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Sentenza — n. 2169/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as late and generic, citing procedural time limits and lack of merit.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2169/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to its late filing and generic nature. The appellant argued the lower court failed to evaluate specific evidence regarding his authorized absence from home detention, but the appeal was submitted months after the statutory deadline expired. The court ruled that the appellant's complaint regarding omitted evidence was baseless because it relied on an appeal act that was itself procedurally invalid.

Regesto Legislator

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Art. 585, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: An appeal filed after the expiration of the statutory time limit is inadmissible, and generic complaints regarding omitted evidence in an untimely appeal do not justify a merits review.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal statutory time limits generic grounds procedural defect home detention evidence evaluation Corte di Cassazione aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

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Art. 585, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Il termine di 45 giorni previsto dall'art. 585, comma 1, lett.
Art. 172, comma 3 cod. proc. pen.
è stata tempestivamente depositata in data 24 febbraio 2020, in applicazione del meccanismo di proroga di cui all'art. 172, comma 3, cod.
Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Emanuele Calista, deduce un unico motivo - in realtà plurimo - di seguito sintetizzato nei limiti di cui all' art. 173 disp. att. cod. proc. pen. La sentenza è inficiata da vizi di motivazione, in quanto non si pronuncia sui motivi di appello proposti, nonché da travisamento della prova.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 544, comma 3 cod. proc. pen.
La sentenza pronunciata dal Tribunale di Chieti il 25 novembre 2019, con termine per il deposito dei motivi di 90 giorni, assegnato ex art. 544, comma 3, cod.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Emanuele Calista, deduce un unico motivo - in realtà plurimo - di seguito sintetizzato nei limiti di cui all' art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 603 cod. proc. pen
Al proposto appello, il difensore aveva allegato copia del provvedimento autorizzativo, avanzando richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen.
art. 385 cod. proc. pen
La sentenza impugnata, di contro, si limita a confermare la condanna di primo grado, ritenendo integrati gli elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi, della contestata fattispecie incriminatrice di cui all'art. 385 cod.
art. 583 cod. proc. pen
Calista - difensore di fiducia in forza di nomina depositata il 14 gennaio 2020 - risulta essere stato inviato a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 583 cod. proc. pen.
art. 131-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 155 del 29/09/2011
Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, dep.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma, determinata in via equitativa nella misura di euro tremila, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza 'di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
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Testo completo

seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da Ferri Diego, nato a Chieti il 29/07/1970 avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di L'Aquila il 07/01/2021, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Stefania Riccio; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1, Diego Ferri ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di L'Aquila, in data 7 gennaio 2022, ha confermato la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Chieti il 25 novembre 2019 per il reato di evasione dagli arresti domiciliari.

2. Il ricorso proposto dal difensore di fiducia, avv. Emanuele Calista, deduce un unico motivo - in realtà plurimo - di seguito sintetizzato nei limiti di cui all' art. 173 disp. att. cod. proc. pen. La sentenza è inficiata da vizi di motivazione, in quanto non si pronuncia sui motivi di appello proposti, nonché da travisamento della prova. Ferri era stato autorizzato dal Giudice del procedimento per il quale era sottoposto a cautela ad allontanarsi dal domicilio per recarsi presso la sede di Poste Italiane di Chieti dalle ore 10:00 del 6 ottobre 2017, con immediato rientro all'esito delle operazioni da compiere presso l'ufficio postale.

Al proposto appello, il difensore aveva allegato copia del provvedimento autorizzativo, avanzando richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. ove la Corte di merito lo avesse ritenuto necessario. La sentenza impugnata, di contro, si limita a confermare la condanna di primo grado, ritenendo integrati gli elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi, della contestata fattispecie incriminatrice di cui all'art. 385 cod. proc. pen., senza dare riscontro alle deduzioni difensive, pur specificamente formulate e dotate di decisività.

Tale omissione integra altresì il vizio di travisamento della prova, per non essere stata valutata una prova esistente agli atti del procedimento, avente valenza decisiva nell'apparato motivazionale sottoposto a critica.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi.

2. Va anzitutto rilevato che l'appello proposto dall'odierno ricorrente è tardivo. La sentenza pronunciata dal Tribunale di Chieti il 25 novembre 2019, con termine per il deposito dei motivi di 90 giorni, assegnato ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen. è stata tempestivamente depositata in data 24 febbraio 2020, in applicazione del meccanismo di proroga di cui all'art. 172, comma 3, cod. proc. pen. (dal momento che il giorno 23 era festivo). Il termine di 45 giorni previsto dall'art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., decorrente dalla scadenza del termine di deposito prorogato (v.

Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, dep. 10/01/2012, Rossi, Rv. 251495 per le quali "Nelle ipotesi in cui è previsto, come nell'art. 585, comma secondo, lett. c), cod. proc. pen., che il termine assegnato per il compimento di un'attività processuale decorra dalla scadenza del termine assegnato per altra attività processuale, la proroga di diritto del giorno festivo - in cui il precedente termine venga a cadere - al primo giorno successivo non festivo, determina altresì lo spostamento della decorrenza del termine successivo con esso coincidente) è spirato il 9 aprile 2020.

L'appello dell'avv. Calista - difensore di fiducia in forza di nomina depositata il 14 gennaio 2020 - risulta essere stato inviato a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 583 cod. proc. pen. e pur non essendo stato possibile accertare la data di spedizione del piego, il gravame è per certo posteriore alla scadenza del detto termine, avuto riguardo alla data di redazione (11 giugno 2020) che figura in calce all'atto (il quale è stato restituito con nota della cancelleria del 28 luglio 2020 recante la dicitura "in quanto il fascicolo il 15 giugno 2020 è stato trasmesso alla Corte di appello").

La Corte di appello si è invece pronunciata sull'appello tempestivamente depositato da altro difensore, avv. Michele Accettella, che nulla ha dedotto in riferimento alla suindicata autorizzazione, ma ha eccepito in termini generici la carenza di elementi dimostrativi della sottrazione al regime degli arresti domiciliari, invocando, in linea gradata, l'applicazione della causa di non punibilità prevista dall' art. 131-bis cod. pen. Dunque il ricorso si duole della omessa valutazione di motivi formulati con un atto di gravame che era in sé inammissibile.

3. Ne consegue la inammissibilità per manifesta infondatezza anche del motivo inerente al travisamento della prova, lamentando la difesa la mancata valutazione di un atto - il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari che autorizzava Diego Ferri ad assentarsi dal domicilio ove era ristretto agli arresti domiciliari nella fascia oraria in cui i verbalizzanti ne riscontrarono l'assenza - che non risulta essere stato posto all'attenzione della Corte di merito.

4. Alla inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma, determinata in via equitativa nella misura di euro tremila, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza 'di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i