Sentenza — n. 2202/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Tribunale del riesame di Napoli con ordinanza del 12 luglio 2022 (motivazione depositata il 2 agosto 2022), giudicando in sede del rinvio disposto da Sez. II, n. 24315 del 20 aprile 2022, ha confermato il provvedimento genetico applicativo della misura custodiale in carcere a carico di Cimmino, adottato dal Gip di Napoli 1'11 ottobre 2021, in relazione alla contestazione di estorsione aggravata dal metodo mafioso (cd. "estorsione Fumarolo", commessa a danno del titolare di una ditta di slot machines - capo R dell'incolpazione provvisoria).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 606 c.p, art. 626 cod.proc.pen; Sentenza — n. 2202/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata con riferimento al capo R), disponendo la liberazione di Cimmino Franco Diego se non detenuto per altra causa. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 cod.proc.pen.
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seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da Cimmino Franco Diego, nato a Napoli il 14/07/1986 avverso l'ordinanza del 12/07/2022 del Tribunale di Napoli; visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci; Sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Piergiorgio Morosini, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; Sentito il difensore dell'indagato, Avvocato Maurizio Sica, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale del riesame di Napoli con ordinanza del 12 luglio 2022 (motivazione depositata il 2 agosto 2022), giudicando in sede del rinvio disposto da Sez. II, n. 24315 del 20 aprile 2022, ha confermato il provvedimento genetico applicativo della misura custodiale in carcere a carico di Cimmino, adottato dal Gip di Napoli 1'11 ottobre 2021, in relazione alla contestazione di estorsione aggravata dal metodo mafioso (cd. "estorsione Fumarolo", commessa a danno del titolare di una ditta di slot machines - capo R dell'incolpazione provvisoria).
2. Avverso l'ordinanza l'indagato, a mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso articolato in tre motivi tra loro correlati, con i quali si denuncia in sostanza il mancato rispetto delle indicazioni contenute nella sentenza di rinvio, in riferimento alla motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato per l'episodio di estorsione contestato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. L'annullamento con rinvio dell'ordinanza del tribunale del riesame è stato da questa Corte così motivato: "La doglianza relativa alla sussistenza di gravi indizi di reità in ordine al reato di estorsione commessa in danno della ditta Giochi-Fumarolo merita accoglimento, non avendo il Tribunale cautelare fornito adeguata risposta ai rilievi difensivi in ordine alla natura meramente ipotetica degli elementi fondanti il ritenuto coinvolgimento del ricorrente nella condotta illecita descritta alla lettera R) del capo di incolpazione. La motivazione dell'ordinanza impugnata risulta sostanzialmente apparente, dovendo essere rilevata l'assenza di una completa e articolata considerazione delle risultanze acquisite, tenuto conto dei principi di diritto che governano il tema devoluto.
Il collegio condivide il consolidato orientamento della Corte di legittimità secondo cui sussiste il vizio di mancanza di motivazione, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), quando le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento della sussistenza dei gravi indizi di reità siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con í motivi di appello e dotate del requisito della decisività (sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, Rv. 257967; sez, 6, n. 12540 del 12/10/2000, Rv. 218172). L'ordinanza è, in particolare, affetta da evidente carenza motivazionale poiché, con argomentazioni illogiche e congetturali, ritiene che il ricorrente sia coinvolto nella estorsione di cui al capo R) solo in quanto la somma pagata a titolo di tangente dal Criscuolo è stata versata nelle mani di Fabio Rigione e, quindi, consegnata ad uno dei «fedelissimi» della famiglia Cimmino.
Appare evidente la natura assolutamente congetturale ed il salto logico che contraddistingue una affermazione che fonda la responsabilità del ricorrente su un elemento indiziario del tutto generico ed ambiguo; la natura meramente apparente della motivazione oggetto di ricorso è desumibile anche dalla mancata risposta alle doglianze difensive in ordine alla natura dei rapporti tra il Rigione ed il Cimmino. Il Tribunale del Riesame ha, inoftre, affermato in modo apodittico che, in seguito all'arresto del boss Cimmino Luigi, il Rigione continuava a riscuotere le somme estorte agli imprenditori su espresso mandato del Cimmino Franco Diego, basando tale affermazione esclusivamente su una affermazione ipotetica espressa dal coimputato Caruson durante una conversazione intercettata nel corso delle indagini preliminari e senza nulla motivare su quanto affermato dal ricorrente in ordine alla mancanza di elementi da cui desumere un diretto coinvolgimento dell'odierno ricorrente nelle condotte estorsive ordinate dal padre prima della sua sopravvenuta detenzione.
Con tale carente motivazione, i giudici del Riesame hanno ritenuto di dare risposta alle articolate argomentazioni con le quali la difesa del CiMMin0 ha sostenuto l'estraneità dell'indagato alla vicenda estorsiva oggetto di scrutinio. In sintesi: la omessa valutazione delle doglianze difensive, nella misura in cui queste ultime si presentano in astratto idonee ad incidere sulla valutazione della gravità indiziaria degli elementi utilizzabili per la decisione, integra una carenza di motivazione che deve essere emendata dalla Corte territoriale attraverso un nuovo giudizio sul punto.
Tanto premesso, si impone l'annullamento con rinvio affinché si provveda a nuovo giudizio diretto a verificare la ricorrenza di gravi indizi di reità attestanti il coinvolgimento del ricorrente nell'estorsione di cui alla lettera R) del capo di incolpazione".
3. L'ordinanza impugnata ha confermato la decisione annullata (che nel provvedimento viene precisato "il Collegio condivide pienamente") non colmando però il deficit motivazionale evidenziato nella pronuncia rescindente.4. In particolare gli ulteriori elementi - che secondo il provvedimento impugnato fornirebbero idoneo supporto indiziario per la conferma della decisione annullata - non sono affatto risolutivi. 4.1. Non le dichiarazioni rese dal Pigione (esattore del pizzo estorto al Fumarolo) il 23 febbraio 2022, dal momento che questi conferma un dato già accertato e ritenuto insufficiente dalla sentenza di annullamento con rinvio, ossia il suo stretto rapporto con la famiglia Cimmino e, in particolare, con l'odierno indagato, mentre ha negato di avere effettuato l'estorsione su mandato del Cimmino Franco Diego. 4.2.
Neppure quanto dichiarato da Luigi Cimmino (capoclan e padre del Franco Diego) che si limita a riferire che "Pigione Fabio è un ragazzo che è molto legato alla mia famiglia, me lo sono cresciuto perché è amico di mio figlio Diego. Non è un affiliato ma semplicemente una persona a cui affidavo piccoli incarichi ...". 4.3. Infine, la circostanza che in altre occasioni l'indagato si fosse occupato di riscuotere il "pizzo" per conto del clan capeggiato dal padre non risulta dimostrativa della sua partecipazione all'estorsione "Fumarolo".
5. Per il resto, l'ordinanza impugnata reitera argomenti di natura logica (che pure hanno una loro plausibilità) che la sentenza di annullamento con rinvio ha già ritenuto non idonei ad integrare i gravi indizi di colpevolezza da porre a fondamento della misura custodiale.
6. Per le suesposte considerazioni si impone l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con conseguente liberazione dell'indagato se non detenuto per altra causa e mandando alla Cancelleria per i relativi adempimenti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata con riferimento al capo R), disponendo la liberazione di Cimmino Franco Diego se non detenuto per altra causa. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 cod.proc.pen.