Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 1316/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1316/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1316/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

ORDINANZA !corso proposto da seppe, nato a Torre dei Greco ii 16.08.1989 ,-5,:ver.-so la sentenza del 11 novembre 2021 emessa daiia Corte d'appello di Napoli; tt: e a Sente_nza impugnata; ,7.,.sar.- !nati i motivi del ricorso: udita !a relazione svolta dal consigliere Benedetto Paterno Raddusa; OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile, perché direttamente proposto e sottoscritto daftimputato in violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017, impedendo, dunque, in via originaria l'instaurazione di un v'alido rapporto di impugnazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de pianc e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro emila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. '..•,ic!-Lara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ,omma di euro tremila .n favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 novembre 2022 Consigliere estensore Il Pres..-id te

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1316/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017, impedendo, dunque, in via originaria l'instaurazione di un v'alido rapporto di impugnazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de pianc e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro emila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. '..•,ic!-Lara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ,omma di euro tremila .n favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 novembre 2022 Consigliere estensore Il Pres..-id te

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ORDINANZA !corso proposto da seppe, nato a Torre dei Greco ii 16.08.1989 ,-5,:ver.-so la sentenza del 11 novembre 2021 emessa daiia Corte d'appello di Napoli; tt: e a Sente_nza impugnata; ,7.,.sar.- !nati i motivi del ricorso: udita !a relazione svolta dal consigliere Benedetto Paterno Raddusa; OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile, perché direttamente proposto e sottoscritto daftimputato in violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017, impedendo, dunque, in via originaria l'instaurazione di un v'alido rapporto di impugnazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de pianc e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro emila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. '..•,ic!-Lara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ,omma di euro tremila .n favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 novembre 2022 Consigliere estensore Il Pres..-id te