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Sentenza — n. 1618/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 1618/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 1618/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Attraverso il proprio difensore, Daouda Biteye impugna la sentenza della Corte di appello di Genova del 19 aprile scorso, nella parte in cui ne ha confermato la condanna per il delitto di ricettazione, a norma dell'art. 648, secondo comma, cod. pen., limitandosi a sostituire con la pena pecuniaria quella detentiva irrogata in primo grado. Egli lamenta la violazione degli artt. 157 e 161, cod. pen., sostenendo che il reato, al momento di tale pronuncia, si fosse già estinto per prescrizione.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 1618/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 648, secondo comma, cod. pen., limitandosi a sostituire con la pena pecuniaria quella detentiva irrogata in primo grado. Egli lamenta la violazione degli artt. 157 e 161, cod. pen., sostenendo che il reato, al momento di tale pronuncia, si fosse già estinto per prescrizione.

Parole chiave

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revisione della sentenza penale sanzione sostitutiva errore nella commisurazione della pena adeguamento della pena recidiva nell'infrazione pena pecuniaria non riscuotibile
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Daouda Biteye, nato a Pasy Ndenderling (Senegal) il 18/06/1980 avverso la sentenza del 19/04/2022 della Corte di appello di Genova; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Attraverso il proprio difensore, Daouda Biteye impugna la sentenza della Corte di appello di Genova del 19 aprile scorso, nella parte in cui ne ha confermato la condanna per il delitto di ricettazione, a norma dell'art. 648, secondo comma, cod. pen., limitandosi a sostituire con la pena pecuniaria quella detentiva irrogata in primo grado. Egli lamenta la violazione degli artt. 157 e 161, cod. pen., sostenendo che il reato, al momento di tale pronuncia, si fosse già estinto per prescrizione.

2. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.

3. L'impugnazione è inammissibile, perché destituita di ogni fondamento. Con sentenza n. 35084 del 15 luglio 2015, la Seconda sezione penale della Corte di cassazione, accogliendo il ricorso immediato ex art. 569, cod. proc. pen., proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Imperia avverso la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del medesimo Tribunale dell'il dicembre 2014, aveva annullato con rinvio tale decisione limitatamente al trattamento sanzionatorio (in ragione di un errore nell'individuazione della violazione più grave ex art. 81, secondo comma, cod. pen.), specificando che, invece, in ordine all'accertamento della responsabilità dell'imputato per i reati allo stesso ascritti, la sentenza doveva considerarsi irrevocabile.

La decisione di legittimità è espressamente richiamata da quella qui impugnata (sebbene con un lapsus calami nella data, riportata come "15/7/2012") e, quantunque il ricorrente sia in quella indicato con il diverso cognome di "Daouda" (peraltro conforme a quello indicato nel presente ricorso, mentre nella sentenza impugnata egli è chiamato "Douda"), non v'è alcun dubbio che essa si riferisca al presente processo, come emerge dal confronto tra i fatti oggetto d'imputazione, in entrambe descritti. Da tanto consegue che, in punto di responsabilità dell'imputato, la decisione del primo giudice avesse acquisito autorità di cosa giudicata già a quella data, perciò non potendo più il reato estinguersi per prescrizione.

4. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (yds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma