Italian court dismisses appeal for procedural inadmissibility due to lack of concrete legal error and waived penalty.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible without a full hearing. The appellant challenged a suspended sentence, arguing for a legal error in the qualification of facts and a lack of reasoning regarding the penalty's proportionality. The court rejected these claims because the alleged legal error was merely abstract and the appellant had previously agreed to the sanction, rendering the proportionality argument incompatible with their own conduct.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990; Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: An appeal based on an abstract and evocative legal error regarding the qualification of facts is inadmissible, and a challenge to the proportionality of a suspended sentence is waived when the defendant has already consented to the sanctioning treatment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA corso proposto da anunato Duilio, nato a Chioggia il 29.04.1974 3",,'VerS0 'a sentenza del 24 giugno 2022 emessa dal G.i.p. del Tribunale di Vicenza; • ,-;tt.1 e La sentenza impugnata; ! motivi del ricorso; i-e!azione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa; OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile non configurandosi, se non in termini astratti e meramente evocativi del vizio, la condizione della erronea qualificazione giuridica del fatto come previsto dall'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990, che legittima la proposizione dei ,rc per cessazione prevista dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., e non essendo an-imesisa la censura afferente all'omessa motivazione in ordine alla congruità della pena, in guanto incompatibile con l'avvenuto concordato sanzionatorio proveniente dallo stesso ricorrente tale da presupporre il suo consenso in ordine al trattamento penale;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de planc e condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. :cnara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e CH curo tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 novembre 2022 C'grisigliere estensore Il Pres ente