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Ordinanza — n. 1313/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1313/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1313/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Da Fiume Mauro, nato a Sanremo il 01.02.1964 avverso la sentenza del 13 gennaio 2022 emessa dalla Corte d'appello di Venezia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Orlando Villoni; OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, giacché le censure - oltre ad essere prospettate in modo del tutto generico - esulano da quelle sperimentabili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1313/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen.

Parole chiave

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revisione della sentenza penale revoca della sospensione condizionale motivi di cassazione diritto di ottenere una decisione pene condizionali adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
art. 129 cod. proc. pen
Invero, quanto ai motivi afferenti all'omessa motivazione in ordine all'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Da Fiume Mauro, nato a Sanremo il 01.02.1964 avverso la sentenza del 13 gennaio 2022 emessa dalla Corte d'appello di Venezia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Orlando Villoni; OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, giacché le censure - oltre ad essere prospettate in modo del tutto generico - esulano da quelle sperimentabili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.

Invero, quanto ai motivi afferenti all'omessa motivazione in ordine all'art. 129 cod. proc. pen. e all'erronea qualificazione giuridica del fatto, deve rilevarsi che - analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194) - la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità;

Considerato che parimenti non consentita risulta la censura afferente all'eccessività della pena, dal momento che, in sede di pena concordata, le parti hanno precisamente indicato al giudice, che ha condiviso la scelta sanzionatoria, la pena da applicare ; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e . della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 9 novembre 2022 Il Consiglier