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Ordinanza — n. 1639/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1639/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1639/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Carotenuto Rodolfo, nato a Napoli il 20.04.1996 avverso la sentenza del 30 giugno 2022 emessa dal Tribunale di Noia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci; OSSERVA Ritenuto che il ricorrente che - peraltro con censura del tutto generica - deduce la carenza di motivazione in ordine alla sussistenza della penale responsabilità, non ha posto a fondamento del ricorso alcuno tra i motivi per i quali, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., è ammesso il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1639/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che la sentenza impugnata ha comunque dato atto che, alla luce degli atti di indagine utilizzabili per effetto del rito prescelto, non emerge la prova evidente dell'innocenza dell'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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disdetta in periodo di prova abbandono del procedimento penale condono delle spese procedurali ritiro dell'atto procedurale chiusura della procedura di assistenza giudiziaria esame delle censure formali
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Carotenuto Rodolfo, nato a Napoli il 20.04.1996 avverso la sentenza del 30 giugno 2022 emessa dal Tribunale di Noia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci; OSSERVA Ritenuto che il ricorrente che - peraltro con censura del tutto generica - deduce la carenza di motivazione in ordine alla sussistenza della penale responsabilità, non ha posto a fondamento del ricorso alcuno tra i motivi per i quali, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., è ammesso il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti;

Ritenuto che la sentenza impugnata ha comunque dato atto che, alla luce degli atti di indagine utilizzabili per effetto del rito prescelto, non emerge la prova evidente dell'innocenza dell'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

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