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Sentenza — n. 2843/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against detention order, upholding concrete risk of reoffending despite alleged supply chain breakage.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2843/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected Alessandro Fratarcangeli's appeal against a detention order, affirming the lower court's finding of a concrete risk of reoffending. The appellant argued that his drug supply chain had ended and that he lacked access to evidence, but the court found the lower court's reasoning sufficient regarding the continuity of his illicit relationships. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 268 cod. proc. pen.; Art. 292, comma 2, lett. c-bis) cod. proc. pen.: The court must assess the concrete risk of reoffending based on all available elements, and a defense argument regarding the interruption of supply chains is insufficient to negate the existence of such risk if the underlying relationships persist.

Parole chiave

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custodia cautelare in carcere pericolo di reiterazione del reato violazione di legge vizio di motivazione adeguatezza e proporzionalità proroga della carcerazione preventiva confisca di valori patrimoniali carcerazione giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 268 cod. proc. pen.
Con il primo motivo, deduce la violazione dell'art. 268 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, rappresentando di non aver avuto accesso alle intercettazioni audio-video poste a fondamento dell'ordinanza cautelare.
Art. 292, comma 2, lett. c-bis) cod. proc. pen.
Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell'art. 292, comma 2, lett.
art. 268 cod. proc. pen
Con il primo motivo, deduce la violazione dell'art. 268 cod. proc. pen.
art. 333 cod. proc. pen
Con successivo DM 13.1.2021, è stata prevista la possibilità di utilizzare il portale per il deposito degli atti penali anche per le opposizioni all'archiviazione, per le denunce di cui all'art. 333 cod. proc. pen., per le querele ex art.
art. 336 cod. proc. pen
pen., per le querele ex art. 336 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Fratarcangeli Alessandro, nato a Velletri 1'11/3/1993 avverso l'ordinanza emessa il 28/6/2022 dal Tribunale di Roma; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha chiesto l'annullamento con rinvio; udito l'avvocato Ascanio Cascella, che ha chiesto raccoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale del riesame di Roma confermava l'ordinanza con la quale era stata disposta la custodia cautelare in carcere nei confronti di Alessandro Fratarcangeli, indagato per il reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, al quale, nello specifico, si contestava di aver cooperato nell'attività di detenzione e spaccio di stupefacenti organizzata da Federico e Valentino Luciani, provvedendo a consegnare la sostanza agli acquirenti finali o ad altri spacciatori.

2. Avverso tale decisione, il ricorrente ha proposto quattro motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, deduce la violazione dell'art. 268 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, rappresentando di non aver avuto accesso alle intercettazioni audio-video poste a fondamento dell'ordinanza cautelare. Pur avendo presentando richiesta di accesso a tali dati, la Procura della Repubblica non avrebbe mai autorizzato l'ascolto, nonostante nell'istanza si fosse specificato che la richiesta era funzionale alla formulazione dei motivi di riesame. Il Tribunale aveva erroneamente rigettato l'eccezione di nullità ritenendo l'inidoneità della modalità di deposito dell'istanza di accesso mediante il portale di deposito degli atti penali e che mancherebbe la prova dell'avvenuto deposito, della tempestività della richiesta e del diniego dell'accesso.

Il ricorrente ha evidenziato la tempestività della richiesta, presentata il giorno successivo al deposito del riesame, il legittimo utilizzo del portale di deposito degli atti penali, ritenendo anche che, secondo l'orientamento maggiormente garantista, non competerebbe alla difesa fornire la prova del mancato accoglimento dell'istanza. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell'art. 292, comma 2, lett. c-bis) cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione, sul presupposto che il Tribunale non avrebbe adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari con riguardo agli specifici motivi addotti sul punto dal ricorrente. 2.3.

Con il terzo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del pericolo concreto ed attuale di reiterazione del reato, evidenziando come l'attività illecita contestata al ricorrente sarebbe stata direttamente legata a quella dei fratelli Luciani, i quali sono risultati non più in grado di rifornirsi di stupefacente, sicché anche il ricorrente non avrebbe più concrete possibilità di delinquere. 2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente contesta la violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità nella scelta della misura cautelare cui è stato sottoposto, evidenziando la sussistenza di plurimi elementi che avrebbero imposto la scelta di una misura meno gravosa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.2. Il primo motivo di ricorso è infondato, dovendosi condividere le assorbenti considerazioni svolte dal Tribunale del riesame in ordine alla inammissibilità del deposito dell'istanza di accesso alle intercettazioni presentata mediante il portale di deposito degli atti penali. Sulla base della disciplina ennergenziale introdotta dal d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e delle successive modifiche apportate all'art.24 in sede di conversione dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, il portale di deposito degli atti penali poteva essere impiegato esclusivamente per presentare «memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'art. 415-bis, comma 3 del codice di procedura penale».

Con successivo DM 13.1.2021, è stata prevista la possibilità di utilizzare il portale per il deposito degli atti penali anche per le opposizioni all'archiviazione, per le denunce di cui all'art. 333 cod. proc. pen., per le querele ex art. 336 cod. proc. pen. e per la relativa procura speciale, nonché per la nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato. Al di fuori di tali ipotesi, il deposito degli ulteriori atti difensivi doveva necessariamente avvenire mediante la materiale presentazione, ovvero, tramite invio per posta elettronica certificata.

Né è condivisibile la tesi secondo cui le menzionate previsioni normative si limitavano ad individuare i soli atti per cui il deposito doveva necessariamente avvenire per il tramite del portale del processo penale telematico, salvo restando il facoltativo utilizzo di tale sistema anche per il deposito di atti di natura diversa. L'intera disciplina emergenziale in tema di deposito degli atti in via telematica, anche con riferimento alle diverse fasi delle impugnazioni, si pone in via derogatoria rispetto alle modalità ordinarie che, conseguentemente, devono ritenersi di necessaria applicazione per tutti gli atti diversi da quelli per i quali sono state stabilite modalità diverse di presentazione.

3. Il secondo motivo è aspecifico, atteso che il ricorrente lamenta l'omessa indicazione dei motivi per i quali non stati ritenuti rilevanti gli elementi addotti dalla difesa circa l'insussistenza delle esigenze cautelari, senza indicare puntualmente quale questione non sia stata esaminata dal Tribunale del riesame, nonostante l'ordinanza impugnata si sia espressamente pronunciata sul profilo inerente la sussistenza del rischio di reiterazione del reato.

4. Con il terzo motivo, il ricorrente ha contestato la sussistenza dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari, sul presupposto che la condotta oggetto di contestazione risultava esaurita alla data del giugno 2021 e, nonostante la misura cautelare fosse stata emessa a distanza di quasi un anno, non venivano indicati elementi attestanti la concreta persistenza del rischio di reiterazione del reato. Dalle dichiarazioni rese da Francesco Lupi, inoltre, emergeva che già dal giugno 2021 i fratelli Luciani non avevano più nessuno che spacciasse stupefacenti per loro conto a Velletri, attività in precedenza svolta dal Fratarcangeli, dal che se ne desumerebbe l'intervenuta interruzione dei rapporti tra quest'ultimo ed i fornitori di stupefacente.

Il motivo è infondato, avendo il Tribunale del riesame affrontato espressamente tale profilo, fornendo - con motivazione immune da censure - elementi a sostegno dell'attualità e concretezza del rischio di reiterazione di reati della stessa indole, evidenziando come i rapporti tra l'indagato e i fratelli Luciani, per conto dei quali spacciava stupefacente, non si erano in alcun modo interrotti. I fratelli Luciani, invero, si erano limitati a sospendere l'impiego del Fratarcangeli nell'attività illecita solo perché si erano avveduti del fatto che quest'ultimo era attenzionato dagli inquirenti. 4.2.

Il ricorrente deduce l'erronea valorizzazione del fatto che, all'esito della perquisizione eseguita al momento dell'esecuzione della misura, veniva sequestrato un quantitativo di circa 16 gr. di marijuana detenuto da Angelo Fratarcantegli, fratello dell'odierno ricorrente, senza considerare che i due non erano conviventi e, quindi, la disponibilità di droga da parte di Angelo non poteva rilevare nel giudizio sulle esigenze cautelari riguardante il fratello Alessandro. L'osservazione, per quanto condivisibile, non è dirimente, atteso che il Tribunale del riesame aveva già evidenziando la sussistenza di plurimi e diversi elementi che, già da soli considerati, fondavano il positivo riscontro delle esigenze cautelari. 5.11 quarto motivo di ricorso, concernente il giudizio di adeguatezza della misura cautelare applicata, è inammissibile.

In data 16/9/2022 l'indagato è stato posto agli arresti domiciliari, sicchè è venuto meno l'interesse alla decisione sull'adeguatezza della custodia cautelare in carcere.

6. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese