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Sentenza — n. 1632/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 1632/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 1632/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il difensore di fiducia di Carlo Marinelli, Daniela Marinelli, Giuseppe Marinelli e Grazia Azzaretti propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di appello di Potenza che ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione presentata ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 1632/2023 — snpen · Corte di Cassazione: d) cod. prc. pen., della sentenza n. 61/2019 emessa dalla Corte di appello di Lecce, considerandola una mera reiterazione di tre precedenti istanze già dichiarate inammissibili. Deduce la nullità del provvedimento per mancanza di motivazione sulle nuove questioni dedotte con l'ultima istanza e la violazione dell'art. 634, comma 1, cod. proc. pen. non ricorrendo alcuna delle ipotesi di inammissibilità dell'istanza.

Parole chiave

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motivi di revisione esame di cassazione riconsiderazione procedure di ricorso esame nel merito impugnabilità della decisione di rinvio
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Marinelli Carlo nato a Bari il 18/4/1964 Marinelli Daniela nata a Bari il 6/2/1970 Marinelli Giuseppe nato a Bari il 24/4/1938 Azzaretti Grazia nata a Bari il 18/8/1941 avverso l'ordinanza emessa il 25 maggio 2022 dalla Corte di appello di Potenza udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Giuseppe Riccardi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. N

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di fiducia di Carlo Marinelli, Daniela Marinelli, Giuseppe Marinelli e Grazia Azzaretti propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di appello di Potenza che ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione presentata ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett.

d) cod. prc. pen., della sentenza n. 61/2019 emessa dalla Corte di appello di Lecce, considerandola una mera reiterazione di tre precedenti istanze già dichiarate inammissibili. Deduce la nullità del provvedimento per mancanza di motivazione sulle nuove questioni dedotte con l'ultima istanza e la violazione dell'art. 634, comma 1, cod. proc. pen. non ricorrendo alcuna delle ipotesi di inammissibilità dell'istanza.

2. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale, il Sostituto Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte ed ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata in quanto non ha esposto le ragioni della richiesta di revisione né contiene alcun confronto tra queste e quelle già poste a fondamento delle precedenti istanze di revisione dichiarate inammissibili.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su un motivo generico ed aspecifico. L'ordinanza impugnata ha, infatti, dichiarato inammissibile la richiesta di revisione, presentata ai sensi dell'art. 630, lett. d), cod. proc. pen., in quanto identica ad altre tre precedenti istanze, tutte già dichiarate inammissibili dalla Corte territoriale con le ordinanze specificamente richiamate nell'ordinanza impugnata. A fronte di tale motivazione, sia pure per relationem a precedenti ordinanze di cui i ricorrenti non deducono la mancata conoscenza (cfr. in merito alla legittimità di tale forma di motivazione, Sez.

U., n. 17 del 21/6/2000, Primavera, Rv. 216664), il ricorso in esame si limita a dedurne genericamente la nullità senza alcuna specifica allegazione in merito alle circostanze poste a fondamento dell'istanza ed alle ragioni per cui questa sarebbe diversa da quelle già dichiarate inammissibili dalla Corte territoriale.2. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che gli stessi abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 novembre 2022 Il Consiglie