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Ordinanza — n. 1111/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1111/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1111/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Conti Marco, nato a Milano il 03/05/1966 avverso la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano il 28/04/2022; visti gli atti e la sentenza impugnata, emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen.; esaminato il ricorso, con cui si deduce violazione di legge per avere il Giudice ravvisato la continuazione tra i fatti oggetto della imputazione; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Ritenuto il ricorso inammissibile perché le proposte censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte, con il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1111/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2022.

Parole chiave

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notifica tardiva dei difetti tardivo pagamento delle spese ammende per infrazione procedurale tempestività dell'inoltro eccezioni processuali tardive condono delle spese procedurali
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Conti Marco, nato a Milano il 03/05/1966 avverso la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano il 28/04/2022; visti gli atti e la sentenza impugnata, emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen.; esaminato il ricorso, con cui si deduce violazione di legge per avere il Giudice ravvisato la continuazione tra i fatti oggetto della imputazione; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Ritenuto il ricorso inammissibile perché le proposte censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte, con il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti;

Rilevato infatti che il ricorso per cassazione è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto in modo specifico dal ricorrente, che nulla in concreto ha spiegato;

2. Ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2022.