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Ordinanza — n. 2842/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible for citing sentencing criteria instead of penalty legality.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2842/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because it was filed for reasons not permitted by law. The appellant challenged the sentencing criteria used to calculate the increased penalty under Article 81 of the Penal Code without alleging any illegality of the imposed sentence itself. Consequently, the court rejected the request and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 448, comma 2-bis c.p.p.: An appeal against a sentence must be based on the legality of the penalty imposed; challenges to the criteria used for sentencing calculations without alleging illegality of the penalty are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal procedural de plano sentencing criteria penal code article 81 legality of penalty commisurazione della pena per traffico di stupefacenti riesame dell'entità pena revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 444 c.p.p.
Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
309/90 deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi diversi da quelli previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90
per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi diversi da quelli previsti dall'art.
Art. 81, comma 2, c.p.
Rilevato, in particolare che il ricorrente censura il trattamento sanzionatorio - ed in modo particolare l'indicazione dei criteri impiegati per la determinazione degli aumenti di pena ex art. 81, comma 2, cod.
art. 444 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Mazaoui Hicham, nato in Marocco il 03.06.1994 avverso la sentenza del 26 maggio 2022 emessa Tribunale di Como; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Debora Tripiccione OSSERVA Ritenuto che il ricorso con riferimento alla sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi diversi da quelli previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

Rilevato, in particolare che il ricorrente censura il trattamento sanzionatorio - ed in modo particolare l'indicazione dei criteri impiegati per la determinazione degli aumenti di pena ex art. 81, comma 2, cod. pen. - senza, tuttavia, prospettare alcuna illegalità della pena inflitta. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 6 dicembre 2022 Il Consigliere esnsQe Il Presiden e