Sentenza — n. 2185/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello di Bologna con sentenza emessa il 3 marzo 2022 ha confermato la condanna a mesi otto di reclusione ed euro 1.600,00 di multa, con il beneficio della sospensione condizionale, inflitta a Diopi dal Tribunale di Forlì in relazione al delitto di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione a fini di spaccio di grammi 18 di cocaina e di grammi 29,4 di marijuana).
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 2185/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza di appello l'imputato ha presentato, per il tramite del proprio difensore, ricorso con il quale si deduce vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, negate in primo grado e richieste nei motivi di appello. Sul punto, evidenzia il ricorrente, la Corte di appello ha giustificato il rigetto con motivazione contraddittoria con quanto sostenuto poco dopo per giustificare la concessione della sospensione condizionale della pena 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, e le parti hanno depositato le conclusioni come in epigrafe indicate.
Parole chiave
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seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da Diop Abibou, nato il C12/10/1991 in Senegal avverso la sentenza del 03/03/2022 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci; Lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Piergiorgio Morosini, che ha chiesto che il ricorso venga rigettato.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Bologna con sentenza emessa il 3 marzo 2022 ha confermato la condanna a mesi otto di reclusione ed euro 1.600,00 di multa, con il beneficio della sospensione condizionale, inflitta a Diopi dal Tribunale di Forlì in relazione al delitto di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione a fini di spaccio di grammi 18 di cocaina e di grammi 29,4 di marijuana).
2. Avverso la sentenza di appello l'imputato ha presentato, per il tramite del proprio difensore, ricorso con il quale si deduce vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, negate in primo grado e richieste nei motivi di appello. Sul punto, evidenzia il ricorrente, la Corte di appello ha giustificato il rigetto con motivazione contraddittoria con quanto sostenuto poco dopo per giustificare la concessione della sospensione condizionale della pena 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, e le parti hanno depositato le conclusioni come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. E' vero che la Corte di appello motiva il rigetto della richiesta del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in modo assai sintetico ("si ricorda che la sola incensuratezza dell'imputato non può giustificarne l'applicazione) precisando subito dopo che "nel caso specifico, invece, tale condizione soggettiva permette di formulare una prognosi favorevole sul futuro comportamento dell'imputato, in ragione della quale viene concessa la sospensione condizionale della pena".
3. Peraltro, dalla sentenza impugnata risulta che le attenuanti generiche erano state richieste nei motivi di appello "per il comportamento dell'imputato e la scelta del rito deflattivo".
4. Ciò premesso, rileva la Corte che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non può fondarsi sulla scelta di definire il processo nelle forme del rito abbreviato che implica "ex lege" il riconoscimento di una predeterminata riduzione della pena, poiché, in caso contrario, la stessa circostanza comporterebbe due distinte conseguenze favorevoli all'imputato" (così, Sez. III, n. 46463 del 17 settembre 2019 - Rv. 277271). Inoltre, nel ricorso non vengono indicati ulteriori elementi a sostegno della illegittimità della mancata concessione delle attenuanti, la cui applicazione non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. III, n. 24128 del 18 marzo 2021 - Rv. 281590).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 17 novembre 2022 Il Consiglie