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Ordinanza — n. 2600/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for drug possession as it raises non-allowed factual re-evaluation issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2600/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because it was filed for reasons not permitted by law. The appellant challenged the conviction for cocaine possession by requesting a general re-evaluation of the conduct's qualification under specific drug regulations. The court ruled that such appeals against sentencing must strictly address party will, lack of correlation, or illegality of the penalty, not factual re-evaluation based on generic assertions.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against sentencing judgments are limited to issues regarding party will, correlation between request and judgment, or illegality of the penalty, excluding general re-evaluation of conduct.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility drug possession conviction factual re-evaluation prohibition Cassazione de plano sentencing judgment review reati qualificati contro gli stupefacenti traffico aggravato di cocaina abuso di sostanze

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso è consentito nei casi tipizzati dall'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
Nella specie, il ricorrente ha posto invece, in termini generici ed assertivi, il tema della mancata qualificazione della condotta di detenzione di stupefacenti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, che ha nel caso ad oggetto cocaina, per il considerevole titolo attivo di 90 grammi.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Qoraj Albert, nato in Albania il 04/03/1975 avverso la sentenza del 22 marzo 2022 del Tribunale di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Stefania Riccio OSSERVA Il ricorso è inammissibile, perchè proposto per motivi diversi da quelli consentiti. Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso è consentito nei casi tipizzati dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., dunque per questioni attinenti all'espressione della volontà delle parti, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Nella specie, il ricorrente ha posto invece, in termini generici ed assertivi, il tema della mancata qualificazione della condotta di detenzione di stupefacenti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, che ha nel caso ad oggetto cocaina, per il considerevole titolo attivo di 90 grammi. Si invoca, dunque, una rivalutazione degli elementi considerati che non ha certo caratteri di evidenza e che fonda su doglianze non consentite nel giudizio di legittimità, basate su una rivalutazione della condotta. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 novembre 2022 Il cons liere estensore Il Pres