Sentenza — n. 1655/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 10/12/2021 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha revocato la sospensione del processo a carico di Vincenzo Pecorario, disposta a seguito di messa alla prova, e ha proceduto oltre nel dibattimento. Ha presentato ricorso Pecorario tramite il suo difensore. CZ 2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 464-octies e 127 cod. proc. pen., in quanto la revoca della messa alla prova non era stata disposta all'esito di udienza appositamente fissata con previa notifica alle parti ex art. 127 cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'art. 168-quater cod. pen., per illogicità e mancanza di motivazione, in quanto era stato dato rilievo all'anticipazione della fine del programma, non costituente elemento idoneo a giustificare la revoca, e in quanto non era stato valutato quanto dedotto e desumibile anche dalla relazione della Caritas Diocesana di Aversa, in cui si dava atto che il ricorrente aveva svolto i compiti con disponibilità, continuità e impegno, non essendosi spiegato in che cosa sarebbe consistita la violazione del programma, a fronte del completamento delle ore di lavoro di pubblica utilità.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 127 cod. proc. pen, art. 168-quater cod. pen; Sentenza — n. 1655/2023 — snpen · Corte di Cassazione: E' stato dedotto che sarebbe stata disposta la revoca della sospensione del processo, conseguente alla messa alla prova del ricorrente, senza la previa fissazione di un'udienza ad hoc, ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen. In buona sostanza è stato invocato lo schema procedimentale delineato dall'art. 464-octies, comma 1 e 2 cod. proc. pen.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Pecorario Vincenzo, nato 02/02/1985 a Napoli avverso l'ordinanza in data 10/12/2021 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria presentata dal difensore del ricorrente.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 10/12/2021 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha revocato la sospensione del processo a carico di Vincenzo Pecorario, disposta a seguito di messa alla prova, e ha proceduto oltre nel dibattimento.
2. Ha presentato ricorso Pecorario tramite il suo difensore. CZ 2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 464-octies e 127 cod. proc. pen., in quanto la revoca della messa alla prova non era stata disposta all'esito di udienza appositamente fissata con previa notifica alle parti ex art. 127 cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'art. 168-quater cod. pen., per illogicità e mancanza di motivazione, in quanto era stato dato rilievo all'anticipazione della fine del programma, non costituente elemento idoneo a giustificare la revoca, e in quanto non era stato valutato quanto dedotto e desumibile anche dalla relazione della Caritas Diocesana di Aversa, in cui si dava atto che il ricorrente aveva svolto i compiti con disponibilità, continuità e impegno, non essendosi spiegato in che cosa sarebbe consistita la violazione del programma, a fronte del completamento delle ore di lavoro di pubblica utilità.
3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria concludendo per l'inammissibilità del ricorso.
4. Il difensore del ricorrente ha inviato una memoria, insistendo in particolare sul primo motivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, perché presentato al di fuori dei casi previsti.
2. E' stato dedotto che sarebbe stata disposta la revoca della sospensione del processo, conseguente alla messa alla prova del ricorrente, senza la previa fissazione di un'udienza ad hoc, ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen. In buona sostanza è stato invocato lo schema procedimentale delineato dall'art. 464-octies, comma 1 e 2 cod. proc. pen.
3. Va tuttavia rilevato che nel caso di specie, come risulta dall'esame del fascicolo e della stessa sentenza di seguito pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, allegata al ricorso, era stata fin dall'inizio fissata l'udienza per la verifica dell'esito della messa alla prova: proprio a quell'udienza il Giudice, nel contraddittorio delle parti, incentrato primariamente su quella verifica, ha rilevato che la messa alla prova non aveva avuto esito positivo ed ha dunque disposto la revoca della sospensione, procedendo oltre nel giudizio.
In concreto è stata fatta dunque applicazione del diverso schema procedimentale di cui all'art. 464-septies cod. proc. pen., dovendosi dunque in radice escludere qualsivoglia profilo di nullità.4. In tale prospettiva si rileva che, come condivisibilimente già affermato, «in tema di messa alla prova, l'ordinanza che, ai sensi dell'art. 464-septies cod. proc. pen., dispone la ripresa del procedimento per l'esito negativo della prova - a differenza di quello di revoca del provvedimento di sospensione di cui all'art. 464- octies cod. proc. pen. - non è immediatamente ricorribile per cassazione, ma è appellabile unitamente alla sentenza che definisce il grado di giudizio» (Sez. 5, n. • 15812 del 17/01/2020, Sega, Rv. 279256).
Su tali basi deve ribadirsi l'inammissibilità del ricorso, fermo restando che ai sensi dell'invocato 464-octies, cod. proc. pen., sarebbe consentita solo la deduzione della violazione di legge, mentre il secondo motivo di ricorso indugia, peraltro sulla base di rilievi aspecifici, su profili di merito, riguardanti la motivazione.
5. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore