Ordinanza — n. 1316/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAORDINANZA !corso proposto da seppe, nato a Torre dei Greco ii 16.08.1989 ,-5,:ver.-so la sentenza del 11 novembre 2021 emessa daiia Corte d'appello di Napoli; tt: e a Sente_nza impugnata; ,7.,.sar.- !nati i motivi del ricorso: udita !a relazione svolta dal consigliere Benedetto Paterno Raddusa; OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile, perché direttamente proposto e sottoscritto daftimputato in violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017, impedendo, dunque, in via originaria l'instaurazione di un v'alido rapporto di impugnazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de pianc e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro emila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. '..•,ic!-Lara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ,omma di euro tremila .n favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 novembre 2022 Consigliere estensore Il Pres..-id te
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 1316/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017, impedendo, dunque, in via originaria l'instaurazione di un v'alido rapporto di impugnazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de pianc e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro emila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. '..•,ic!-Lara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ,omma di euro tremila .n favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 novembre 2022 Consigliere estensore Il Pres..-id te
Testo completo
ORDINANZA !corso proposto da seppe, nato a Torre dei Greco ii 16.08.1989 ,-5,:ver.-so la sentenza del 11 novembre 2021 emessa daiia Corte d'appello di Napoli; tt: e a Sente_nza impugnata; ,7.,.sar.- !nati i motivi del ricorso: udita !a relazione svolta dal consigliere Benedetto Paterno Raddusa; OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile, perché direttamente proposto e sottoscritto daftimputato in violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017, impedendo, dunque, in via originaria l'instaurazione di un v'alido rapporto di impugnazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de pianc e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro emila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. '..•,ic!-Lara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ,omma di euro tremila .n favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 novembre 2022 Consigliere estensore Il Pres..-id te