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Ordinanza — n. 1306/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to cite specific grounds under Art. 448 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1306/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant argued the trial court failed to consider acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that the appeal lacked the specific grounds required by Article 448, paragraph 2-bis, of the Code of Criminal Procedure after the 2017 procedural reforms. Consequently, the appeal was rejected because the appellant did not address the mandatory criteria for cassation regarding the defendant's will, correlation of requests, legal qualification, or legality of the sentence.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129, cod. proc. pen.: A cassation appeal against a sentencing judgment is inadmissible if it fails to specifically allege one of the four statutory grounds, such as the defendant's will or legal qualification, as required by the 2017 procedural reforms.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility Code of Criminal Procedure 2017 Article 448 paragraph 2-bis Article 129 acquittal specific grounds requirement cancellazione dall'albo avvocati impugnazione della cancellazione violazione del principio di celerità

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte, con il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti; Il ricorso per cassazione è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 129, cod. proc. pen.
309 È stato articolato un unico motivo con cui si deduce la nullità della sentenza e vizio di motivazione per non avere il Tribunale preso in considerazione la possibilità di emettere una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.
Art. 444 e ss. cod. proc. pen.
Legge n. 103 del 2017
art. 129 cod. proc. pen
309 È stato articolato un unico motivo con cui si deduce la nullità della sentenza e vizio di motivazione per non avere il Tribunale preso in considerazione la possibilità di emettere una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Barnabè Valentino, nato a Cerignola il 14/02/1991 avverso la sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Foggia il 27/05/2022; visti gli atti, la sentenza impugnata, emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Barnabè Valentino ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui è stata applicata nei suoi riguardi la pena di tre anni a quattro mesi di reclusione e 16.000 euro di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 È stato articolato un unico motivo con cui si deduce la nullità della sentenza e vizio di motivazione per non avere il Tribunale preso in considerazione la possibilità di emettere una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

2. Il ricorso è inammissibile perché le proposte censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte, con il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti; Il ricorso per cassazione è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto in modo specifico dal ricorrente, che nulla in concreto ha spiegato;

3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2022