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Ordinanza — n. 1314/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1314/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1314/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Ayari Youssef, nato in Tunisia il 10.07.1999 avverso la sentenza del 10 maggio 2022 emessa dalla Corte d'appello di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Orlando Villoni; OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile, perché direttamente proposto e sottoscritto ;,-> il; D/azione di quanto disposto dall 'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017. Ciò impedisce in via originaria l 'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Il Presiden e Massirrló Ricc rel

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1314/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017. Ciò impedisce in via originaria l 'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Il Presiden e Massirrló Ricc rel

Parole chiave

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domanda d'asilo di cittadino etiope asilo di cittadini turchi diritto di ottenere una decisione vizio di procedura facoltà di astenersi dal testimoniare riapertura della procedura d'asilo
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Ayari Youssef, nato in Tunisia il 10.07.1999 avverso la sentenza del 10 maggio 2022 emessa dalla Corte d'appello di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Orlando Villoni; OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile, perché direttamente proposto e sottoscritto ;,-> il; D/azione di quanto disposto dall 'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017. Ciò impedisce in via originaria l 'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Il Presiden e Massirrló Ricc rel