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Sentenza — n. 1113/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 1113/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 1113/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Bologna ha rigettato l'appello proposto da Ben Khemais Maher avverso l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Rimini che aveva respinto la richiesta di revoca 1'v o di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere applicata al predetto in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 (cessione di cocaina ed eroina nella misura di 400 grammi, complessivamente, ogni mese, dal gennaio al luglio 2020). Il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Rimini, in data 25 novembre 2021, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato il ricorrente, per il suindicato reato, alla pena di anni sei di reclusione e, con ordinanza del 13 aprile 2022, aveva rigettato l'istanza di revoca o, in subordine, di sostituzione della misura in atto, evidenziando la pericolosità dell'imputato e le precedenti condanne, sempre per violazione dell'articolo 73, comma 1, d.P.R. 309/90.

Regesto Legislator

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art. 299 cod. proc. pen; Sentenza — n. 1113/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, senza l'intervento delle parti.

Parole chiave

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riesame della carcerazione preventiva semiprigionia mantenimento della carcerazione di sicurezza pericolo di reiterazione commisurazione della pena per stupefacenti legalità del fermo

Disposizioni normative citate

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art. 299 cod. proc. pen
pen.) da parte del giudice che pronuncia l'ordinanza di custodia cautelare; analoga valutazione non è richiesta nel momento successivo in cui si discute di revoca o di sostituzione della misura (art. 299 cod.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Ben Khemais Maher nato il 27/11/1975 avverso l'ordinanza del 23/05/2022 del Tribunale del riesame di Bologna Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Vigna; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Piergiorgio Morosini, che ha chiesto l'inammissibilita' del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Bologna ha rigettato l'appello proposto da Ben Khemais Maher avverso l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Rimini che aveva respinto la richiesta di revoca 1'v o di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere applicata al predetto in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 (cessione di cocaina ed eroina nella misura di 400 grammi, complessivamente, ogni mese, dal gennaio al luglio 2020). Il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Rimini, in data 25 novembre 2021, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato il ricorrente, per il suindicato reato, alla pena di anni sei di reclusione e, con ordinanza del 13 aprile 2022, aveva rigettato l'istanza di revoca o, in subordine, di sostituzione della misura in atto, evidenziando la pericolosità dell'imputato e le precedenti condanne, sempre per violazione dell'articolo 73, comma 1, d.P.R. 309/90.

Il Tribunale del riesame, con l'ordinanza impugnata, ha ritenuto sussistente un pericolo di recidiva specifica particolarmente elevato.

2. Avverso l'ordinanza del Collegio della cautela, Ben Khemais ricorre per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo, come unico motivo, il vizio di motivazione in merito alla sussistenza delle esigenze cautelari. Non sono stati verificati i parametri di adeguatezza, idoneità e proporzionalità e non si è tenuto conto del presofferto cautelare.

3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, senza l'intervento delle parti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate.

2. Deve osservarsi che il tempo trascorso dalla commissione del reato» deve essere oggetto di valutazione (a norma dell'art. 292, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen.) da parte del giudice che pronuncia l'ordinanza di custodia cautelare; analoga valutazione non è richiesta nel momento successivo in cui si discute di revoca o di sostituzione della misura (art. 299 cod. proc. pen.) e in cui assume rilievo la sussistenza di elementi nuovi tali da modificare il quadro cautelare (Sez. 2, n. 46368 del 14/09/2016, Mirabelli, Rv. 26856701). 2.1. Va, inoltre, rimarcato che il «fatto nuovo» rilevante ai fini della revoca ovvero della sostituzione della misura coercitiva con altra meno grave, deve essere costituito da elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento delle esigenze cautelari apprezzate all'inizio del trattamento cautelare con riferimento al singolo indagato (od imputato), risultando - come si è detto — inconferente il mero decorso del tempo dall'inizio dell'applicazione della misura. 2 tta/ ( Correttamente il Tribunale del riesame di Bologna ha evidenziato l'assenza di «elementi nuovi», non potendosi considerare tale la sentenza di condanna in primo grado. 2.3.

Il Collegio della cautela ha, infine, puntualmente illustrato le ragioni per le quali permangono le esigenze cautelari tutelabili con il mantenimento della misura inframuraria, in difetto di un fatto nuovo rilevante. In particolare, in riferimento alla gravità del fatto, si è tenuto conto, oltre che del contenuto oggettivo della sentenza di condanna in termini di quantificazione della pena, del fatto che, in ragione del quantitativo della sostanza stupefacente rinvenuta nella disponibilità dell'imputato, lo stesso è necessariamente inserito in un contesto criminale che mantiene stabili collegamenti con i canali di approvvigionamento della droga.

La permanenza del pericolo di reiterazione del reato è stato, poi, desunto dalla assenza di una stabile occupazione e di una fissa dimora da parte del ricorrente, il quale risulta gravato da tre precedenti specifici. Il Tribunale del riesame ha correttamente evidenziato che tali elementi non consentono di fare alcun affidamento sulla capacità di autocontrollo dell'imputato e rendono indispensabile l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere. Le giustificazioni addotte in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari tutelabili con il mantenimento della custodia carceraria danno conto, per implicito, del convincimento della inidoneità di misura meno affittiva.

3. Il ricorso deve in conseguenza essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. La Cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il