Sentenza — n. 2177/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna di William Mulia per il reato di detenzione illecita gr. 8.704 di marijuana. Il difensore di fiducia di William Mulia, avv. Antonio Sapia, propone ricorso per cassazione deducendo l'intervenuta prescrizione del reato alla data del 20/6/2021 e, dunque, in data precedente l'udienza in appello del 29/6/2021. Lamenta, inoltre, la mancata assoluzione dell'imputato per le seguenti ragioni:
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen, art. 606 cod. proc. pen; Sentenza — n. 2177/2023 — snpen · Corte di Cassazione: c) applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. Invoca, infine, la concessione delle circostanze attenuanti generiche.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Mulia William nato a Bologna il 3/1/1981 avverso la sentenza del 29 giugno 2021 emessa dalla Corte di appello di Bologna visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Giuseppe Riccardi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna di William Mulia per il reato di detenzione illecita gr. 8.704 di marijuana.
2. Il difensore di fiducia di William Mulia, avv. Antonio Sapia, propone ricorso per cassazione deducendo l'intervenuta prescrizione del reato alla data del 20/6/2021 e, dunque, in data precedente l'udienza in appello del 29/6/2021. Lamenta, inoltre, la mancata assoluzione dell'imputato per le seguenti ragioni:
a) si tratta di detenzione per uso personale;
b) mancanza del dolo;
c) applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. Invoca, infine, la concessione delle circostanze attenuanti generiche.
3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, (i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ed ancora dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15), in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale, le parti hanno depositato conclusioni scritte come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto non deduce alcuno dei vizi deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., limitandosi a riproporre - come emerge dalla stessa intestazione dell'atto - i medesimi argomenti, interamente versati in fatto, già esposti nell'atto di appello. Deve, inoltre, escludersi l'intervenuta prescrizione del reato in data antecedente la pronuncia della sentenza impugnata, considerati gli effetti interruttivi della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello.
2. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 4 novembre 2022 Il Consigliere estensore.