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Ordinanza — n. 2203/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against plea bargain sentence due to lack of specific legal grounds under Art. 448.2-bis. Appeal declared inadmissible de plano for generic lack of motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2203/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano and ordered the appellant to pay court costs. The appellant argued a generic lack of motivation regarding the existence of criminal responsibility but failed to cite any specific legal grounds permitted under Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that appeals against plea bargain sentences are strictly limited to the specific violations of law enumerated in the statute, and since the appellant's arguments did not fall within these categories, the appeal was rejected without examining the merits.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; In appeals against plea bargain sentencing decisions, the Court of Cassation cannot admit generic complaints of lack of motivation but strictly limits admissibility to the specific statutory grounds for violation of law enumerated in Article 448, paragraph 2-bis.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible de plano Article 448 2-bis lack of motivation Criminal Procedure Code indigenza processuale non provata procedimento in contumacia censure procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., atteso che l'art. 448, comma 2- bis, cod.
art. 129 cod. proc. pen
Ed invero, in tema di patteggiamento è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Weslati Majdi, nato in Tunisia il 02/11/1994 avverso la sentenza del 16/06/2022 emessa dal Tribunale di Perugia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci OSSERVA Ritenuto che il ricorrente che - peraltro con censura del tutto generica - deduce la carenza di motivazione in ordine alla sussistenza della penale responsabilità, non ha posto a fondamento del ricorso alcuno tra i motivi per i quali, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., è 'ammesso il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

Ed invero, in tema di patteggiamento è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337); Ritenuto che la sentenza impugnata ha comunque dato atto che, alla luce degli atti di indagine utilizzabili per effetto del rito prescelto, non emerge la prova evidente dell'innocenza dell'imputato;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 novembre 2022 Il Consigliere estensore