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Sentenza — n. 1112/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 1112/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 1112/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Salerno ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell'interesse di Falcone Francesco avverso l'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Gip di Salerno in data 13 giugno 2022 in relazione al reato di tentata concussione continuata (per l'altro reato contestato, e cioè, l'abuso d'ufficio, si procede a piede libero).

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 1112/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Salerno ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell'interesse di Falcone Francesco avverso l'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Gip di Salerno in data 13 giugno 2022 in relazione al reato di tentata concussione continuata (per l'altro reato contestato, e cioè, l'abuso d'ufficio, si procede a piede libero).

Parole chiave

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riesame della carcerazione preventiva criminalità persistente mantenimento della carcerazione di sicurezza diritto di essere arrestato motivo della detenzione pericolo di reiterazione
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Falcone Francesco nato a Battipaglia il 10/05/1960 avverso l'ordinanza del 30/06/2022 del Tribunale del riesame di Salerno Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Vigna; Sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Piergiorgio Morosini, che ha chiesto l'inammissibilita' del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Salerno ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell'interesse di Falcone Francesco avverso l'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Gip di Salerno in data 13 giugno 2022 in relazione al reato di tentata concussione continuata (per l'altro reato contestato, e cioè, l'abuso d'ufficio, si procede a piede libero).

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame ricorre per cassazione Falcone, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo unicamente la violazione di legge processuale, nonché il vizio di motivazione, con riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari.

3. In data 24/11/2022 è stata depositata rinuncia all'impugnazione da parte del ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Rilevato che il ricorso è inammissibile, a mente dell'art. 591, lett. d), cod. proc. pen., avendo Falcone validamente formalizzato la rinuncia con atto sottoscritto dal difensore, procuratore speciale (Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015 - dep. 25/03/2016, Celso, Rv. 266244). 2.Alla predetta declaratoria d'inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento non solo delle spese processuali ma anche (non avendo Falcone, al momento della rinuncia al ricorso, documentato in alcun modo che la causa di inammissibilita' non era riconducibile alla volonta', e quindi a colpa, del ricorrente: Corte Cost. n.186 del 7-13 giugno 2000) al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000,00 (Sez. 5, n. 23636 del 21/03/2018, Horvat, Rv. 273325 - 01). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 ottobre 2022 Il onsigl