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Sentenza — n. 2191/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 2191/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 2191/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Potenza accoglieva parzialmente l'appello cautelare proposto dall'indagato Massimo Bianco avverso l'ordinanza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Potenza che, in data 10 febbraio 2022, aveva rigettato la sua istanza di revoca, anche parziale, dei sequestri preventivi disposti dal Giudice per le indagini preliminari in sede con provvedimento del 18 gennaio 2021. 1.1. In particolare, con tale ultimo provvedimento era stata applicata nei confronti Massimo Bianco la misura cautelare personale della custodia in carcere (poi sostituita con gli arresti domiciliari) in relazione a varie imputazioni, tra le quali i reati di associazione per delinquere (capo 10), di corruzione in atti giudiziari (capo 18) e di dichiarazione fraudolenta di cui all'art. 2 d.lgs, n. 74 del 2000 (capo 19), nonché era stato disposto in ordine a tali due ultimi capi di imputazione provvisoria il sequestro preventivo delle somme, di beni ed altre utilità per un valore equivalente rispettivamente ad euro 322.488 ed euro 87.150.

Regesto Legislator

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 328 cod. proc. pen, art. 322-ter cod. pen, art. 321 cod. proc. pen, art. 325 cod. proc. pen; Sentenza — n. 2191/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Violazione di legge in relazione all'art. 322-ter cod. pen. Il Tribunale ha eluso anche l'altra censura avanzata con l'appello, in ordine alla illegittimità del sequestro per equivalente, disposto senza prima aver esperito la misura diretta (il Tribunale ha riproposto le argomentazioni viziate dell'errore materiale del dispositivo). 2.3. Violazione di legge in relazione all'art. 321 cod. proc. pen. Il Tribunale ha anche eluso la questione sollevata con l'appello della ultra- petizione del sequestro disposto dal Giudice per le indagini preliminari rispetto alla richiesta del pubblico ministero, limitata per la posizione del ricorrente al sequestro del solo profitto di 103.448,60 euro.

Parole chiave

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corruzione nell'esecuzione forzata favoreggiamento confisca di valori patrimoniali riscossione di prestazione sanzioni pecuniarie riciclaggio di denaro aggravato

Disposizioni normative citate

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, denunciando, a mezzo dei suoi difensori, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 328 cod. proc. pen
Violazione di legge (art. 328 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in relazione alla dedotta violazione del principio della domanda cautelare.
art. 322-ter cod. pen
Violazione di legge in relazione all'art. 322-ter cod. pen.
art. 321 cod. proc. pen
Violazione di legge in relazione all'art. 321 cod. proc. pen.
art. 325 cod. proc. pen
Preliminarmente va evidenziato che l'esame del ricorso deve essere limitato alle sole censure di violazione della legge penale e processuale, risultando espressamente precluse dall'art. 325 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Bianco Massimo, nato a Francavilla Fontana il 09/03/1971 avverso la ordinanza del 30/06/2022 del Tribunale di Potenza visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata; lette le conclusioni dei difensori, avv. Gian Domenico Caiazza e Sebastiano Flora, per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Potenza accoglieva parzialmente l'appello cautelare proposto dall'indagato Massimo Bianco avverso l'ordinanza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Potenza che, in data 10 febbraio 2022, aveva rigettato la sua istanza di revoca, anche parziale, dei sequestri preventivi disposti dal Giudice per le indagini preliminari in sede con provvedimento del 18 gennaio 2021. 1.1. In particolare, con tale ultimo provvedimento era stata applicata nei confronti Massimo Bianco la misura cautelare personale della custodia in carcere (poi sostituita con gli arresti domiciliari) in relazione a varie imputazioni, tra le quali i reati di associazione per delinquere (capo 10), di corruzione in atti giudiziari (capo 18) e di dichiarazione fraudolenta di cui all'art. 2 d.lgs, n. 74 del 2000 (capo 19), nonché era stato disposto in ordine a tali due ultimi capi di imputazione provvisoria il sequestro preventivo delle somme, di beni ed altre utilità per un valore equivalente rispettivamente ad euro 322.488 ed euro 87.150.

Quanto al capo 18) si era contestato provvisoriamente a Massimo Bianco ed ad altri di aver - nel contesto del reato associativo che vedeva il giudice Gianmarco Galiano, Massimo Bianco, Francesco Bianco e Oreste Pepe Milizia favorirsi reciprocamente in un reticolo di rapporti, interessenze, favori corrotto il Galiano, versando a questi somme di danaro in cambio del conferimento di incarichi professionali giudiziari diretti o mediati (chi era nominato dal giudice, a sua volta, proponeva un sub-incarico ad altro correo, che veniva pedissequamente autorizzato).

Secondo l'ipotesi accusatoria, in questo congegno corruttivo, Galiano aveva stabilmente asservito ad interessi personali le sue funzioni e Massimo Bianco aveva sostenuto economicamente per anni il Galiano, attraverso un sistema schermante di sponsorizzazioni di associazioni sportive riconducibili al magistrato, avendo quale tornaconto di avere nel giudice un "tutore giudiziario" per i propri interessi e quelli dei prossimi congiunti. Nell'accordo corruttivo stretto tra Galiano e Massimo Bianco avevano assunto il ruolo di concorrenti anche Francesco Bianco e Oreste Pepe Milizia, per aver agevolato e rafforzato la realizzazione del "circuito" delle associazioni, strumento operativo per realizzare il patto illecito.

In particolare, Francesco Bianco, in cambio del conferimento di numerosi incarichi giudiziari, si era prestato a riciclare parte delle somme erogate da Massimo Bianco al Galiano attraverso il sistema occulto di cui si è detto. Quanto al sequestro, il Giudice per le indagini preliminari aveva ritenuto di accogliere per il capo 18) la richiesta del pubblico ministero di sequestro preventivo, tenendo presente quanto indicato dalla polizia giudiziaria nell'annotazione allegata del 6 agosto 2020, e segnatamente aveva disposto il sequestro nei confronti del Galiano, di Massimo Bianco, Francesco Bianco e Oreste Pepe Milizia delle somme, beni e altra utilità delle quali c:ostoro avevano la disponibilità per un valore equivalente ad euro 322.488, corrispondente alla somma dell'importo complessivo versato da Massimo Bianco al Galiano e dell'importo complessivo delle remunerazioni ottenute a seguito dallo svolgimento degli incarichi conferiti a Francesco Bianco.1.2.

Con il provvedimento emesso in sede di appello il Tribunale revocava il sequestro preventivo disposto per il capo 19), rigettando per il resto il gravame. il Tribunale dava atto in premessa che la difesa di Massimo Bianco aveva eccepito in sede di appello la violazione dei principi della domanda cautelare (il P.M. aveva chiesto il sequestro diretto e per equivalente separando da un lato quello a carico del Galiano per 219.050 euro e dall'altro quello a carico degli altri indagati per 103.448,60 euro, corrispondente alle remunerazioni ottenute da Francesco Bianco - per gli incarichi ricevuti da Galiano; quindi non un unico sequestro per l'intera somma) e di graduazione del sequestro (ovvero la utilizzazione prima del sequestro diretto e solo in caso di impossibile esecuzione di questo del ricorso a quello per equivalente), nonché aveva dedotto l'illegittimo incremento a carico del Bianco della somma imputata a Galiano a titolo di prezzo per la sua corruzione e aveva contestato il sequestro della parte del profitto derivante dalla esecuzione di prestazioni lecite.

Quanto al primo punto, il Tribunale riteneva che per mero errore materiale il Giudice per le indagini preliminari avesse indicato nel dispositivo il solo sequestro per equivalente, mente nella parte motiva il provvedimento di sequestro richiamava espressamente la richiesta del pubblico ministero e menzionava esplicitamente il provvedimento di sequestro in via diretta e in via residuale per equivalente. Tale spiegazione veniva a superare anche la dedotta violazione della "scala procedimentale". In ordine all'imputazione al Bianco (e agli altri indagati) del sequestro del prezzo, il Tribunale riteneva tale questione coperta da giudicato cautelare (essendo già affrontata e risolta dal Tribunale del riesame rinviando al principio solidaristico).

Quanto al profitto sequestrabile, il Tribunale rilevava che la stessa genesi degli incarichi professionali era illecita in quanto oggetto dell'accordo corruttivo.

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, denunciando, a mezzo dei suoi difensori, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge (art. 328 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in relazione alla dedotta violazione del principio della domanda cautelare. Il Tribunale ha eluso la questione sollevata con l'appello, ovvero che il pubblico ministero aveva chiesto nei confronti del ricorrente il sequestro della soia somma di euro 103.448,60, mentre il Giudice per le indagini preliminari aveva esteso il sequestro a suo carico anche della somma riferita al solo Galiano, costituente il prezzo del reato di corruzione.Tale vizio viene ad assorbire le altre censure prospettate nel primo motivo di appello, relative alla tipologia di sequestro (sequestro diretto per il pubblico ministero mentre per equivalente per il Giudice per le indagini preliminari), non mancando la difesa di osservare che la risposta su tale punto desta dubbi e perplessità (il Tribunale ha ritenuto che si tratti di errore materiale del dispositivo nell'aver indicato il solo sequestro per equivalente, ma difettano nella motivazione elementi che consentano di pervenire a tale affermazione, per cui si deve presumere che egli sia incorso in un errore di diritto). 2.2.

Violazione di legge in relazione all'art. 322-ter cod. pen. Il Tribunale ha eluso anche l'altra censura avanzata con l'appello, in ordine alla illegittimità del sequestro per equivalente, disposto senza prima aver esperito la misura diretta (il Tribunale ha riproposto le argomentazioni viziate dell'errore materiale del dispositivo). 2.3. Violazione di legge in relazione all'art. 321 cod. proc. pen. Il Tribunale ha anche eluso la questione sollevata con l'appello della ultra- petizione del sequestro disposto dal Giudice per le indagini preliminari rispetto alla richiesta del pubblico ministero, limitata per la posizione del ricorrente al sequestro del solo profitto di 103.448,60 euro.

Il Tribunale ha richiamato impropriamente la preclusione del giudicato cautelare, posto che la questione non era stata dedotta con il riesame. Né poteva dirsi giustificato il sequestro per la restante somma (relativa al prezzo della corruzione del Galiano) invocando impropriamente il principio solidaristico, che viene ad incidere su oggetti diversi (profitto o prezzo). Era pertanto consentito nei confronti del corruttore il sequestro per equivalente, quando fosse risultato impossibile il sequestro diretto del prezzo e del profitto richiesto dal pubblico ministero e sempre che il pubblico ministero avesse domandato il sequestro per l'importo massimo del prezzo del reato. 2.4.

Vizio di motivazione. La difesa aveva sollevato sia al Giudice per le indagini preliminari che al Tribunale la questione della non confiscabilità dell'intero profitto derivante dalle prestazioni professionali svolte da Francesco Bianco, secondo la nota distinzione operata dalla giurisprudenza tra "reato in contratto" e "reato-contratto", posto che le prestazioni in esame erano lecite e regolarmente eseguite ed accettate dalla controparte, che ne aveva tratto utilità. La risposta è censurabile, non avendo il Tribunale applicato tale principio e avendo ricondotto la genesi del profitto del contratto ad un reato.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 202 succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti cii discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. In particolare, ha ritenuto censurabile il provvedimento sotto il profilo della denunciata ultreapetizione e in ordine all'applicazione del principio solidaristico. La difesa del ricorrente ha depositato conclusioni scritte, anche di replica alle richieste e alle osservazioni della Procura generale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non può essere accolto per le ragioni di seguito illustrate.

2. Preliminarmente va evidenziato che l'esame del ricorso deve essere limitato alle sole censure di violazione della legge penale e processuale, risultando espressamente precluse dall'art. 325 cod. proc. pen. le doglianze che investono la adeguatezza e la tenuta logica della motivazione e che non si traducano in vizi così radicali della motivazione da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692).

3. In ordine al primo motivo, va osservato quanto segue. 3.1. Non appare giuridicamente errata la valutazione espressa dal Tribunale sull'effettivo oggetto del sequestro preventivo. In particolare, il Tribunale ha fatto applicazione del principio affermato in sede di legittimità, secondo cui la divergenza ravvisabile dalla lettura del provvedimento applicativo di una misura cautelare tra dispositivo e motivazione può essere superata quando la stessa sia la conseguenza di un lapsus calami contenuto nel dispositivo stesso, obiettivamente riconoscibile attraverso la lettura della motivazione (cfr., da ultimo, Sez. 1, n. 2389 del 08/11/2018, dep. 2019, in cui si è evidenziato come in tale tipologia di provvedimento il dispositivo non sia dotato di autonoma rilevanza e che la decisione del giudice sia racchiusa nell'intero contesto del provvedimento).

Nella specie, proprio dalla lettura combinata della parte rnotiva e della parte dispositiva del provvedimento di sequestro, il Tribunale ha ritenuto non decisivo (in quanto frutto di mero errore materiale) il riferimento in quest'ultima della sola species di sequestro finalizzato alla confisca per equivalente. Né tale conclusione può definirsi apodittica e rientrare nel vizio di violazione di legge, in quanto adeguatamente sostenuta dal Tribunale facendo riferimento a precisi passaggi motivazionali del provvedimento di sequestro (segnatamente4à--- / dove il Giudice per le indagini preliminari aveva fatta propria la richiesta del pubblico ministero e aveva richiamato espressamente entrambe le specie di sequestro, quello diretto del prezzo e del profitto e, in via residuale, quello per equivalente). 3.2.

Quanto all'entità della somma da sequestrare nei confronti del ricorrente, va evidenziato che il Tribunale ha ritenuto la questione preclusa dal giudicato cautelare, in quanto già affrontata e decisa in sede di riesame. Il ricorrente ha contrastato tale assunto allegando tuttavia soltanto un estratto parziale del provvedimento del riesame, dal quale non emerge affatto quale sia stata la questione sottoposta dalla difesa, mentre il tenore della risposta del Tribunale del riesame sembra avallare la decisione del giudice dell'appello: il Tribunale del riesame, infatti, nel richiamare il principio solidaristico che in caso di concorso di persone del reato rendeva possibile disporre a carico di un solo concorrente l'intero illecito vantaggio incamerato dai correi, ha ritenuto legittimo nel caso in esame "sommare" alle erogazioni di danaro rese da Massimo Bianco al Galiano l'importo dei compensi percepiti da Francesco Bianco.

Quindi il motivo su tale punto è generico.

4. In ordine alla questione della "scala procedimentale", il Tribunale ha ritenuto che tale tema fosse stato introdotto dalla difesa in quanto connesso intrinsecamente alla dedotta violazione del principio della domanda cautelare. Pertanto, una volta risolto quest'ultimo profilo nei termini illustrati al § 3.1., correttamente ha valutato la questione irrilevante, in quanto il sequestro prevedeva la ricerca, in via diretta, della somma da sequestrare e solo in via residuale l'apprensione di beni di valore equivalente.

5. Quanto infine all'ultimo motivo, va rammentato che, sulla base del principio affermato sin da Sez. U, n. 26654 del 27/03/2008, Fisia Italim pianti, Rv. 239924, il profitto del reato si identifica con il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto (da ultimo, Sez., U., n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264436). In ordine al profitto confiscabile in presenza di un illecito che si inserisce in un rapporto contrattuale a prestazione corrispettive, le Sezioni Unite, con la citata sentenza "Fisia Italimpianti", avevano chiarito che nel linguaggio penalistico il termine "profitto" assume un significato oggettivamente più ampio rispetto a quello economico o aziendalistico, non essendo mai stato inteso come espressione di una grandezza residuale o come reddito di esercizio, determinato attraverso il confronto tra componenti positive e negative del reddito; e che all'espressio "profitto" va attribuito il significato di "beneficio aggiunto di tipo patrimoniale", a superamento "quindi dell'ambiguità che il termine "vantaggio'' può ingenerare".

Inoltre, la Corte aveva enunciato una "regola di esclusione" del profitto confiscabile con riferimento al "corrispettivo di una prestazione lecita.., regolarmente eseguita dall'obbligato", benché nell'ambito di un rapporto contrattuale inquinato, nella fase di formazione o in quella di esecuzione, dalla commissione di un reato. In tali casi, il profitto, secondo le Sezioni Unite, si identifica con il vantaggio economico derivato dal reato "al netto dell'effettiva utilità eventualmente conseguita dal danneggiato, nell'ambito del rapporto sinallagrnatico con l'ente".

Il profitto viene identificato nel ricavo lordo quando invece "s'inserisce [...] validamente, senza alcuna possibilità di letture più restrittive, nello scenario di un'attività totalmente illecita". La Corte a tal fine ha valorizzato la distinzione tra reato-contratto e reato-in contratto: si è affermato che devono essere distinti i casi in cui la legge direttamente sanzioni il regolamento contrattuale (reato-contratto) - ipotesi nelle quali il contratto è nullo per contrarietà a norme imperative ovvero per illiceità dell'oggetto - dai casi in cui la legge penale punisca, invece, il comportamento di una parte soltanto nella fase pregressa, di tal che penalmente rilevante non è l'assetto di interessi raggiunto, ma la condotta tenuta da una parte ai danni dell'altra per raggiungerlo (reato-in contratto).

Poiché la legge penale e la legge civile disciplinano ambiti diversi, la violazione della norma penale in caso di reati-in contratto non potrebbe determinare, secondo le Sezioni Unite, la nullità del contratto, essendo frutto di una unilaterale inottemperanza che non può coinvolgere nella radicale sanzione anche la parte per la quale la partecipazione al contratto è lecita. In tal caso, infatti, non necessariamente l'attuazione del programma obbligatorio previsto nel contratto è connotata da illiceità, atteso che ogni "iniziativa lecitamente assunta" per adempiere alle obbligazioni contrattuali "interrompe qualsiasi collegamento causale con la condotta illecita", giacché il contraente che adempie, sia pure in parte, ha diritto al relativo corrispettivo, che non può considerarsi profitto del reato.

Tale orientamento è stato declinato in tema di corruzione, precisando che in presenza di un patto corruttivo il profitto del reato deve essere commisurato all'accresciuto volume di affari direttamente conseguente al patto corruttivo e senza tener conto dei corrispettivi legittimamente dovuti, quando la corruzione resti "a monte" ovvero esterna rispetto ai contratti dai quali sarebbe derivato il profitto (Sez. 6, n. 6607 del 21/10/2020, dep. 2021, Rv. 281046).In altri termini, va distinto il caso in cui il contratto coincida con lo stesso patto corruttivo da quello in cui esso soltanto presupponga l'illecito.

Ebbene da quanto emerge dal provvedimento impugnato oggetto del patto corruttivo era proprio la stipulazione del contratto, ovvero l'incarico attribuito a Francesco Bianco, ragion per cui si è determinata un'immedesimazione del reato col negozio giuridico e quest'ultimo risulta integralmente contaminato da illiceità, con l'effetto che il relativo profitto è conseguenza immediata e diretta della medesima ed è, pertanto, assoggettabile a confisca.

6. Conclusivamente, sulla base di quanto premesso, i