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Ordinanza — n. 1638/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1638/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1638/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Anyichie Ifeanyi Henry, nato in Nigeria il 31.08.1988 avverso la sentenza del 29 marzo 2022 emessa dalla Corte d'appello di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa; OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti. Il proposto ricorso, che peraltro evoca in termini meramente assertivi vizio di violazione di legge e di motivazione in ordine alla congruità della pena applicata, esula dalle impugnazioni sperimentabili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dal momento che, in sede di pena concordata, le parti hanno precisamente indicato al giudice, che ha condiviso la scelta sanzionatoria, la pena da applicare.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1638/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il proposto ricorso, che peraltro evoca in termini meramente assertivi vizio di violazione di legge e di motivazione in ordine alla congruità della pena applicata, esula dalle impugnazioni sperimentabili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dal momento che, in sede di pena concordata, le parti hanno precisamente indicato al giudice, che ha condiviso la scelta sanzionatoria, la pena da applicare.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti pene condizionali sanzione penale capacità di subire la carcerazione adeguamento della pena errore nella commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
Il proposto ricorso, che peraltro evoca in termini meramente assertivi vizio di violazione di legge e di motivazione in ordine alla congruità della pena applicata, esula dalle impugnazioni sperimentabili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Anyichie Ifeanyi Henry, nato in Nigeria il 31.08.1988 avverso la sentenza del 29 marzo 2022 emessa dalla Corte d'appello di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa; OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti. Il proposto ricorso, che peraltro evoca in termini meramente assertivi vizio di violazione di legge e di motivazione in ordine alla congruità della pena applicata, esula dalle impugnazioni sperimentabili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dal momento che, in sede di pena concordata, le parti hanno precisamente indicato al giudice, che ha condiviso la scelta sanzionatoria, la pena da applicare.

Analogamente alle conclusioni raggiunte in tema di patteggiamento (Sez. U, n. 5838 del 28/11/2013, dep. 2014, Citarella, Rv. 257824), deve ritenersi che la censura relativa alla determinazione della pena concordata - e stimata corretta dal giudice di merito - non può essere dedotta in sede di legittimità, al di fuori dell'ipotesi di determinazione contra legem. Ipotesi che, di certo, non ricorre nel caso di specie poiché il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 è punito con la pena fino a 20 anni e quella inflitta all'imputato risulta ben lontana dal massimo edittale e corretta risulta l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Pre id