 cod. proc. pen. ed omessa motivazione. Ripercorse le articolare vicende riguardanti il sequestro in questione, la difesa censura la pretermissione da parte del Giudice del rinvio del contenuto prescrittivo della sentenza rescindente, allorquando reitera - a base della conferma - l'assunto della esaustività delle sentenze di condanna, ancorchè non definitive, ed evitando di specificare se il provvedimento ablatorio si imponga a fini impeditivi o di confisca e, altresì le ragioni per le quali l'impresa debba considerarsi strumento di reato ex art. 416-bis cod. pen. o veicolo per il riutilizzo di risorse illecite, ovvero bene non compatibile con i redditi dei coniugi Poerio Fernando - Cozza e, infine, non si cura di menzionare gli elementi da cui ricavare la fondatezza dell'asserita interposizione fittizia in relazione alla quale il ricorrente risulterebbe solo una "testa di legno", essendone effettivo titolare Fernando Poerio, la cui condanna in appello non consente di superare la necessità dell' accertamento di quanto sopra. 2.2.

Con il secondo motivo omessa motivazione in ordine al perimetro temporale a fondamento del sequestro; violazione degli artt. 42 Cost., 12-sexies I. n. 356/1992 e 321 cod. proc. pen. La ordinanza si limita ad una mera elencazione dei capi imputativi per i quali sono intervenute le condanne, senza esercitare l'effettivo controllo demandatole dalla sentenza rescindente ai fini della legittimità e congruità del disposto sequestro. Errato è il riferimento alla disposta confisca della società a dimostrazione della sua strumentalità rispetto alle condotte delittuose commesse dagli imputati.

Manca l'accertamento secondo il quale sia verosimile che i reati contestati siano stati commessi dal ricorrente. 2 Manca, inoltre, la correlazione temporale tra la fase di locupletazione e quella relativa all'acquisto di beni esorbitanti dalle legittime attività del proposto, risultando apodittico il giudizio di sproporzione espresso dalla ordinanza. Infine, la ordinanza ha pretermesso di analizzare il rapporto tra il reato e i beni in sequestro, ritenendo sufficiente la disposta confisca confermata in appello, la dove il titolo ablativo rimaneva il sequestro del quale dovevano essere verificati i presupposti, con particolare riferimento al periculum in mora ed alle deduzioni difensive al riguardo. 2.3.

Sono stati depositati motivi nuovi da parte della difesa del ricorrente deducendo la decisività, ai fini del proposto ricorso, delle intervenute sentenze emesse dalla Quinta Sezione di questa Corte nei procedimenti nei confronti di Fernando Poerio e Aurora Cozza (nn. 44221 e 4422 del 2022), destinatari del medesimo decreto di sequestro precentivo del 3 marzo 2021, attraverso le quali si dispone di rivalutare innanzitutto la confiscabilità dei beni sia secondo i principi generali di proporzionalità, adeguatezza e gradualità rispetto ad una motivazione che aveva dato per scontata la natura mafiosa delle società colpite dal provvedimento cautelare, sia in relazione alla motivazione posta a base del periculum in mora.

3. E' stata depositata memoria del Procuratore generale a sostegno della fondatezza del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il decreto di sequestro preventivo emesso il 3 marzo 2021 dalla Corte di appello di Catanzaro riguarda la società Quadrifoglio s.r.I., di cui il ricorrente è socio unico e amministratore, oltre numerosi altri beni direttamente o indirettamente riconducibili a Fernando Poerio e Aurora Cozza. Con la sentenza rescindente della Sez. 2 n. 26246/2022 in data 27/5/2022 - in relazione alla riferibilità della società a Fernando Poerio - è stato censurato il mero richiamo della sentenza di appello del 9 giugno 2021 nei confronti di Fernando Poerio e lo scarno riferimento al numero di ciascun capo di imputazione per cui il predetto ha riportato condanna, non consentendo di individuare le finalità del sequestro (se a fini impeditivi o a fini di confisca) ma, soprattutto, la mancanza di indicazione degli elementi per i quali per la stessa società vi sia l'interposizione fittizia da parte dell'attuale ricorrente quale "testa di legno" di Fernando Poerio.3.

Ritiene la Corte che, così individuato il tema devoluto dalla sentenza rescindente, il ricorso è manifestamente infondato oltre che genericamente proposto. Invero, Il Tribunale ha giustificato la sussistenza dei presupposti del provvedimento ablativo assumendo che la società in questione, ancorchè intestata al ricorrente, è risultata essere una delle leve economiche usate per distrarre le somme di denaro ottenute per gestire i centri di accoglienza immigrati dirottandole verso le casse delle cosche di Isola Capo Rizzuto, indicando a riguardo i capi di imputazione della condanna di Pasquale Poerio da parte della Corte di appello di Catanzaro in data 12 aprile 2022 e di Fernando Poerio ed altri in data 9 giugno 2021, decisioni dalle quali si desume che la società era gestita di fatto da Antonio Poerio e Fernando Poerio.

Considera, poi, i provvedimenti resi in sede di riesame in data 17 febbraio 2022 che confermano l'assunto della riconducibilità della società ai predetti Antonio Poerio, Fernando Poerio e Leonardo Sacco i quali la gestivano per realizzare le predette attività criminose. In particolare, la ordinanza indica la condanna di Aurora Cozza per il reato di cui al capo 108 riguardante la condotta di riciclaggio posta in essere mediante l'occultamento di denaro proveniente dalle attività illecite della Quadrifoglio srl, concludendo che i predetti imputati sono stati condannati per i reati commessi tramite la società Quadrifoglio srl, "a ulteriore dimostrazione del fatto che tale società era nelle mani di tutti i predetti imputati i quali la usavano per porre in essere le loro condotte delittuose".

Il provvedimento, inoltre, ha ritenuto la legittimità del sequestro anche sotto il profilo della sproporzione tra redditi prodotti e valore dei beni posseduti con specifico riferimento alla società che, in ultimo, è coinvolta nella gestione unitaria che riguarda anche altre due società (il relativo assunto si poggia sulle già citate decisioni in sede cautelare) - ribadendosi la sproporzione rispetto ai redditi di coloro che ne avevano la disponibilità ma la cui riconducibilità era da riferire al gruppo familiare Poerio/Lanatà/Cozza, rilevando a riguardo la condanna di Aurora Cozza e Maria Lanatà per il riciclaggio delle utilità provenienti dalle attività di distrazione di somme di denaro ottenute per gestire i centri di accoglienza di immigrati - condotte per le quali sono stati condannati Pasquale Poerio, Antonio Poerio, Fernando Poerio e Leonardo Sacco gestendo, appunto, tra le altre, la società Quadrifoglio così ponendo in essere i reati presupposto del riciclaggio.

4. Attraverso le indicate statuizioni di merito in sede di appello ha, quindi, giustificato il diretto coinvolgimento del ricorrente nelle condotte delittuose rispetto alle quali è stata accertata la strumentalità della società a lui intestata sia quale canale di veicolazione dei proventi illeciti che di riciclaggio degli stessi, come pure la diretta riferibilità della stessa società a Fernando Poerio che ne faceva l'accertato uso criminoso. Ha quindi individuato la duplice finalità del decreto di sequestro preventivo, dovendosi impedire che la società sia reinniegata per analoghe finalità criminose e in vista della confisca per la accertata sproporzione reddituale in capo ai soggetti che la detenevano. Rispetto al tema devoluto dalla sentenza rescindente esulano le questioni oggetto delle decisioni, relative ad altri soggetti, indicate nei motivi nuovi.

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si tima equo determinare in euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp