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Sentenza — n. 2597/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals on drug possession charges, rejecting personal use defense and conflict of interest claims.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2597/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected appeals filed by two defendants against a conviction for possessing synthetic catinones. The defense argued the small quantity indicated personal use and claimed a conflict of interest since both defendants shared a single lawyer. The court ruled that the legal definition of drugs applies regardless of quantity and found no insurmountable conflict in the shared defense strategy.

Regesto Legislator

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d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; Sez.6, n. 51600 del 11/12/2019: The legal definition of drugs applies irrespective of quantity, and a shared defense does not constitute a conflict of interest unless positions are radically incompatible.

Parole chiave

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drug possession charges personal use defense conflict of interest defense synthetic catinones shared legal representation traffico aggravato di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti sostanze soggette a restrizione

Disposizioni normative citate

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d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, trovati complessivamente in possesso di 8,1 gr.
art. 106 cod. proc. pen.
In definitiva, quindi, non sussisteva la dedotta incompatibilità dell'unico difensore e, quindi, i giudici di merito non erano tenuti ad attivare il meccanismo di sostituzione previsto dall'art. 106 cod. proc. pen.5.
art. 106 cod. proc. pen
In definitiva, quindi, non sussisteva la dedotta incompatibilità dell'unico difensore e, quindi, i giudici di merito non erano tenuti ad attivare il meccanismo di sostituzione previsto dall'art. 106 cod. proc. pen.5.

Giurisprudenza citata

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Sez.6, n. 51600 del 11/12/2019, Ciccolella
11 aprile 2006, con esclusione soltanto di quelle condotte afferenti a quantitativi di stupefacente talmente tenui da non poter indurre, neppure in maniera trascurabile, la modificazione dell'assetto neuropsichico dell'utilizzatore (Sez.6, n. 51600 del 11/12/2019, Ciccolella, Rv.
Sez.U, n. 29316 del 26/2/2015, De Costanzo
sugli stupefacenti (Sez.U, n. 29316 del 26/2/2015, De Costanzo, Rv.
Sez.2, n. 10757 del 18/01/2017
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Villani Vincenzo, nato a Pratol'11/11/1984 Pagano Francesco Saverio, nato a Milano il 24/2/1993 avverso la sentenza emessa il 25/5/2022 dalla Corte di appello di Milano; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; udito l'avvocato Antonio Rodontini, difensore di fiducia di Pagano Francesco Saverio, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Milano confermava la condanna emessa nei confronti di Vincenzo Villani e Francesco Saverio Pagano in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, trovati complessivamente in possesso di 8,1 gr. di sostanza riconducibile alla categoria dei "catinoni sintetici", in grado di determinare effetti similari a quelli indotti dalla cocaina.

2. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso gli imputati formulando un motivo comune, volto a censurare il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della destinazione all'uso personale della sostanza sequestrata, evidenziando non solo il modesto quantitativo di stupefacente rinvenuto, ma soprattutto il fatto che gli indagati non sono stati trovati in possesso di denaro, possibile provento della cessione, né di strumenti per la pesatura che rendeva impossibile la suddivisione in dosi.

2. Nell'interesse del solo Vincenzo Villani, sono stati proposti altri due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, si deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge nella misura in cui le sentenze di merito non avrebbero accertato la quantità di principio attivo contenuto nella sostanza in sequestro e, quindi, l'effettiva capacità drogante della stessa. Si sottolinea, infatti, che a seguito dell'esame chimico eseguito dalla polizia scientifica, emergeva che la sostanza sequestrata rientra tra quelle elencata nella tabella 1 allegata al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, tuttavia, non era possibile individuare il numero di dosi ricavabili, mancando evidenze scientifiche tali da poter individuare la quantità di principio attivo riferibile alla singola dose. 2.3.

Con il terzo motivo, si deduce la nullità del giudizio di primo e secondo grado, nel quale Villani era stato difeso dallo stesso difensore di Pagano, nonostante i due imputati avessero posizioni incompatibili. In particolare, si evidenzia che, in sede di convalida dell'arresto, Villani aveva ammesso la detenzione di un quantitativo minimo dello stupefacente sequestrato che, pertanto, doveva ritenersi appartenere al Pagano.

3. Il difensore di Vincenzo Villani depositava memoria con la quale ribadiva l'impossibilità di qualificare la sostanza rinvenuta quale stupefacente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono infondati.

2. Gli imputati fondano la tesi della destinazione all'uso personale dello stupefacente basandosi, essenzialmente, sul modesto quantitativo rinvenuto. Si tratta di una deduzione infondata. La destinazione all'uso personale, infatti, è stata esclusa evidenziando come nell'appartamento ove gli imputati detenevano lo stupefacente sono state rinvenute 80 bustine ed un attrezzo per la suddivisione in dosi. Si tratta di oggetti evidentemente finalizzati alla preparazione delle dosi destinate alla cessione a terzi, posto che la droga doveva essere assunta dagli imputati, non sarebbero state certamente necessarie le 80 bustine rinvenute.

È pur vero che, come sottolineato dalla difesa del Villani, gli inquirenti non hanno rinvenuto bilancini di precisione, ma tale circostanza non è da sola sufficiente a superare il complessivo quadro indiziario derivante dall'accertata disponibilità di bustine e dello strumento per prelevare la sostanza. I giudici di merito, peraltro, hanno - con motivazione insindacabile in questa sede - valorizzato il fatto che sul cellulare del Pagano sono stati rinvenuti messaggi attestanti la sua partecipazione all'attività di spaccio, elemento che, unitamente ai restanti indizi, fornisce un quadro dotato dei requisiti di gravità e precisione.

3. Il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di Villani concerne la presunta inoffensività della condotta, derivante dal mancato accertamento dell'efficacia drogante della sostanza rinvenuta (rientrante nella categoria dei catinoni sintetici). Sostiene il ricorrente che l'accertamento tecnico svolto dalla polizia giudiziaria non avrebbe consentito di stabilire il numero di dosi ricavabili, in quanto difetterebbero evidenze scientifiche idonee ad individuare la quantità di principio attivo riferibile alla singola dose. Invero, il dato assorbente è costituito dall'inclusione della sostanza nell'elenco di quelle stupefacenti, a fronte del quale l'accertamento chimico non ha in alcun modo escluso l'efficacia "drogante".

Nella sentenza impugnata si richiama l'analisi chimica, nella quale si afferma che una dose tipica è pari a circa 100-250 mg, dal che è stata ritenuta la capacità drogante della sostanza rinvenuta. Il fatto che non sia stata accertata la quantità di principio attivo costituente la dose singola non è dirimente, posto che il reato di cessione di sostanze stupefacenti è configurabile anche in relazione a dosi inferiori a quella media singola di cui al D.M. 11 aprile 2006, con esclusione soltanto di quelle condotte afferenti a quantitativi di stupefacente talmente tenui da non poter indurre, neppure in maniera trascurabile, la modificazione dell'assetto neuropsichico dell'utilizzatore (Sez.6, n. 51600 del 11/12/2019, Ciccolella, Rv. 277574).

Occorre ribadire, pertanto, che la nozione di sostanza stupefacente ha natura legale, nel senso che sono soggette alla normativa che ne vieta la circolazione solo le sostanze indicate nelle tabelle allegate al T.U. sugli stupefacenti (Sez.U, n. 29316 del 26/2/2015, De Costanzo, Rv. 264263). La sostanza sequestrata rientra sicuramente nella tabella I allegata al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sicchè non può dubitarsi della sua idoneità a produrre alterazioni psicomotorie, né gli elementi acquisiti sulla base dell'analisi chimica inducono a ritenere - sia pur sulla base della regola del ragionevole dubbio - che la sostanza fosse in concreto priva di efficacia drogante.

4. Passando all'esame del terzo motivo dei ricorso proposto nell'interesse di Villani, si pone la necessità di verificare la sussistenza della nullità conseguente all'incompatibilità del difensore ad assistere entrambi gli imputati, attesa la presunta inconciliabilità delle rispettive posizioni. Si assume che Villani, fin dalla fase della convalida dell'arresto, avrebbe ammesso la detenzione della sola sostanza rinvenuta nella sua camera da letto e, al contempo, Pagano ammetteva il possesso del solo quantitativo di gr. 5,3. Sostiene il ricorrente che il conflitto di interessi nella difesa degli imputati avrebbe impedito a Villani di portare avanti la tesi, fin dall'inizio sostenuta, della detenzione di un modestissimo quantitativo di stupefacente. 4.1.

Il motivo è infondato, ove si consideri che, per consolidata giurisprudenza, non è sufficiente a integrare l'incompatibilità del difensore la diversità di posizioni giuridiche o di linee di difesa tra più imputati, ma occorre che la versione difensiva di uno di essi sia assolutamente inconciliabile con la versione fornita dagli altri assistiti, così da determinare un contrasto radicale e insuperabile, tale da rendere impossibile, per il difensore, sostenere tesi logicamente inconciliabili tra loro (Sez.2, n. 10757 del 18/01/2017, Rv. 269310 e successive conformi).

Nel caso di specie, le versioni iniziali fornite dagli indagati non erano affatto in radicale conflitto, posto che ciascuno tendeva chiaramente a non attribuirsi la disponibilità dell'intero quantitativo di stupefacente rinvenuto nell'abitazione. Tale tesi difensiva, a ben vedere, poteva essere portata avanti senza che si creasse una incompatibilità logica, potendo avere una sua coerenza difensiva il tentativo di ammettere la disponibilità, per ciascun imputato, del solo quantitativo di sostanza rispetto ai quali gli indizi di riferibilità all'uno piuttosto che all'altro erano dotati di maggior evidenza.

In definitiva, quindi, non sussisteva la dedotta incompatibilità dell'unico difensore e, quindi, i giudici di merito non erano tenuti ad attivare il meccanismo di sostituzione previsto dall'art. 106 cod. proc. pen.5. Alla luce di tali considerazioni, i ricorsi vanno rigettati con conseguente condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento del