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Sentenza — n. 2832/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal judgment due to nullity of absence declaration without proving defendant's process knowledge.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2832/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the second-instance judgment and remitted the case to the first-instance court. The appellant argued procedural nullity because his absence declaration was invalid without proof he knew the proceedings, noting he had elected domicile with his appointed counsel. The court held that such a declaration is void unless the defendant's actual knowledge of the formal accusation is verified, leading to the absolute nullity of the entire trial.

Regesto Legislator

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Art. 336 c.p.p.; Art. 337 c.p.p.: The declaration of absence in criminal proceedings is null if the defendant's actual knowledge of the formal accusation has not been ascertained, rendering the entire proceeding void.

Parole chiave

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criminal procedure nullity declaration of absence knowledge of proceedings appointed counsel domicile remittal to first instance ricusazione del pubblico ministero rinuncia al dibattimento orale difesa d'ufficio

Disposizioni normative citate

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Art. 336 c.p.p.
Art. 337 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019
Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv.
Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019
275716; Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep.
Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020
279420; Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep.
Sez. 6, n. 19420 del 05/04/2022
280931, in motivazione; Sez. 6, n. 19420 del 05/04/2022, Belay Woldegebriel Ruta, Rv.
Sez. 6, n. 21997 del 18/06/2020
283264; Sez. 6, n. 21997 del 18/06/2020, Cappelli, Rv.
Sez. 6, n. 43140 del 19/09/2019
279680; Sez. 6, n. 43140 del 19/09/2019, Shimi, Rv.
Sez. U, n. 17179 del 27/02/2002
Da tanto consegue la nullità assoluta ed insanabile del procedimento, dovendo la citazione dell'imputato reputarsi omessa (Sez. U, n. 17179 del 27/02/2002, Conti, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Luciani Richardo, nato in Canada il 14/06/1974 avverso la sentenza del 05/04/2022 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonietta Picardi, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnataIcon trasmissione degli atti al giudice di merito; lette le richieste del difensore ricorrente, avv. Daniel Giudice, che ha concluso per l'accoglimento di tutti i motivi di ricorso, ribadendone gli argomenti.

RITENUTO IN FATTO

1. Richardo Luciani, attraverso il proprio difensore, chiede alla Corte di cassazione di annullare la sentenza della Corte di appello di Roma del 5 aprile scorso, che ne ha confermato la condanna per i delitti di resistenza a pubblico ufficiale, minaccia grave e danneggiamento aggravato.

2. Sono quattro i motivi di ricorso: I) violazione di legge processuale e manifesta illogicità della motivazione con la quale è stata respinta l'eccezione di nullità della sentenza appellata, derivata dalla irrituale dichiarazione di assenza dell'imputato, resa pur in assenza di prova della certa conoscenza del processo da parte sua; egli, infatti, ha eletto domicilio nell'immediatezza dei fatti presso il difensore nominatogli d'ufficio, al quale sono state effettuate tutte le notifiche successive, ma con il quale egli non ha avuto più alcun contatto; //) violazione di legge processuale e manifesta illogicità della motivazione in punto di colpevolezza per il delitto di resistenza: mancherebbero, infatti, sia l'elemento oggettivo, in quanto l'attività d'ufficio (nello specifico, l'identificazione mediante fotosegnalmento) non era ancora iniziata; sia il dolo specifico, poiché - come riferito dal teste Catarinozzi della Polizia di Stato - l'imputato ha reagito non per opporsi al compimento di tale atto, ma soltanto perché spazientito dalla relativa attesa; ///) erronea applicazione della legge penale, con riferimento ai delitti di minaccia e di danneggiamento: quanto al primo, non sussisterebbe la ritenuta aggravante dell'uso di un'arma - ancorché impropria, rappresentata da un tagliere che l'imputato ha lanciato contro il gestore di un bar - perché, tra le minacce e il lancio di tale oggetto, non v'è stata contestualità bensì un significativo iato temporale; di qui, anche l'irrilevanza penale del danneggiamento, secondo l'art. 635, primo comma, come riformulato dal d.lgs. n. 7 del 2016; /V) erronea applicazione della legge penale, in relazione al mancato assorbimento del delitto di minaccia in quello di danneggiamento, del quale, a sèguito della citata novella, la minaccia rappresenta elemento costitutivo.

3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'annullamento della sentenza e la restituzione degli atti alla Corte d'appello, in accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento di quelli residui.

4. Ha depositato memoria scritta la difesa ricorrente, insistendo per l'accoglimento di tutti i motivi di ricorso e ribadendone gli argomenti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. E' fondato il primo motivo di ricorso. 1.1. La notifica all'imputato degli atti introduttivi del giudizio, effettuata mediante la consegna al difensore d'ufficio domiciliatario, ove non sia stata accertata la reale instaurazione di un rapporto professionale dal quale siano derivate l'effettiva conoscenza del processo o la volontaria sottrazione alla sua conoscenza da parte del giudicabile, comporta la nullità della dichiarazione di assenza. Al fine di procedere in assenza, infatti, non è sufficiente la regolarità formale delle notifiche che precedono l'instaurazione del giudizio, ma occorre altresì la verifica della effettiva conoscenza, da parte del destinatario, dell'accusa contenuta in un provvedimento formale di "vocatio in iudícium" (vds.

Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716; Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420; Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931, in motivazione; Sez. 6, n. 19420 del 05/04/2022, Belay Woldegebriel Ruta, Rv. 283264; Sez. 6, n. 21997 del 18/06/2020, Cappelli, Rv. 279680; Sez. 6, n. 43140 del 19/09/2019, Shimi, Rv. 277210). 1.2. Da tanto consegue la nullità assoluta ed insanabile del procedimento, dovendo la citazione dell'imputato reputarsi omessa (Sez. U, n. 17179 del 27/02/2002, Conti, Rv. 221402).

2. Dev'essere annullata, pertanto, non soltanto la sentenza impugnata, ma anche di quella di primo grado, essendo la nullità verificatasi anteriormente ad essa. Il processo dev'essere perciò rimesso al primo giudice, per la rinnovazione del giudizio.

3. I restanti motivi sono ovviamente superati e, dunque, non v'è ragione di esaminarli.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma,