Sentenza — n. 2834/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAGiovanni D'Angelo, con atto del proprio difensore, impugna la sentenza della Corte di appello di Messina in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di evasione dal luogo di detenzione domiciliare. Egli lamenta l'assoluto difetto di motivazione sullo specifico motivo d'appello riguardante l'applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, a norma dell'art. 131-bis, cod. pen..
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 2834/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Egli lamenta l'assoluto difetto di motivazione sullo specifico motivo d'appello riguardante l'applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, a norma dell'art. 131-bis, cod. pen..
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'Angelo Giovanni, nato a Messina il 09/05/1959 avverso la sentenza del 18/09/2020 della Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonietta Picardi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Giovanni D'Angelo, con atto del proprio difensore, impugna la sentenza della Corte di appello di Messina in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di evasione dal luogo di detenzione domiciliare. Egli lamenta l'assoluto difetto di motivazione sullo specifico motivo d'appello riguardante l'applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, a norma dell'art. 131-bis, cod. pen..
2. Ha depositato conclusioni scritte il Procuratore generale, nel senso dell'inammissibilità del ricorso.
3. Il ricorso è fondato. E' la stessa sentenza a dar atto della presentazione di uno specifico motivo d'appello sul punto, in relazione al quale, però, omette del tutto di pronunciarsi, soffermandosi esclusivamente sulla configurabilità del reato e sull'adeguatezza della pena, e perciò non offrendo neppure implicitamente una spiegazione delle ragioni per cui ha disatteso quella doglianza. Trattandosi, peraltro, di tipica valutazione di fatto, il processo non può che essere rimesso al giudice di merito, affinché vi provveda. La sentenza impugnata dev'essere perciò annullata con rinvio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Messina. Così deciso, il 16 dicem