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Ordinanza — n. 1637/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1637/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1637/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Han Xiaodan, nata in Cina il 21.01.1982 avverso la sentenza del 29 marzo 2022 emessa dalla Corte d'appello di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci;OSSERVA Ritenuto che il ricorso - nel quale viene dedotto vizio di motivazione in ordine al mancato proscioglimento dell'imputata - deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti. Il ricorso, che peraltro evoca in termini meramente assertivi vizio di motivazione in ordine a sentenza di appello emessa a seguito di concordato con rinuncia dei motivi di appello e accordo sulla determinazione della pena, esula dalle impugnazioni sperimentabili avverso detta sentenza.

Regesto Legislator

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art. 599 bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1637/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Invero, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. H, n. 30990 del 1°/6/2018, Rv. 272969).

Parole chiave

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ritiro dell'istanza giudiziaria impugnazione della cancellazione azione di contestazione conseguenze del ritiro abbandono del procedimento revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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art. 599 bis cod. proc. pen
Invero, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Han Xiaodan, nata in Cina il 21.01.1982 avverso la sentenza del 29 marzo 2022 emessa dalla Corte d'appello di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci;OSSERVA Ritenuto che il ricorso - nel quale viene dedotto vizio di motivazione in ordine al mancato proscioglimento dell'imputata - deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti. Il ricorso, che peraltro evoca in termini meramente assertivi vizio di motivazione in ordine a sentenza di appello emessa a seguito di concordato con rinuncia dei motivi di appello e accordo sulla determinazione della pena, esula dalle impugnazioni sperimentabili avverso detta sentenza.

Invero, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. H, n. 30990 del 1°/6/2018, Rv. 272969).

Neppure ricorre nella specie una ipotesi di determinazione della pena contra legem (deducibile anche in ipotesi di "patteggiamento sulla pena": Sez. U, n. 5838 del 28/11/2013, dep. 2014, Citarella, Rv. 257824), poiché il reato di cui all'art. 73, primo comma, d.P.R. n.309/1990 è punito con la pena fino a venti anni di reclusione e quella finale inflitta all'imputata - anni quattro, un mese e dieci giorni di reclusione - risulta inferiore al minimo edittale (anni sei), avendo il giudice di merito, ritenuta la continuazione con altro analogo reato oggetto di separato giudizio, riconosciuto le circostanze attenuanti generiche e la diminuente per il rito abbreviato.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 novembre 2022 L- onsigliere e Il Pres dente Enrico Gall Giorgio 1delbo ‘c -,