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Ordinanza — n. 1633/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1633/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1633/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Cassano Domenico, nato a Castellaneta il 25.06.1982 avverso la sentenza del 14 aprile 2022 emessa dalla Corte d'appello di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Debora Tripiccione; /7 OSSERVA Ritenuto che il ricorso - con cui si lamentano il mancato proscioglimento ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen. e l'omessa qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 - deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1633/2023 — snpen · Corte di Cassazione: proc. pen. e l'omessa qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 - deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge.

Parole chiave

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esame di cassazione risarcimento contrattuale del danno condono delle spese procedurali domanda di ricusazione impugnabilità della decisione di rinvio diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Cassano Domenico, nato a Castellaneta il 25.06.1982 avverso la sentenza del 14 aprile 2022 emessa dalla Corte d'appello di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Debora Tripiccione; /7 OSSERVA Ritenuto che il ricorso - con cui si lamentano il mancato proscioglimento ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen. e l'omessa qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 - deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge.

Analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità e colpevolezza) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità; ritenuto, infatti, che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170).

Considerato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis