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Sentenza — n. 2173/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 2173/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 2173/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, Davide Mustacchio è stato condannato per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., ha concesso all'imputato la circostanza attenuante di cui all'art. 385, comma quarto, cod. pen. e ridotto la pena inflitta a mesi cinque e giorni dieci di reclusione, confermando nel resto la predetta sentenza.

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen, art. 133 cod. pen; Sentenza — n. 2173/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, (i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del d.l. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ed ancora dall'art. 16 del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15), in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale, il Sostituto Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte come in epigrafe indicate. L'avv. Melchiorre Piscitello ha depositato memoria di replica con la quale ha illustrato ulteriormente il primo motivo di ricorso ed invocato l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non costituisce reato.

Parole chiave

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riduzione della pena aiuto all'evasione di detenuti adeguamento della pena abbandono del procedimento penale remissione della pena differimento dell'esecuzione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, Davide Mustacchio è stato condannato per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., ha concesso all'imputato la circostanza attenuante di cui all'art.
art. 133 cod. pen
Va al riguardo ribadito che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Mustacchio Davide nato a Palermo il 15/5/1998 avverso la sentenza del 15 dicembre 2021 emessa dalla Corte di appello di Palermo visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la roln7inne svolta dal Consigliere Debora Tripiecione; I4t3 rpquisitorsadI Pubblie0 ministero, in parsona dei Sostituto Procuratore generale, Giuseppe Riccardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, Davide Mustacchio è stato condannato per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., ha concesso all'imputato la circostanza attenuante di cui all'art. 385, comma quarto, cod. pen. e ridotto la pena inflitta a mesi cinque e giorni dieci di reclusione, confermando nel resto la predetta sentenza.

2. Propone ricorso per cassazione il difensore di Davide Mustacchio deducendo due motivi, di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1 Vizio di motivazione in merito alla omessa considerazione del fatto che l'imputato si è presentato personalmente presso la Stazione dei Carabinieri al fine di denunciare la propria evasione, in quanto non intendeva più proseguire l'esecuzione della misura in regime di arresti domiciliari. 2.2 Vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche stante sia la situazione già rappresentata con il primo motivo che gli ulteriori elementi positivi rappresentati dall'età e dall'atteggiamento collaborativo mantenuto in caserma dal ricorrente.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, (i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del d.l. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ed ancora dall'art. 16 del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15), in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale, il Sostituto Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte come in epigrafe indicate. L'avv. Melchiorre Piscitello ha depositato memoria di replica con la quale ha illustrato ulteriormente il primo motivo di ricorso ed invocato l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non costituisce reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo ricorso è inammissibile in quanto dedotto per la prima volta in questa Sede e, comunque, manifestamente infondato.Con l'atto di appello il ricorrente ha, infatti, invocato l'assoluzione per difetto dell'elemento psicologico del reato in quanto l'imputato si sarebbe allontanato dalla abitazione a causa dell'improvvisa interruzione dell'energia elettrica (e non, come dedotto in ricorso, perché non voleva più proseguire l'esecuzione della misura in regime di arresti domiciliari). Dalla sentenza impugnata risulta, peraltro, che il Mustacchio, prima di recarsi in caserma per denunciare la propria evasione, si era fermato a consumare un caffè con gli amici.

Va, inoltre, aggiunto che il principio di cui il ricorso invoca l'applicazione (Sez. 6, n. 44595 del 06/10/2015, Ranieri, Rv. 265451) attiene alla valutazione di offensività della condotta e, oltre ad essere controverso nella giurisprudenza di questa Corte (si veda in senso contrario, Sez. 6, n. 52496 del 03/10/2018, Natale, Rv. 274295), non rileva nel caso in esame in quanto riguarda la diversa ipotesi in cui l'autore della condotta si allontani dall'abitazione al solo fine di chiedere la cessazione della misura domiciliare. La sentenza impugnata ha, dunque, legittimamente valutato la spontanea presentazione in caserma da parte del ricorrente ai soli fini della concessione dell'attenuante di cui al quarto comma.

2. Anche il secondo motivo di ricorso non supera il vaglio di ammissibilità in quanto generico ed aspecifico. La sentenza impugnata, infatti, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche considerando l'assenza di elementi positivamente valutabili e la recidiva infraquinquennale dell'imputato. Va al riguardo ribadito che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269).

3. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così